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Sentenza

Sentenza del 08/03/2018 n. 1513 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - ICI - Iscrizione al catasto fabbricati rurali - Attribuzione categoria - Imposta - Assoggettabilità - Esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettabilità all'ICI di un immobile iscritto nel catasto dei fabbricati rurali, al quale sia stata attribuita la relativa categoria catastale in ragione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 557/1993. La questione consiste nello stabilire se tale iscrizione e classificazione comportino l'esclusione dell'immobile dall'imposta.

La decisione

È stato affermato che l'immobile riconosciuto e classificato catastalmente come fabbricato rurale non è soggetto all'ICI. L'esclusione deriva dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992, come interpretato dall'art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, introdotto dalla legge di conversione n. 14/2009. Il testo non indica le parti processuali né l'esito formale del ricorso, ma il principio applicato è favorevole al contribuente proprietario dell'immobile rurale.

Norme richiamate

  • Art. 9 del D.L. n. 557/1993

    La sussistenza dei requisiti previsti per la ruralità consente l'iscrizione dell'immobile nel catasto dei fabbricati rurali con la relativa categoria.

  • Art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992

    La norma, interpretata alla luce della disciplina successiva, comporta l'esclusione dall'ICI degli immobili riconosciuti catastalmente come fabbricati rurali.

  • Art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008, introdotto dalla legge n. 14/2009

    La disposizione chiarisce che l'iscrizione catastale dell'immobile nella categoria dei fabbricati rurali è rilevante ai fini dell'esclusione dall'ICI, quando risultino riconosciuti i requisiti di ruralità.

  • Legge n. 14/2009

    Ha convertito il D.L. n. 207/2008, introducendo la disposizione interpretativa che conferma l'esenzione ICI per gli immobili catastalmente qualificati come rurali.

Massime di principio

  • Ai fini ICI, un immobile iscritto nel catasto dei fabbricati rurali con attribuzione della relativa categoria, in presenza dei requisiti di ruralità, non è normalmente assoggettabile all'imposta.
  • La classificazione catastale come fabbricato rurale costituisce un elemento decisivo per l'esclusione dall'ICI; non è sufficiente, invece, la sola destinazione di fatto dell'immobile all'attività agricola se manca il riconoscimento catastale richiesto.
  • In una situazione analoga occorre verificare la categoria catastale attribuita, l'effettiva sussistenza dei requisiti dell'art. 9 del D.L. n. 557/1993 e il periodo d'imposta interessato.
  • Il principio riguarda l'ICI e non deve essere automaticamente esteso a tributi successivi, come l'IMU, per i quali possono valere discipline e condizioni differenti.

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