Sentenza del 30/12/2016 n. 27488 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.B. ha impugnato la cartella esattoriale di Euro 210.091,02 emessa da Equitalia Gerit S.p.A. per il recupero di un debito relativo all'INVIM straordinaria dovuta dalla società, ormai cancellata dal registro delle imprese. La contribuente sosteneva di non essere responsabile, in quanto socia di una società di capitali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che, avendo la socia ricevuto beni sociali durante la liquidazione, fosse responsabile nei limiti del loro valore e che non fosse necessario un autonomo avviso nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e ha ritenuto illegittima la cartella. La responsabilità del socio di una società di capitali estinta dipende dalla prova che egli abbia riscosso somme o ricevuto beni in base al bilancio finale di liquidazione, con responsabilità limitata al relativo valore. Anche quando il debito della società sia stato definitivamente accertato, l'Amministrazione deve notificare al socio uno specifico avviso di liquidazione, indicando le ragioni della responsabilità, gli elementi dimostrativi dell'attribuzione di somme o beni e il loro valore. La sola cartella, non preceduta da tale atto, non è sufficiente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2495 c.c.
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori non si estinguono automaticamente, ma possono trasferirsi ai soci nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.
Per le società di capitali, il socio può essere chiamato a rispondere dei debiti della società estinta soltanto se ha ricevuto somme o beni dalla liquidazione e comunque entro il valore di quanto ricevuto. Tale responsabilità deve essere specificamente accertata nei confronti del socio.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36
Il comma 5 prevede l'accertamento della responsabilità dei soci o dei liquidatori mediante atto notificato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.
La disposizione non è stata applicata al caso concreto perché riguarda l'esazione delle imposte dirette, mentre la controversia concerneva l'INVIM.
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19
La disciplina dell'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applica all'esazione delle sole imposte dirette.
La limitazione impedisce di applicare automaticamente l'art. 36 alla riscossione dell'INVIM.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Richiamato quale disposizione sulle modalità di notificazione dell'atto al contribuente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto comunque necessaria la previa notificazione di uno specifico avviso di liquidazione.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il giudicato ottenuto contro la società può essere opponibile ai soci quali aventi causa, ma non consente di agire direttamente contro di loro senza accertare autonomamente i presupposti e i limiti della loro responsabilità.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese non elimina necessariamente i debiti sociali: questi possono trasferirsi ai soci, ma solo entro il valore delle somme o dei beni ricevuti in liquidazione.
- Il creditore, compresa l'Amministrazione finanziaria, non può utilizzare direttamente contro il socio il titolo ottenuto contro la società estinta senza un autonomo accertamento della responsabilità del socio.
- Prima di emettere la cartella nei confronti del socio, l'Amministrazione deve notificare un atto specifico che spieghi la ragione della pretesa e dimostri sia l'avvenuta attribuzione di somme o beni sia il loro valore.
- La responsabilità del socio di una società di capitali è diversa da quella del socio di una società di persone: nelle società di persone può operare la responsabilità illimitata e solidale, mentre nelle società di capitali la responsabilità è normalmente limitata a quanto ricevuto dalla liquidazione.
- La mera qualità di socio non è sufficiente a giustificare la riscossione del debito sociale nei confronti del socio; occorre provare il concreto beneficio patrimoniale derivante dalla liquidazione.
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