Sentenza n. 886/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 62 del 2026: per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari A - dell'atto del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-- in riscontro alla nota del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-, inoltrata dalla ricorrente - attraverso cui l'Ente resistente: 1 - non ha individuato l'istanza ostensiva alla quale la ricorrente riferisce; 2 - ha affermato che dal verbale del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, emergerebbe che l'istante, per le vie brevi, avrebbe richiesto unicamente il rilascio degli atti successivi all'avvenuto subingresso del sig. -OMISSIS- “nell'esercizio dell'impianto di che trattasi”; 3 - ha preannunciato che per gli ulteriori atti richiesti è stata avviato il “procedimento di coinvolgimento” del controinteressato e che avrebbe notiziato dell'esito a seguito delle relative controdeduzioni; 4 - ha dedotto che sia in occasione dell'abbattimento del manufatto, avvenuto il -OMISSIS-, che il giorno del sopralluogo, avvenuto in data -OMISSIS- l'area in controversia risultava accessibile; 5 - ha ritenuto che per le opere indicate nel verbale di accertamento del -OMISSIS-(i.e. -OMISSIS-) non risulta alcun abuso ulteriore rispetto a quello espressamente menzionato nell'ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- per cui l'ha stimata come correttamente eseguita; 6 - ha richiesto, alla sola ricorrente, il pagamento del costo dell'abbattimento del WC abusivo, pari ad euro 1.050,00, perchè resasi disponibile a tanto nelle precedenti note interlocutorie (all.1). B) dell'atto del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- - conseguente alla nota inoltrata, dalla ricorrente, al Comune, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- - attraverso cui l'Ente resistente: a - ha comunicato che in data -OMISSIS- ha eseguito la demolizione del manufatto abusivo di cui all'ordinanza n.-OMISSIS-; b – ha precisato che, al momento dell'accesso sui luoghi in controversia, il locale era vuoto ed inutilizzato “in quanto il bagno a servizio dell'impianto è stato da tempo realizzato nei locali confinanti con l'impianto medesimo”; c) ha rilevato che la striscia di terreno di cui la ricorrente vanta la nuda proprietà era, in buona parte, aperta al pubblico; d - ha dedotto che poichè la ricorrente aveva libero accesso all'area, ben poteva procedere autonomamente alla demolizione e che non risulta abbia mai tentato di eseguire; e - ha ritenuto, per l'effetto, di ulteriormente verificare se anche la ricorrente avesse violato l'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-; f - ha rilevato, per quanto riguarda la legittimità dell'impianto di distribuzione di carburanti, che esso è munito dei seguenti titoli autorizzatori: 1. Decreto Prefettizio n. 44165 del 07.11.1957; 2. Decreto Prefettizio n. 14951 del 29.04.1958; 3. Decreto Prefettizio n. 81040 del 13.11.1959; 4. Decreto Prefettizio n. 91801 del 17.11.1970; 5. L.E. n. 4 del 28.01.1972; 6. Decreto Prefettizio n. 840 del 26.10.1972; 7. Decreto Prefettizio n. 6519 del 27.01.1973; 8. Decreto Prefettizio n. 1225 del 30.12.1977; 9. C.E. n. 47 del 30.03.1983; 10. C.E. n. 21 del 30.01.1995; 11. C.E. n. -OMISSIS-; 12. D.I.A. n. -OMISSIS-; 13. Comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 14.S.C.I.A. n. -OMISSIS-; nonché di nulla osta ai fini antincendio rilasciato dai VVF; g - con particolare riferimento alla pensilina, ha menzionato l'esistenza della concessione edilizia n. -OMISSIS-, della concessione edilizia n. -OMISSIS-e della concessione edilizia n. -OMISSIS-, in variante alla concessione edilizia n. -OMISSIS-; h - ha dedotto che i grafici allegati alle istanze non indicano false rappresentazioni dello stato dei luoghi. Sulla base delle motivazioni innanzi esposte, ha ritenuto che il titolo autorizzatorio fosse definitivamente consolidato per cui l’ufficio non ha più necessità di assumere ulteriori provvedimenti (all.2) C) di ogni altro atto presupposto, conseguenziale, connesso e, comunque, funzionalmente collegato, nonché per la condanna, ex art. 116 c.p.a. al rilascio della documentazione riportata nell’atto del -OMISSIS-, richiesta con nota del 17/-OMISSIS-, mai precedentemente menzionata e tantomeno consegnata, ossia: 1. Decreto Prefettizio n. 44165 del 07.11.1957; 2. Decreto Prefettizio n. 14951 del 29.04.1958; 3. Decreto Prefettizio n. 81040 del 13.11.1959; 4. Decreto Prefettizio n. 91801 del 