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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04019/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità resta ferma; la Cassazione non entra nel merito ma rileva che i motivi non sono scrutinabili perché generici o reiterativi rispetto alla motivazione di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Con il primo motivo ha censurato la sussistenza della finalità di spaccio, sostenendo l'assenza di elementi idonei a dimostrarla. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti in sede di legittimità: il primo perché aspecifico rispetto a una motivazione di merito ritenuta congrua e sorretta da plurimi indici fattuali; il secondo perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi elementi ostativi come la biografia penale dell'imputato e una, sia pure rudimentale, organizzazione dell'attività illecita.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi non sono consentiti dalla legge o sono privi di specificità in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente assertive o aspecifiche contro una motivazione di merito che, sul punto decisivo, sia congrua e sorretta da plurimi elementi fattuali.
  • La ricostruzione della finalità di spaccio può essere desunta da indici sintomatici quali quantità e confezionamento della sostanza, modalità di occultamento, appunti con nominativi e quantità, uso di veicoli o dispositivi per i contatti con clienti.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice valorizzi circostanze che evidenziano non occasionalità o un minimo di organizzazione del comportamento criminoso, oltre all'eventuale precedente penale dell'imputato.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre questioni già vagliate e disattese dal giudice di merito è inammissibile se non confronta specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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