Cassazione Penale, Sentenza n. 11290/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del 11/03/2022 contestando violazione di legge penale e carenza/manifesta illogicità della motivazione rispetto all'elemento tipico del reato di maltrattamenti (art. 572 c.p.) e alla disciplina della continuazione (art. 81, 2° comma). Ha sostenuto che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato l'esito della perizia e gli elementi di fatto che dimostrerebbero l'unicità strutturale o, comunque, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i fatti giudicati nel processo attuale e quelli già giudicati nel precedente procedimento (fatti commessi tra 5/11/2014 e 27/4/2017; successivi episodi dal gennaio 2018 al 21/10/2019 e dall'agosto 2020 al 12/10/2020). Il ricorso richiedeva il riconoscimento dell'unicità del reato di maltrattamenti o, in subordine, dell'applicazione della continuazione tra i reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato la motivazione della Corte d'appello non logica, coerente e completa con riferimento all'esclusione dell'unicità o della continuazione tra le condotte di maltrattamenti valutate nei vari procedimenti, nonostante la perizia avesse escluso una discontinuità comportamentale e avesse rilevato un disturbo da uso di sostanze in nesso eziologico con le condotte. La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo ai reati previsti dall'art. 572 c.p. e ha disposto il rinvio al giudice di merito perché riesamini e motivi nuovamente sulla questione dell'unicità/continuazione e, se necessario, ridetermini la pena per i reati di maltrattamenti.
Norme richiamate
art. 572 cod. pen. (maltrattamenti in famiglia)
Il reato è di natura abituale: è sufficiente la ripetizione di atti vessatori e la consapevolezza del soggetto di persistere in un'attività vessatoria. Non è necessario un programma criminoso specifico; la pluralità di fatti può integrare un'unica struttura del reato anche se intervallata da periodi di 'normalità', salvo che l'intervallo sia notevolmente dilatato.
art. 81, secondo comma, cod. pen. (continuazione)
La continuazione può collegare reati commessi in tempi diversi se sussiste un medesimo disegno criminoso; il giudice deve valutare e motivare se i reati distinti siano invece collegati da tale vincolo.
art. 603 cod. proc. pen. (perizia d'ufficio nei procedimenti)
La perizia disposta dalla Corte ha valore probatorio utile per valutare la continuità comportamentale dell'imputato e la sussistenza di elementi (es. uso di sostanze) in nesso eziologico con le condotte contestate.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (procedura scritta in Cassazione)
Norma processuale richiamata per disporre la trattazione scritta del procedimento in Cassazione, in assenza di richiesta di discussione orale.
Massime di principio
- Quando più episodi di maltrattamenti colpiscono le stesse persone, con modalità analoghe e scopo identico, il giudice deve valutare se si tratta di un'unica condotta abituale o di reati distinti collegati dalla continuazione; la decisione deve essere esplicitamente motivata.
- La presenza di brevi interruzioni temporali e persino periodi di apparente normalità non esclude automaticamente l'abitualità del reato di maltrattamenti; rileva la continuità del disegno vessatorio, salvo intervalli temporalmente rilevanti.
- L'esito di perizie (anche su dipendenze da sostanze) è elemento significativo per accertare la continuità comportamentale e va considerato dal giudice nella motivazione sull'eventuale unicità o continuazione delle condotte.
- Se il giudice di merito distingue tra episodi senza motivare adeguatamente, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente alla determinazione della pena relativa ai reati contestati e rinviare perché si valuti nuovamente la qualità unitaria o continuativa delle condotte.
- Sul piano dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti non è necessario dimostrare un progetto criminoso originario; è sufficiente la consapevolezza di perseverare in atti vessatori già iniziati.
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