17.11.1970; 5. L.E. n. 4 del 28.01.1972; 6. Decreto Prefettizio n. 840 del 26.10.1972; 7. Decreto Prefettizio n. 6519 del 27.01.1973; 8. Decreto Prefettizio n. 1225 del 30.12.1977: 9. D.I.A. n. -OMISSIS-; 10. Comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 11. S.C.I.A. n. -OMISSIS-; nonché del nulla osta ai fini antincendio rilasciato dai VVF e di ogni altro atto utile alla ricostruzione della vicenda per cui è res litigiosa, entro un termine non superiore al 30 giorni e che in mancanza sia nominato un commissario ad acta. quanto al ricorso n. 63 del 2026: per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari a - dell'atto del -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS- - conseguente alla nota inoltrata dal ricorrente, prot. n. -OMISSIS-, del -OMISSIS- - attraverso cui l'Ente resistente: a - ha comunicato che in data -OMISSIS- ha eseguito la demolizione del manufatto abusivo di cui all'ordinanza n.-OMISSIS-; b – ha precisato che, al momento dell'accesso sui luoghi in controversia, il locale era vuoto ed inutilizzato “in quanto il bagno a servizio dell'impianto è stato da tempo realizzato nei locali confinanti con l'impianto medesimo”; c - ha rilevato che la striscia di terreno di cui la ricorrente vanta la nuda proprietà era, in buona parte, aperta al pubblico; d - ha dedotto che poiché, -OMISSIS-, aveva libero accesso all'area, ben poteva procedere autonomamente alla demolizione e che non risulta abbia mai tentato di eseguire; e - ha ritenuto, per l'effetto, di ulteriormente verificare se anche la cugina, -OMISSIS-, avesse violato l'ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-; f - ha rilevato, per quanto di specifico interesse, la legittimità dell'impianto di distribuzione di carburanti, siccome sarebbe munito dei seguenti titoli autorizzatori: 1. Decreto Prefettizio n. 44165 del 07.11.1957; 2. Decreto Prefettizio n. 14951 del 29.04.1958; 3. Decreto Prefettizio n. 81040 del 13.11.1959; 4. Decreto Prefettizio n. 91801 del 17.11.1970; 5. L.E. n. 4 del 28.01.1972; 6. Decreto Prefettizio n. 840 del 26.10.1972; 7. Decreto Prefettizio n. 6519 del 27.01.1973; 8. Decreto Prefettizio n. 1225 del 30.12.1977; 9. C.E. n. 47 del 30.03.1983; 10. C.E. n. 21 del 30.01.1995; 11. C.E. n. -OMISSIS-; 12. D.I.A. n. -OMISSIS-; 13. Comunicazione n. -OMISSIS-del -OMISSIS-; 14. S.C.I.A. n. -OMISSIS-; nonché di nulla osta ai fini antincendio rilasciato dai VVF; g - con particolare riferimento alla pensilina, ha menzionato l'esistenza della concessione edilizia n. -OMISSIS-, della concessione edilizia n. -OMISSIS-e della concessione edilizia n. -OMISSIS-, in variante alla concessione edilizia n. -OMISSIS-; h - ha dedotto che i grafici allegati alle istanze non indicano false rappresentazioni dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti comunali relativi alla demolizione di un manufatto abusivo, alla legittimità edilizia e amministrativa di un impianto di distribuzione carburanti e alla verifica di ulteriori abusi, oltre al diniego o mancato iniziale rilascio della documentazione richiesta con istanze di accesso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, traevano origine dalla contestazione di opere edilizie e impiantistiche funzionali a un impianto di distribuzione carburanti. I ricorrenti sostenevano che manufatti accessori, locali di servizio, impianti tecnologici e serbatoi interrati fossero stati realizzati senza idoneo titolo edilizio e, in tutto o in parte, su aree rispetto alle quali assumevano di vantare diritti dominicali. Chiedevano l’esercizio dei poteri repressivi e ripristinatori previsti dagli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001, lamentando inoltre l’illegittimità delle autorizzazioni commerciali e amministrative dell’impianto, asseritamente fondate su opere abusive e in contrasto con la disciplina regionale di settore. Impugnavano, in particolare, gli atti comunali che avevano comunicato l’avvenuta demolizione del manufatto abusivo, ritenuto correttamente eseguito l’ordine di demolizione, prospettato ulteriori verifiche a carico dei ricorrenti e ritenuto consolidato il titolo autorizzatorio dell’impianto sulla base della pluralità di titoli edilizi, amministrativi e del nulla osta antincendio. Domandavano altresì, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il rilascio di numerosi documenti relativi all’impianto. Il Comune e i controinteressati eccepivano l’inammissibilità dei ricorsi e ne chiedevano comunque il rigetto.
