Sentenza n. 12237/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- emanato in data 2 aprile 2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 16 luglio 2022, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale del 2 aprile 2025, con cui era stata respinta la domanda di cittadinanza italiana presentata nel 2022. Il diniego era fondato su un decreto penale divenuto esecutivo nel 2013, relativo a furto in concorso e violazione della normativa sull'immigrazione, nonché su ulteriori precedenti penali del coniuge, riguardanti guida in stato di ebbrezza e la medesima vicenda di furto in concorso. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 10, lett. b), della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, per l'erronea attribuzione alla ricorrente di condotte e conclusioni riferibili ad altri soggetti. Con il secondo motivo è stata contestata l'erronea valutazione dei fatti, sia per la pluralità di addebiti considerati nel periodo di osservazione, sia per l'attribuzione alla ricorrente di una dichiarazione mendace. Con il terzo motivo sono state dedotti la violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992, l'erronea valutazione dei fatti e il difetto di istruttoria, sostenendo che il diniego fosse fondato su un'unica vicenda risalente e non considerasse il concreto inserimento della richiedente nella comunità nazionale. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 460, comma 5, c.p.p. e l'illogicità della motivazione, assumendo che il reato fosse estinto per il pagamento della sanzione e il decorso del termine quinquennale. È stata inoltre contestata l'omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione ministeriale, fondata sull'esame complessivo dei precedenti della ricorrente e del coniuge, considerati indicatori della personalità della richiedente e del nucleo familiare di riferimento. Il giudice ha affermato che il giudizio sull'affidabilità e sull'inserimento nella comunità nazionale è prognostico e globale, non limitato alla valutazione atomistica dei singoli precedenti, e che il mero decorso del tempo non elimina automaticamente la rilevanza amministrativa di condotte penalmente riprovevoli. La valutazione amministrativa dei fatti è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale; pertanto, anche l'eventuale estinzione del reato ai sensi dell'art. 460, comma 5, c.p.p. non impedisce di considerare la condotta quale fatto storico indicativo della personalità. Il riferimento ai precedenti del coniuge non è stato ritenuto lesivo del principio di personalità della responsabilità penale, poiché non ha comportato l'estensione alla ricorrente di conseguenze penali, ma è stato utilizzato nel giudizio amministrativo sul rischio per la comunità nazionale e sull'affidabilità del nucleo familiare. Il TAR ha inoltre ritenuto rilevante la dichiarazione non veritiera resa dalla ricorrente nella domanda, anche indipendentemente dall'accertamento di un reato di falso, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, quale indice di non compiuta integrazione e di rottura del rapporto di fiducia con le istituzioni. Ha escluso l'omessa valutazione delle osservazioni difensive, risultando queste richiamate nella motivazione del provvedimento. La stabile occupazione, l'assenza di pericolosità sociale e l'inserimento nella società sono stati qualificati come condizioni ordinarie e minime per il soggiorno legale e per la presentazione della domanda, non come elementi sufficienti a fondare il riconoscimento della cittadinanza. Le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
La residenza legale decennale è requisito per la domanda di cittadinanza per naturalizzazione e il relativo periodo costituisce anche un periodo qualitativo di osservazione della condotta dell'aspirante cittadino.
art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992
La soglia edittale prevista dalla disposizione individua l'area dei reati immediatamente ostativi alla cittadinanza richiesta iure matrimonii; il giudice la richiama quale parametro di gravità della condotta valutabile anche nel procedimento di naturalizzazione.
art. 10, lett. b), legge n. 241/1990
La censura relativa alla violazione della disposizione è stata ritenuta infondata, poiché l'amministrazione ha considerato le osservazioni presentate dalla richiedente in risposta al preavviso di diniego.
art. 460, comma 5, c.p.p.
L'eventuale estinzione del reato per il decorso del termine e il pagamento della sanzione non impedisce all'amministrazione di valutare il fatto come elemento storico indicativo della personalità dell'istante.
art. 75 d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione non veritiera resa nell'istanza può giustificare il rigetto della domanda anche indipendentemente dall'accertamento di un autonomo reato di falso, quale indice di compromissione del rapporto fiduciario con le istituzioni.
art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
Il giudice richiama la disposizione per qualificare l'inserimento e la condotta richiesti per l'ingresso e il soggiorno come condizioni ordinarie e minime, non sufficienti da sole per la naturalizzazione.
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il giudice richiama la disposizione per sottolineare che la regolarità della condotta e dell'inserimento costituisce presupposto ordinario per il mantenimento del soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Disposizione posta a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l'amministrazione esercita un'ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull'affidabilità del richiedente, sulla sua condotta e sull'adesione ai valori fondamentali della comunità nazionale.
- I precedenti penali possono essere valutati in sede amministrativa come fatti storici e indicatori della personalità del richiedente anche quando il reato sia estinto, la sanzione sia stata pagata o il procedimento penale abbia avuto un esito diverso, poiché la valutazione amministrativa è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- Il mero decorso del tempo, anche superiore a dieci anni, non esclude automaticamente la rilevanza di una condotta penalmente riprovevole nel giudizio di affidabilità necessario per la naturalizzazione.
- Nel giudizio amministrativo sulla concessione della cittadinanza possono assumere rilievo, quali elementi del giudizio prognostico sul nucleo familiare e sulla possibile incidenza della naturalizzazione sulla comunità nazionale, anche i precedenti dei familiari, senza che ciò comporti un'estensione della responsabilità penale al richiedente.
- La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza può giustificare il diniego anche senza un autonomo accertamento del reato di falso, poiché incide sul rapporto di fiducia e collaborazione tra richiedente e istituzioni.
- La stabile occupazione, l'inserimento sociale e l'assenza di pericolosità attuale costituiscono condizioni ordinarie e minime del soggiorno legale e della presentazione della domanda, ma non dimostrano da sole il possesso del più intenso requisito di affidabilità richiesto per la concessione della cittadinanza.
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