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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18189/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Avellino che ha rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio del 16 gennaio 2026. Il sequestro riguardava, tra l'altro, due telefoni cellulari in uso all'indagato e altri beni, nell'ambito di indagini per fatture per operazioni inesistenti (anni 2024-2025), riciclaggio e trasferimento/occulamento di proventi illeciti (denaro contante rinvenuto nell'autovettura). Il ricorrente deduceva: 1) nullità e inutilizzabilità degli atti per decorso del termine delle indagini preliminari e richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati; 2) carenza del fumus del reato di riciclaggio e mancanza del reato presupposto; 3) violazione del diritto di difesa e del principio nemo tenetur per aver fornito spontaneamente i codici di sblocco in assenza del difensore; 4) violazione dei principi di pertinenzialità, proporzionalità e adeguatezza nel sequestro probatorio (nesso non dimostrato tra dispositivi e fatti); 5) difetto di selezione del materiale informatico sequestrato, indeterminatezza temporale e sproporzione della misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i diversi motivi: sul primo motivo il ricorrente non ha dimostrato l'accoglimento della richiesta di retrodatazione dell'iscrizione, e comunque il sequestro del 16/01/2026 è stato adottato in pendenza del termine per le indagini sul reato di riciclaggio derivante dal rinvenimento del contante; il secondo motivo (mancanza di fumus per il riciclaggio) è stato ritenuto non proposto davanti al Tribunale in sede di riesame e quindi precluso in cassazione; il terzo motivo è infondato perché i codici sono stati forniti spontaneamente (dichiarazioni spontanee ex art.350, comma 7 c.p.p.) e, inoltre, il principio "male captum bene retentum" consente l'acquisizione e il sequestro di cose pertinenti anche se la perquisizione avesse profili di illegittimità; i motivi quarto e quinto relativi a pertinenzialità, proporzionalità e criteri di selezione del materiale informatico sono stati ritenuti rispettosi dei criteri giurisprudenziali: il decreto del P.M. deve motivare le ragioni dell'ampiezza del sequestro e indicare criteri di selezione e, se del caso, limiti temporali approssimativi, ma non è obbligato a fissare termini esatti per le operazioni di estrazione dati. In conclusione, rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Indicazione del titolo del reato in relazione alle accuse di evasione fiscale in concorso; utilizzata per la descrizione del quadro fattuale.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74

    Riferimento alla fattispecie di frode fiscale (emissione di fatture per operazioni inesistenti) contestata all'indagato.

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sul riciclaggio: il giudice ha valutato che il sequestro probatorio in relazione al reato di riciclaggio fosse adottabile anche in presenza di elementi collegati al rinvenimento di ingente contante, salvo che il profilo sia stato adeguatamente contestato nel riesame.

  • art. 648-bis e art. 110 cod. pen.

    Richiamate in relazione all'accusa di impiego e trasferimento di denaro di provenienza illecita in concorso; il decreto di sequestro ha riguardato anche tali ipotesi.

  • art. 335 cod. proc. pen. e art. 335 quater cod. proc. pen.

    Riguardano l'iscrizione nel registro delle persone sottoposte ad indagini preliminari e la possibilità di retrodatazione: la Corte ha richiesto la prova dell'effettivo accoglimento della richiesta di retrodatazione per valutare l'eventuale inutilizzabilità degli atti.

  • artt. 405 e 407, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai vizi di motivazione e alle formalità procedurali del decreto/ordinanza impugnati; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sui punti evocati.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, nullità): la Corte le applica per esaminare la deduzioni del ricorrente e per valutare preclusioni e inammissibilità.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Rif. all'ipotesi di riciclaggio e alle esigenze probatorie connesse al sequestro probatorio; la Corte ha rilevato l'onere della parte di contestare specificamente nel riesame.

  • artt. 63, 64 e 350 cod. proc. pen.

    Art. 350, comma 7, c.p.p. (dichiarazioni spontanee) è stato ritenuto applicabile alle informazioni spontanee dell'indagato; gli artt. 63 e 64 non sono applicabili alle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato durante la perquisizione.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Riferimento alle cause di nullità o inutilizzabilità dedotte; la Corte ne ha valutato l'insussistenza alla luce della spontanea consegna dei codici e della dottrina giurisprudenziale.

  • art. 262 cod. proc. pen.

    Richiesta di restituzione dei beni: la Corte ricorda che il titolare può impugnare la durata eccessiva della misura con istanza di restituzione ai sensi di questa norma.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiama la peculiare dinamica decisionale del giudizio di riesame; la Corte sottolinea l'onere del ricorrente di specificare le doglianze in sede di riesame, pena la preclusione in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • principio giurisprudenziale "male captum bene retentum"

    Consolidato orientamento della Corte: l'illegittimità della perquisizione non impedisce il sequestro e l'acquisizione al processo di cose costituenti corpo di reato o pertinenti, se non emergono divieti probatori espliciti.

Massime di principio

  • La richiesta di retrodatazione dell'iscrizione nel registro degli indagati deve essere provata in modo che il giudice possa valutare l'eventuale inutilizzabilità degli atti: senza prova dell'accoglimento la deduzione è inammissibile/inefficace.
  • Motivi non sollevati in sede di riesame sono, di regola, preclusi in cassazione salvo che siano rilevabili d'ufficio; è pertanto essenziale contestare con precisione davanti al giudice del riesame tutte le doglianze rilevanti.
  • Le dichiarazioni o le informazioni fornite spontaneamente dall'indagato (es. codici di sblocco consegnati volontariamente) non sono protette dal divieto del nemo tenetur nella stessa misura delle risposte sollecitate: rientrano nelle dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art.350, comma 7, c.p.p.
  • Il sequestro probatorio di dispositivi informatici deve essere motivato rispetto alla pertinenzialità e proporzionalità: il P.M. deve indicare le ragioni dell'ampiezza della misura e i criteri di selezione del materiale, non essendo però obbligato a prevedere tempi esatti di estrazione che spesso non sono determinabili nella fase iniziale.
  • Anche se la perquisizione presenta profili di illegittimità, i beni pertinenti al reato possono essere acquisiti e sequestrati (principio "male captum bene retentum"), salvo che sussistano divieti probatori espliciti o norme che ne impediscano l'utilizzo.
  • Il titolare dei dispositivi ha strumenti per contestare successivamente l'eccessiva durata o ampiezza del sequestro (istanza di restituzione, impugnazione del decreto), per ottenere la delimitazione o la restituzione dei dati non rilevanti.

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