Cassazione Penale, Sentenza n. 21925/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva condannato per corruzione (art. 319 cod. pen. e art. 321 cod. pen.) e rideterminato la pena, deducendo tre censure: 1) assenza degli elementi oggettivi del reato di corruzione propria (mancanza del rapporto sinallagmatico tra promessa di denaro e atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) errata interpretazione delle intercettazioni telefoniche, le quali, a suo avviso, dimostrerebbero al più la mera utilizzazione della qualifica del pubblico ufficiale e non un accordo illecito per la predisposizione di false denunce; 3) omissione di motivazione circa la possibile applicabilità dell'art. 318 cod. pen. (corruzione per l'esercizio della funzione) come fattispecie alternativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi proposti, osservando che: a) non è consentito al giudice di legittimità riformulare una diversa valutazione delle prove o delle intercettazioni quando la ricostruzione del giudice di merito non è manifestamente illogica; b) le conversazioni intercettate, nell'interpretazione logica del giudice di merito, mostrano la richiesta di intercessione da parte del ricorrente e la disponibilità a corrispondere 600 euro, nonché la sua conoscenza delle false denunce predisposte dal pubblico ufficiale; c) la fattispecie è correttamente qualificata ai sensi degli artt. 319 e 321 cod. pen., perché il pubblico ufficiale, su richiesta dell'imputato e dietro promessa di denaro, ha effettivamente falsificato denunce nell'esercizio delle sue funzioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
La Corte ha confermato che la corruzione propria richiede un collegamento sinallagmatico tra promessa/dazione di utilità e il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; ha ritenuto che tale collegamento sussisteva nel caso, poiché il pubblico ufficiale ha falsificato denunce dietro promessa di 600 euro
art. 321 cod. pen.
Richiamata nella qualificazione della condotta relativa alla falsificazione di atti pubblici posta in essere dal pubblico ufficiale nell'ambito delle sue funzioni
art. 318 cod. pen.
La Corte ha ricordato la distinzione tra corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) e corruzione propria (art. 319): l'art. 318 sussiste quando la dazione è connessa all'esercizio della funzione senza bisogno del compimento di uno specifico atto contrario ai doveri; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto non applicabile l'art. 318 perché è stato compiuto un atto specifico e contrario ai doveri (falsificazione)
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in base a questa norma
art. 12 d.lgs. 286/1998
Norma richiamata nell'imputazione di primo grado (reati connessi alla disciplina dell'immigrazione), presente negli atti ma non centrale nel motivo di cassazione qui esaminato
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riconsidera la valutazione delle prove di merito salvo che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica o priva di fondamento; quindi i motivi che propongono una diversa lettura delle stesse risultanze sono generalmente inammissibili
- Per integrare il reato di corruzione propria (art. 319) è necessario il nesso sinallagmatico tra promessa/dazione di utilità e il compimento di un atto concreto, contrario ai doveri d'ufficio; se è provato che il pubblico ufficiale ha posto in essere quell'atto a seguito della promessa, la fattispecie è configurabile
- L'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) è applicabile quando la utilità è data in vista dell'esercizio della funzione in generale, senza un atto specifico illecito; la presenza di un atto contrario ai doveri rende più appropriata la qualificazione ai sensi dell'art. 319
- L'interpretazione delle intercettazioni è valutazione di fatto del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se l'interpretazione è manifestamente illogica; dunque nelle vicende con prove telefoniche bisogna spiegare e contrastare direttamente la motivazione del merito per avere chances in Cassazione
- In sede di ricorso per Cassazione è essenziale confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a chiedere una diversa lettura dei fatti; i motivi puramente ricostruttivi delle prove sono spesso inammissibili
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