Sentenza n. 644/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. n. 165 del 1.8.2022, reso dal Ministero per la Transizione Ecologica recante ID_VIP 8024: Progetto di fattibilità tecnica ed economica del "Lotto 1a Battipaglia-Romagnano della linea AV Salerno-Reggio Calabria (CUP: J71J20000110008) e interconnessione con la linea esistente Battipaglia - Potenza" (All. 1.*)- Proponente: RFI S.p.a. Direzione Area Sud.– pubblicato sul Sito internet del Mi.T.E. in data 1.8.2022 - ricorso per annullamento con istanza cautelare - Riassunzione per incompetenza territoriale del TAR Campania Salerno n. 1877/2022 rr. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2/3/2023: della Determinazione del Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7/2022, assunta nell''Adunanza del 20.12.2022; nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\12\2024 : per l’annullamento: D.M. n. 311 del 7.10.2024, reso dal Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (All. 102.*), nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente; del Permesso di costruire del Comune di Eboli (Sa) per la risoluzione dell’interferenza dell’infrastruttura con il “Torrente Tiranna” dell’11.11.2024 (All. 117.*), nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente, della Ordinanza Varianti Commissario Fiorani n. 14/2024 (All. 122.*), nonché di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\3\2025: del Decreto Direttoriale n. 18 del 17.1.2025 Aggiornamento PUT e RESTANTI OPERE ID 12894 MASE_2025-0006205 PUT ESEC e ULTERIORI OPERE (All. 125.*) - Decreto Direttoriale prot. n. 190632 del 18.10.24 Ottemperanza parziale ID 11102 MASE_2024-0190632 (All. 126.*) – Integrazioni Tardive di RFI-Italferr del 21.1.2025 per detto PUT [ID: 12894] del alle condizioni ambientali 13.c, 13.g e 13.i relative al Piano di Utilizzo (All. 127.*)- Motivi aggiunti al ricorso n. 14859/2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\8\2025: - Gestione dei materiali di scavo richiesta dei siti del 29.7.25 da Giugno 2027 (All. 136.*)- Ordinanza Menta n. 1 pubbl 11.7.25 Autodisposizioni Organizzative (All. 139.*)- Ulteriore proc. MASE 14149 25.7.25 di aggiornamento PUT RESTANTI OPERE (All. 140.*)-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di VIA positivo relativo al PFTE del Lotto 1A Battipaglia-Romagnano della linea AV Salerno-Reggio Calabria, nonché gli atti successivi della procedura, inclusi l’approvazione del PFTE, gli aggiornamenti della VIA, gli atti relativi al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il permesso di costruire e gli atti commissariali e comunali connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, quale proprietario di particelle frontiste ma non interessate dall’attraversamento dell’opera, e il comitato spontaneo hanno impugnato il decreto di VIA e, con motivi aggiunti, gli ulteriori atti della procedura di approvazione e realizzazione della tratta ferroviaria. Sono stati dedotti, tra gli altri, difetto di motivazione e di istruttoria sulla scelta del tracciato, mancata considerazione di varianti progettuali, violazione del principio DNSH, omessa o insufficiente valutazione del rischio idrogeologico e di altri impatti ambientali, vizi procedimentali relativi alla partecipazione degli enti locali, alla progettazione e alla sottoscrizione degli atti, nonché censure concernenti l’aggiornamento della VIA, il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, il permesso di costruire e gli atti commissariali. Le amministrazioni e i controinteressati hanno eccepito il difetto di interesse e di legittimazione, oltre all’infondatezza nel merito. Il Tribunale ha rilevato che la vicinitas del proprietario non era accompagnata dall’allegazione e dalla prova di un pregiudizio concreto e attuale, mentre il comitato era stato costituito esclusivamente per contrastare l’opera e non aveva dimostrato stabile operatività, consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento qualificato con il territorio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e i motivi aggiunti per difetto di interesse del proprietario e per difetto di legittimazione del comitato. La mera vicinitas rispetto al tracciato non è sufficiente a dimostrare l’interesse concreto e attuale al ricorso, quando gli immobili del ricorrente non sono direttamente incisi dall’opera e non sia allegato uno specifico pregiudizio, quale un danno