Sentenza n. 3622/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3499/2025, RG n. 19004/2024, resa in data 5 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, e pubblicata in pari data.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 3499/2025, che aveva condannato il Ministero all’erogazione della Carta elettronica del docente, per un importo nominale annuo di € 500,00 in relazione a quattro anni scolastici, nonché al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della pronuncia in forma esecutiva, e ha prodotto la certificazione del passaggio in giudicato. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un Commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il TAR ha inoltre esaminato il regime delle spese accessorie successive alla pronuncia azionata, distinguendo quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza dalle spese proprie dell’esecuzione forzata civile, come quelle di precetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari e a corrispondere alla ricorrente quanto dovuto. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, valorizzando la prova del passaggio in giudicato, la documentazione dell’inadempimento, la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la mancata contestazione ministeriale. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d’ora il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro i sessanta giorni successivi alla richiesta della ricorrente. Il compenso del Commissario è stato fissato in € 500,00, a carico del Ministero. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: sono dovuti interessi legali sull’importo complessivamente risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o, se anteriore, fino alla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, momento dal quale la ricorrente deve attivarsi per l’insediamento del Commissario. Il TAR ha precisato che nell’ottemperanza sono riconoscibili le spese accessorie funzionali alla pubblicazione, esame e notificazione del titolo e agli atti necessari per introdurre il giudizio, mentre non sono ripetibili le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive civili non satisfattive, essendo riconducibili alla scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall’ottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un Commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la somma è stata determinata mediante rinvio agli interessi legali sull’importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali; la sua scadenza ha concorso a integrare i presupposti dell’ottemperanza.
artt. 474 ss. c.p.c.
Disciplinano l’esecuzione forzata civile; le relative spese, incluse quelle di precetto e di procedure esecutive non satisfattive, non sono riconoscibili nel giudizio di ottemperanza se derivano dalla libera scelta del creditore di utilizzare tale diverso strumento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro l’inadempimento dell’Amministrazione a un giudicato del giudice ordinario quando sia comprovato il passaggio in giudicato, sia decorso il termine previsto per l’adempimento delle Amministrazioni pubbliche e l’inadempimento non sia stato contestato dall’Amministrazione intimata.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nominare sin d’ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di inutile decorso del termine.
- La misura di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata mediante applicazione degli interessi legali sull’importo dovuto in forza del giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine assegnato, se anteriore.
- Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al provvedimento azionato solo quando siano funzionali alla pubblicazione, all’esame, alla notificazione del titolo o all’introduzione del giudizio; non sono invece riconoscibili le spese di precetto e quelle di procedure esecutive civili non satisfattive, derivanti dalla scelta del creditore di seguire strumenti diversi dall’ottemperanza.
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