La decisione
Il Collegio ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a. Ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alle domande di accesso, poiché, nel corso dei giudizi, il Comune aveva integralmente prodotto la documentazione richiesta, facendo venire meno l’utilità concreta e attuale di una pronuncia su tali capi. Quanto alle domande di annullamento, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per radicale difetto di interesse e carenza di legittimazione attiva. Le allegazioni sulla proprietà delle aree erano contestate e risultavano smentite dalla sequenza di atti notarili pubblici trascritti e opponibili ai terzi, dai quali emergeva la titolarità in capo a soggetti terzi. I ricorrenti non risultavano pertanto titolari né della proprietà né di possesso o detenzione qualificata, e non avevano dimostrato una posizione personale, concreta, attuale e differenziata incisa dagli atti impugnati. Il giudice ha escluso che la mera vicinitas potesse fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso senza la prova di uno specifico pregiudizio concreto e attuale. Ha inoltre rilevato, in via ulteriore, che l’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 avrebbe comunque eliminato ogni residua pretesa riferibile ai ricorrenti e reso priva di utilità un’eventuale decisione favorevole. Le ulteriori eccezioni pregiudiziali sono state assorbite. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e della stratificazione della vicenda.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi; il Collegio ha riunito i due giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito in materia di accesso; le domande di accesso sono state dichiarate prive di oggetto per l’integrale ostensione intervenuta nel corso del giudizio.
art. 100 c.p.c.
Richiede l’interesse ad agire; il difetto di un interesse concreto, personale e attuale ha determinato l’inammissibilità delle domande di annullamento.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
Prevedono i poteri repressivi e ripristinatori in materia edilizia; il giudice non ne ha esaminato nel merito l’esercizio, ritenendo preclusivo il difetto di legittimazione e interesse.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale è stata considerata idonea a escludere comunque una residua utilità concreta e attuale della decisione per i ricorrenti.
artt. 2643 e seguenti c.c.
Gli atti notarili trascritti e opponibili ai terzi sono stati valorizzati per escludere la titolarità dominicale allegata dai ricorrenti.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2-OMISSIS-
Richiamata per il principio secondo cui la mera vicinitas non basta a fondare legittimazione e interesse al ricorso, occorrendo la dimostrazione di uno specifico pregiudizio concreto e attuale.
Massime di principio
- L’impugnazione amministrativa è ammissibile solo quando il ricorrente dimostri la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, nonché un interesse concreto, personale e attuale all’annullamento dell’atto; non è ammesso il ricorso volto al controllo astratto della legittimità dell’azione amministrativa.
- La mera vicinitas rispetto all’area o all’intervento contestato non è sufficiente a fondare legittimazione e interesse al ricorso: occorre provare uno specifico pregiudizio concreto e attuale derivante dall’atto impugnato.
- La contestata titolarità dominicale di un’area non può fondare la legittimazione al ricorso quando gli atti pubblici trascritti e opponibili ai terzi attestino la proprietà in capo a soggetti diversi e il ricorrente non dimostri neppure una situazione qualificata di possesso o detenzione.
- La sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso, poiché viene meno l’utilità concreta e attuale della pronuncia giudiziale.
- Quando un evento sopravvenuto, quale l’eventuale acquisizione dell’area al patrimonio comunale, renderebbe comunque incapace l’accoglimento delle censure di procurare al ricorrente un’utilità giuridicamente apprezzabile, difetta l’interesse attuale alla decisione.
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