Regolamento (UE) 2026/1838
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1838 del Consiglio, del 24 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Iran modificando l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012. In particolare, rimuove tre persone dall’elenco e sostituisce la voce relativa al Research Centre for Explosion and Impact (METFAZ), confermando il mantenimento delle misure restrittive per gli altri soggetti elencati. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sulle misure restrittive contro l’Iran, con cancellazione di tre persone dall’elenco e aggiornamento di una voce relativa a un’entità.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone ed entità elencate nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012, nell’ambito del regime di misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran. Incide in particolare sulla sezione relativa alle persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone ed entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran, nonché sulla sezione relativa al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC). Non introduce un regime autonomo, ma modifica l’elenco esistente con effetti diretti negli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Modifica delle misure restrittive dell’UE contro l’Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1838 aggiorna il regolamento (UE) n. 267/2012, che disciplina le misure restrittive dell’Unione nei confronti dell’Iran. L’intervento deriva dal riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC e si traduce nella revisione dell’allegato IX del regolamento sanzionatorio, con la rimozione di tre nominativi e l’aggiornamento di una voce relativa a un’entità collegata al programma nucleare iraniano.
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento in base all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 267/2012. La finalità è allineare l’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive all’esito del riesame condotto a livello UE, mantenendo ferme le misure nei confronti degli altri soggetti già elencati e correggendo le informazioni relative a una specifica entità.
Modifica dell’allegato IX
L’articolo 1 dispone che l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta quindi di un atto di aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio, senza modifica dell’impianto generale del regime restrittivo.
Aggiornamento della voce relativa al Research Centre for Explosion and Impact (METFAZ)
Nella sezione I dell’allegato IX, rubricata "Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran", sottorubrica B. Entità, la voce 92 viene sostituita. Il METFAZ è indicato come controllata della Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND), parte del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Le attività descritte riguardano la tecnologia di detonazione e sono ritenute di supporto allo sviluppo di testate nucleari; per tale ragione l’entità continua a essere considerata coinvolta in attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e a fornire sostegno a tali attività. La data di inserimento nell’elenco è indicata nel testo come 1.12.2011.
Cancellazione di tre persone dalla sezione IRGC
Nella sezione II dell’allegato IX, dedicata al Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC), sottorubrica A. Persone, vengono soppresse tre voci: Mohammad PAKPUR (n. 9), Hossein SALAMI (n. 11) e il Brigadier Generale dell’IRGC Amir Ali Haji ZADEH (n. 19). Il regolamento non fornisce ulteriori motivazioni nel testo normativo riprodotto, limitandosi a disporre l’eliminazione dei relativi nominativi dall’elenco.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nel quadro del regime UE sull’Iran.
Aggiornamento della voce 92 relativa al METFAZ
Nella rubrica I, sottorubrica B. Entità, la voce 92 è sostituita. Il Research Centre for Explosion and Impact (METFAZ), con indirizzo in Tehran, è qualificato come controllata della SPND, facente parte del MODAFL; le sue attività sono incentrate sulla tecnologia di detonazione e sostengono lo sviluppo di testate nucleari. La voce conferma la partecipazione del METFAZ ad attività nucleari iraniane sensibili sotto il profilo della proliferazione e il sostegno a tali attività, con data di inserimento nell’elenco 1.12.2011.
Cancellazione di tre persone dall’elenco IRGC
Nella rubrica II, sottorubrica A. Persone, sono soppresse le voci relative a Mohammad PAKPUR (n. 9), Hossein SALAMI (n. 11) e al Brigadier Generale dell’IRGC Amir Ali Haji ZADEH (n. 19).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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