Sentenza n. 1931/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 4882 del 05/11/2024 del Tribunale civile di Milano, sezione lavoro, in relazione e limitatamente alla statuizione di riconoscimento del diritto alla Carta Docente per l'anno 2022/2023 e condanna a mettere a disposizione il relativo beneficio;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta Docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Milano, sezione lavoro, passata in giudicato, limitatamente alla statuizione con cui era stato riconosciuto il suo diritto all'accredito di 500 euro sulla Carta Docente per l'anno scolastico 2022/2023, con condanna del Ministero a mettere a disposizione il relativo beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero l'11 marzo 2025 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale. Il ricorrente ha dedotto che, nonostante il giudicato, il Ministero non aveva effettuato l'accredito. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, rilevando che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza dotata di attestazione di conformità. Il giudice ha distinto il titolo esecutivo dalla spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia, escludendo così incompatibilità tra l'art. 14 d.l. n. 669/1996 e l'attuale disciplina dell'art. 475 c.p.c. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione del giudicato e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza del creditore, nei successivi 60 giorni e di adottare gli atti necessari all'adempimento. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, inclusa la fissazione di un termine per l'adempimento e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore pubblico; la norma si riferisce al titolo che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile.
art. 474 c.p.c.
Individua il titolo esecutivo come l'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche della legge Cartabia; resta rilevante la notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità quale titolo esecutivo.
Massime di principio
- Ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, rileva la notificazione presso la sede del debitore pubblico del titolo esecutivo, cioè dell'atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile, e non la spedizione in forma esecutiva non più richiesta dall'art. 475 c.p.c. dopo le modifiche della legge Cartabia.
- Quando una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione non viene spontaneamente eseguita, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato sotto la propria responsabilità, gli atti contabili e finanziari necessari all'integrale esecuzione del giudicato; se l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo.
- L'amministrazione rimasta inadempiente al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza deve essere condannata alle spese del giudizio, anche quando non abbia contestato l'inadempimento.
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