alla salute o altro pregiudizio qualificato. Quanto al comitato, il Collegio ha ritenuto insussistenti i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per la legittimazione degli enti esponenziali non riconosciuti: previsione statutaria di tutela dell’interesse, adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, stabile collegamento territoriale e attività protratta nel tempo, nonché assenza di costituzione strumentale alla sola impugnazione dell’atto. La partecipazione al dibattito pubblico non dimostra, da sola, la legittimazione ad impugnare l’atto conclusivo e il comitato non aveva neppure indicato il numero degli iscritti. Il Tribunale ha comunque aggiunto che le censure erano complessivamente infondate nel merito, richiamando per economia processuale precedenti sentenze relative alla medesima opera e alle analoghe contestazioni sulla scelta del tracciato, sul DNSH, sui rischi e sulla possibilità di subordinare l’approvazione a prescrizioni da attuare in fase esecutiva. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
artt. 13 e 18 l. 8 luglio 1986, n. 349
La legittimazione ex lege delle associazioni ambientaliste non esaurisce le forme di tutela degli interessi ambientali, ma la legittimazione di comitati e associazioni non riconosciuti richiede comunque la prova di concreti elementi di differenziazione, rappresentatività e stabilità.
artt. 309 e 310 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Le disposizioni in materia di tutela ambientale sono richiamate nel quadro della legittimazione processuale degli enti esponenziali, senza attribuire automaticamente tale legittimazione a ogni comitato spontaneo.
art. 16, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata applicata nel procedimento sul regolamento di competenza d’ufficio, definito dal Consiglio di Stato con conferma della competenza del TAR Lazio.
art. 13 c.p.a.
La norma è richiamata con riferimento ai dubbi sulla competenza territoriale, successivamente risolti dal Consiglio di Stato.
art. 135 c.p.a.
La norma è richiamata con riferimento ai dubbi sulla competenza funzionale del giudice amministrativo.
art. 44 d.l. n. 77/2021
La procedura semplificata applicabile alle opere pubbliche finanziate con fondi PNRR ha disciplinato l’iter di VIA, conferenza di servizi e approvazione del PFTE.
art. 48, comma 7, d.l. n. 77/2021
La disposizione è richiamata quanto al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’ambito della procedura relativa all’opera PNRR.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006
La norma individua la Commissione tecnica PNRR-PNIEC quale organo tecnico istruttore della procedura di VIA.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
La disposizione ha costituito la base della procedura di autorizzazione paesaggistica avviata per l’intervento.
art. 4, comma 1, d.l. n. 32/2019
La norma è richiamata quale base della gestione commissariale dell’opera.
Massime di principio
- La vicinitas rispetto a un’opera pubblica non soddisfa automaticamente la condizione dell’interesse concreto e attuale al ricorso: il proprietario di immobili non direttamente incisi dal tracciato deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
- Legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione autonome e devono sussistere entrambe; la vicinanza territoriale può differenziare la posizione del ricorrente, ma non prova da sola l’interesse concreto all’impugnazione.
- Un comitato spontaneo o un’associazione non riconosciuta che agisca a tutela di interessi collettivi deve dimostrare una finalità statutaria coerente, adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, stabile collegamento con il territorio, attività protratta nel tempo e non costituzione strumentale alla contestazione di un singolo provvedimento.
- La partecipazione a un dibattito pubblico o a una fase partecipativa del procedimento amministrativo non attribuisce, di per sé, la legittimazione a impugnare il provvedimento conclusivo.
- Nell’ambito della VIA relativa a opere complesse, le censure sulla scelta del tracciato, sugli impatti ambientali e sulle prescrizioni esecutive devono comunque essere esaminate nel merito solo quando il ricorrente abbia previamente dimostrato la propria legittimazione e il proprio interesse concreto e attuale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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