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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34305/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF per il 2006 emesso mediante accertamento sintetico ("redditometro"), con contestazione della sussistenza di redditi esenti e richiesta di riconoscimento della prova liberatoria offerta dal contribuente. Il tema centrale era se, ai fini di confutare l'accertamento sintetico, sia sufficiente provare la mera disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, ovvero se occorra anche provare che le spese che hanno determinato l'incremento patrimoniale siano state effettivamente sostenute con quei redditi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (per mancata specificazione dei censure), ha accolto il secondo motivo rilevando violazione e falsa applicazione degli artt.38, sesto comma, del D.P.R. n.600/1973 e 2697 c.c., e ha ritenuto assorbito il terzo motivo. In particolare la Corte ha censurato l'orientamento della Commissione tributaria regionale che riteneva insufficiente la dimostrazione della disponibilità di redditi esenti, precisando che la giurisprudenza di legittimità richiede anche prova dell'entità di tali redditi e della durata del loro possesso quale elemento per dimostrare che le spese sono state sostenute con quei redditi. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata, nei limiti del motivo accolto, e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania (Napoli) in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio delineato; spese di giudizio di legittimità liquidate a carico della parte soccombente come stabilito in dispositivo.

Norme richiamate

  • art.360, primo comma, n.3 cod.proc.civ.

    Usato come parametro per censurare la violazione e falsa applicazione di norme sostanziali: la Corte l'ha invocato per ritenere errata l'interpretazione della prova liberatoria prevista dall'art.38, sesto comma, del D.P.R. n.600/1973.

  • art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ.

    Richiamato dal ricorrente nel primo motivo per denunciare presunta violazione dell'art.342 cod.proc.civ.; la Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificazione delle censure.

  • art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ.

    Richiamato rispetto al terzo motivo (omesso esame di elementi rilevanti); la Corte ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del secondo motivo.

  • art.342 cod.proc.civ.

    Riferito alla decisione di ammissibilità dell'atto di appello; la Corte ha osservato che la riproduzione integrale dell'atto di appello non è sufficiente a specificare quali motivi siano stati ingiustamente esclusi, con conseguente inammissibilità della censura sul punto.

  • art.38, sesto comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n.600

    La Corte precisa che la prova contraria ammessa dall'art.38, sesto comma, nella versione ratione temporis non riguarda solo la dimostrazione della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma comprende anche la prova della quantità di tali redditi e della durata del loro possesso, elementi necessari per mostrare che le spese contestate siano state sostenute con quei redditi.

  • art.2697 cod.civ.

    Rilevato in relazione all'onere della prova: la CTR aveva interpretato restrittivamente il contenuto probatorio richiesto; la Cassazione ha ribadito che la valutazione probatoria deve considerare entità e durata dei redditi esenti ai fini dell'esonero dall'accertamento sintetico.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n.25104/2014; Cass. n.22944/2015; Cass. n.3084/2017; Cass. n.20477/2017; Cass. n.1455/2016; Cass. n.1332/2016; Cass. n.916/2016

    La Corte ha richiamato questo orientamento consolidato secondo cui, nel redditometro, la prova liberatoria non si limita a dimostrare la disponibilità di redditi esenti ma deve anche dimostrare l'entità e la durata del possesso di tali redditi, essenziali per collegare le spese agli introiti esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Massime di principio

  • In accertamenti sintetici (redditometro) la prova liberatoria del contribuente ex art.38, sesto comma, DPR 600/1973 non si esaurisce nella sola dimostrazione della disponibilità di redditi esenti: occorre dimostrare anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, per rendere probabile che le spese siano state sostenute con quegli specifici redditi.
  • Se il contribuente si limita ad attestare genericamente l'esistenza di redditi esenti senza documentare importi e periodo di possesso, tale prova può risultare insufficiente a scalfire l'accertamento sintetico.
  • In sede di impugnazione è necessario che il ricorrente specifichi chiaramente quali motivi di appello siano stati ingiustamente esclusi o valutati dal giudice di merito; la mera riproduzione dell'atto di appello può determinare l'inammissibilità della censura in Cassazione.
  • Il giudice di merito, se ha applicato un orientamento non conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, può essere cassato e la causa rinviata per nuovo esame in diversa composizione: dunque è fondamentale che il giudice di merito si adegui ai principi stabiliti dalla Corte di Cassazione.
  • In pratica, per difendersi efficacemente da un accertamento redditometrico, il contribuente dovrebbe produrre documenti che attestino non solo la natura esente (o soggetta a ritenuta) dei redditi ma anche la loro entità e il periodo in cui sono stati percepiti, oltre alla riconducibilità temporale tra percezione dei redditi e sostenimento delle spese.

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