Cassazione Penale, Sentenza n. 40375/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione: la testimonianza della persona offesa non sarebbe stata ritenuta sufficiente per il reato di minaccia (in assenza di riscontri), mentre la stessa testimonianza è stata ritenuta valida per il reato di lesioni perché corroborata da un referto medico. Si contestava la tardività e la riconducibilità del referto (rilasciato il 22/12/2017 relativo a fatti dell'18/11/2017 e contenente trascrizione di un certificato del 10/12/2017), la mancanza di data certa sulle foto, il ritardo nella querela (un mese dopo) e presunti errori amministrativi nel fascicolo e limiti delle testimonianze Pircher e Ortis.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per intempestività. Il Giudice di pace aveva deliberato il 23/03/2021 ma depositato la motivazione oltre il termine di 15 giorni (deposizione il 13/04/2021); l'avviso di deposito è stato notificato il 15/04/2021 e il termine di impugnazione di 30 giorni è decorrente da tale notifica. Il ricorso è stato depositato il 26/05/2021, oltre il termine utile. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; memoria personale del ricorrente non considerata perché sottoscritta solo dall'imputato, in violazione dell'art. 618 c.p.p.
Norme richiamate
art. 530, comma 2, c.p.p.
Norma che regola l'assoluzione perche' il fatto non sussiste; nella sentenza di primo grado è stata applicata per l'assoluzione dal reato di minaccia.
art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Obbliga il Giudice di pace a depositare la motivazione entro 15 giorni se non detta a verbale; impedisce al giudice di autoassegnarsi un termine più lungo ai sensi dell'art. 544 c.p.p.; il mancato rispetto rende il deposito fuori termine.
art. 544 c.p.p.
Regola generale sui termini di deposito della motivazione; secondo la giurisprudenza non può essere invocata per estendere il termine speciale previsto dall'art. 32 d.lgs. 274/2000 per il Giudice di pace.
art. 548, comma 2 c.p.p.
Stabilisce gli effetti della notificazione dell'avviso di deposito della sentenza; da tale notifica decorre il termine per impugnare.
art. 585, comma 1 lett. b) e comma 2 c.p.p.
Indica i termini e le modalità per il ricorso per cassazione; utilizzati per determinare il termine di 30 giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso, il versamento alla Cassa delle ammende; applicata per imporre il pagamento di Euro 3.000,00.
art. 618, comma 1, c.p.p.
Stabilisce i requisiti di sottoscrizione degli atti depositati in cassazione; la memoria sottoscritta solo dall'imputato è inammissibile e non può essere considerata.
Corte costituzionale, sent. 13/6/2000 n. 186
Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare la determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- I termini procedurali sono perentori: per il Giudice di pace il deposito della motivazione deve avvenire entro 15 giorni; il mancato rispetto rende il deposito 'fuori termine' e il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se depositato oltre il termine di legge (30 giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito); l'intempestività può comportare anche sanzioni economiche a carico del ricorrente.
- Quando si impugna una motivazione per presunte contraddizioni nella valutazione probatoria, è utile contestare anche eventuali vizi procedurali (tempi di deposito, nullità di atti, irregolarità nella notificazione) perché solo questi possono consentire l'esame in cassazione se il ricorso altrimenti risultasse tardivo.
- Prove documentali devono essere tempestive e con data certa per avere piena efficacia probatoria (es. referti, fotografie datate); ritardi nella querela o assenza di chiamata alle forze dell'ordine possono influire sulla credibilità ma non escludono automaticamente la valutazione favorevole del giudice se presenti altri riscontri.
- Memorie e atti processuali depositati in cassazione devono rispettare i requisiti di forma e sottoscrizione (art. 618 c.p.p.); memorie sottoscritte solo dall'imputato non sono ammissibili.
- Prima di proporre ricorso è fondamentale verificare con precisione la decorrenza dei termini (data di notifica dell'avviso di deposito) e assicurarsi che il difensore depositi tempestivamente gli atti; in dubbio, valorizzare e documentare eventuali anomalie nella notificazione.
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