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Sentenza

Sentenza n. 265/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell'illegittimita' del silenzio formatosi sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202512935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare l’istanza di visto per motivi di studio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla competente sede diplomatico-consolare sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio, previa tutela cautelare. La contestazione riguardava l’omessa fissazione dell’appuntamento necessario a presentare formalmente la domanda di visto. Il ricorrente sosteneva che tale fase preliminare costituisse parte integrante del procedimento amministrativo e che l’inerzia dell’Amministrazione, protrattasi oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento, determinasse un illegittimo arresto procedimentale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini dell’azione avverso il silenzio, sussistano un obbligo di provvedere in capo alla sede diplomatico-consolare e un’inerzia protrattasi oltre il termine di conclusione del procedimento. La fissazione dell’appuntamento presso l’Ambasciata, necessaria per formalizzare l’istanza di visto, è stata qualificata come fase preliminare integrante il procedimento di rilascio del visto e non sottratta al sindacato del giudice amministrativo. La richiesta di appuntamento è stata equiparata a un’istanza in senso tecnico, idonea a far sorgere l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e incompatibile con un arresto procedurale sine die. Il Collegio ha inoltre affermato che la fase preliminare deve essere computata nel termine complessivo di conclusione del procedimento, il quale, ai sensi dell’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999, non può superare 90 giorni. L’Ambasciata d’Italia a Islamabad è stata quindi ordinata di convocare il ricorrente con la massima sollecitudine e comunque entro 15 giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente, in ragione del periodo non significativamente esteso tra la richiesta e il ricorso e delle obiettive difficoltà organizzative dell’Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice può accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’Amministrazione di provvedere.

  • art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Il termine complessivo per la conclusione del procedimento relativo al visto non può superare 90 giorni; nel computo rientra anche la fase preliminare necessaria alla fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, ricorrendone i presupposti.

Massime di principio

  • La richiesta di fissazione dell’appuntamento necessario a formalizzare una domanda di visto costituisce un’istanza in senso tecnico e fa sorgere in capo alla competente sede diplomatico-consolare l’obbligo di provvedere.
  • La fase preliminare di fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto è parte integrante del procedimento amministrativo e può essere sindacata dal giudice amministrativo mediante l’azione avverso il silenzio.
  • L’inerzia dell’Amministrazione nella fissazione dell’appuntamento, quando determina un arresto procedimentale oltre i termini normativi, integra silenzio illegittimo, anche se la domanda di visto non è stata ancora formalmente presentata.
  • Nel procedimento per il rilascio del visto, il termine complessivo di conclusione comprende anche il tempo impiegato per la fissazione dell’appuntamento preliminare e non può superare il termine massimo previsto dall’art. 5, comma 8, d.P.R. 394/1999.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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