Sentenza n. 552/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento del responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Satriano del 24 febbraio 2026, prot. 2400, ricevuto in pari data dalla ricorrente, avente ad oggetto l’inammissibilità, il rigetto e l’inibizione alla prosecuzione dei lavori relativi alla procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata dalla società "Winderg San Martino" per il potenziamento di impianto eolico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del SUAP comunale che aveva dichiarato inammissibile, rigettato e inibito la prosecuzione dei lavori relativi a una procedura abilitativa semplificata per il potenziamento di un impianto eolico
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del responsabile del SUAP del Comune di Ascoli Satriano che aveva rigettato l'istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) relativa al potenziamento di un parco eolico, chiedendone l'annullamento. Nel corso del giudizio, l'amministrazione intimata ha ritirato e annullato d'ufficio in autotutela il diniego impugnato, con provvedimento depositato in giudizio. La ricorrente ha quindi rappresentato che la propria pretesa era stata soddisfatta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il ritiro e l'annullamento d'ufficio del diniego impugnato avessero integralmente soddisfatto la pretesa della società ricorrente. La controversia è stata definita in camera di consiglio, previa comunicazione alle parti della possibile decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'evoluzione complessiva della vicenda e della giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, un sopravvenuto provvedimento dell'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previa comunicazione alle parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta rimozione in autotutela del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando essa soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. quando, durante il giudizio, l'amministrazione adotta un atto che elimina integralmente l'effetto lesivo oggetto dell'impugnazione.
- La controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'istanza cautelare, purché le parti siano previamente avvisate della possibile decisione ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →