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Sentenza

Sentenza n. 3631/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 670/2025 emessa in data 22/05/2025 dal Tribunale di Monza in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202600134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero al riconoscimento di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 670/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, l'importo complessivo di 1.500 euro mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto inoltre la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con una difesa di mero stile. Il TAR ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, applicabile anche all'ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie. Il titolo giudiziale era stato notificato all'indirizzo PEC del Ministero estratto dal Registro IPA, nonostante il Ministero avesse indicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, la notificazione era stata effettuata anche presso l'Ufficio scolastico regionale e l'Ufficio scolastico territoriale, soggetti non obbligati all'adempimento secondo il titolo, nonché presso l'Avvocatura dello Stato.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 si applichi anche al giudizio di ottemperanza relativo a una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, inclusa l'attribuzione di moneta elettronica. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice, presso il domicilio digitale individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi. Poiché il Ministero aveva comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, non era validamente utilizzabile l'indirizzo tratto dal Registro IPA, utilizzabile solo in via residuale quando l'amministrazione non abbia indicato il proprio domicilio nel Registro delle PP.AA. La notificazione presso gli uffici scolastici territoriali non era idonea, poiché essi non erano i soggetti condannati all'adempimento. Neppure la notificazione presso l'Avvocatura dello Stato poteva sostituire quella presso la sede legale dell'amministrazione, essendo la prima prevista per finalità processuali e non per far decorrere il termine sostanziale di cui all'art. 14. Di conseguenza, il termine di 120 giorni non era iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era stata proposta prematuramente. Le spese sono state compensate in ragione della difesa meramente formale dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 112 c.p.a.

    Indicato nel provvedimento quale fondamento dell'azione di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."

    Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato. Il termine decorre dalla valida notificazione del titolo esecutivo alla sede reale dell'amministrazione debitrice.

  • art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. n. 179/2012, conv. dalla l. n. 221/2012

    "In caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

    Per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA.; l'indirizzo del Registro IPA è utilizzabile solo se l'amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo nel Registro delle PP.AA.

  • art. 3-bis, comma 1-bis, l. n. 53/1994

    "La notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179."

    La disposizione rinvia ai criteri dell'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. n. 179/2012 e non equipara in via generale il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di una condanna giudiziale al pagamento di somme di denaro, poiché tale giudizio costituisce uno strumento alternativo all'esecuzione forzata.
  • Ai fini della decorrenza del termine dilatorio, il titolo esecutivo deve essere notificato all'amministrazione effettivamente obbligata all'adempimento, presso la sua sede reale e secondo il domicilio digitale risultante dal pubblico elenco normativamente prioritario.
  • Quando una pubblica amministrazione ha comunicato il proprio domicilio digitale nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, la notificazione di un atto giudiziario non è validamente sostituita dall'invio all'indirizzo PEC estratto dal Registro IPA; quest'ultimo è utilizzabile soltanto in via residuale, in assenza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
  • La notificazione del titolo presso uffici territoriali diversi dall'amministrazione condannata non fa decorrere il termine dilatorio, se tali uffici non sono i soggetti obbligati secondo il titolo giudiziale.
  • La notificazione presso l'Avvocatura dello Stato, in quanto funzionale alla rappresentanza e difesa processuale dell'amministrazione, non sostituisce la notificazione presso la sede reale dell'amministrazione necessaria a far decorrere il termine sostanziale per l'adempimento spontaneo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoDecadenza e tardività

Testo integrale

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