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Sentenza

Sentenza n. 8880/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale Numero Repertorio CA/958/2026, Numero Protocollo CA/66764/2026 del 13.04.2026, adottata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa E.Q. SUAP Ambito Prati, notificata il 15.04.2026, con la quale veniva comunicato il diniego all'istanza di rilascio nuova concessione per occupazione di suolo pubblico emergenza Covid-19 Prot. CA/214337 del 29.12.2020, ed alla comunicazione di mantenimento Prot. CA/154404 del 21.09.2022, a servizio dell'esercizio di somministrazione sito in Via Fabio Massimo n.75/77 - Roma, e veniva disposta la rimozione della medesima osp entro sette giorni dalla notifica, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta con la notificazione del provvedimento impugnato, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Via Fabio Massimo nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 170 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale "(pag.20 della Deliberazione); nella parte richiamata nell'atto impugnato e, nello specifico, ove si fa riferimento alla circolare QG/2021/10630 del Dipartimento Mobilità e Trasporti, secondo la quale sarebbe stato cristallizzato il principio della inammissibilità delle osp - Covid-19 in zone parcheggio o al di fuori dei marciapiedi, situate in aree di viabilità principale, e nella Parte IX - punto 2 ove non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, e salvo “...all'interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti”, ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Via Fabio Massimo è equiparata alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente; dell'art. 9 co.3° della Delibera dell'Assemblea Capitolina di ROMA Capitale n.118 del 06.03.2025 , nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità di concedere le occupazioni di cui al comma 1 (di spazi ed aree pubbliche e private) “…sulle strade urbane classificate di tipo E) dall'art.2 del C.d.S., definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2, dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., e ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, sui marciapiedi e sulla fascia di sosta laterale - quest'ultima come definita dall'art. 3, comma 1, definizione 23 del C.d.S. -, essa si traduce in realtà in un ulteriore divieto di concedere le osp, anche emergenziali, al di sotto del marciapiede e sulla fila degli stalli di sosta, con riferimento alle molteplici strade inserite nell'Annesso D del Regolamento Viario - PGTU, tra cui Via Fabio Massimo, che non risultano caratterizzate dalla presenza della fascia di sosta laterale come descritta dal richiamato art.3 co.1°, Def. 23 del C.d.S., ovvero la “parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra”, anche in virtù di come viene interpretata da ROMA Capitale nell'atto impugnato, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente; della Delibera dell'Assemblea Capitolina di ROMA Capitale n.81/2020 punto 6, ove prevede l'obbligo di rimozione entro il termine di 7 giorni dalla notifica della comunicazione del rigetto dell'istanza osp emergenziale, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, con cui viene quindi disposta altresì la medesima rimozione dell'osp richiesta dalla ricorrente entro il medesimo termine; -

Giustizia amministrativa202604764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nuova concessione e di mantenimento dell'occupazione di suolo pubblico emergenziale, con ordine di rimozione della struttura entro sette giorni, nonché gli atti regolamentari presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha negato il rilascio di una nuova concessione e il mantenimento di un'occupazione di suolo pubblico emergenziale a servizio dell'esercizio di somministrazione, ordinandone la rimozione entro sette giorni. Sono stati altresì impugnati, nei limiti dell'interesse della ricorrente, il PGTU e il Regolamento viario comunale, nella parte in cui inseriscono Via Fabio Massimo nella viabilità principale, l'art. 9 della DAC n. 118/2025 sui limiti al rilascio delle concessioni e il punto 6 della DAC n. 81/2020 sul termine di rimozione. Le censure hanno riguardato: difetto di motivazione per mancata considerazione delle difese endoprocedimentali; violazione del legittimo affidamento derivante dalla precedente mancata repressione dell'occupazione; difetto di motivazione e istruttoria per il richiamo a precedenti giurisprudenziali formatisi sotto una disciplina regolamentare non più vigente; erronea interpretazione dell'art. 20 del Codice della strada quanto all'ammissibilità delle occupazioni della carreggiata e degli stalli di sosta; erronea classificazione di Via Fabio Massimo come strada appartenente alla viabilità principale; illegittimità del PGTU per l'inclusione nella viabilità principale di strade con caratteristiche e livelli di servizio differenti; illegittimità dell'art. 9 della DAC n. 118/2025 per l'eccessiva restrizione delle occupazioni; illegittimità del termine di sette giorni per la rimozione; nonché domanda risarcitoria.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando la propria più recente giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, che hanno superato il precedente orientamento contrario. Ha ritenuto legittima la qualificazione di Via Fabio Massimo come strada appartenente alla viabilità principale, pur essendo classificata come strada di quartiere, poiché tale classificazione costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa sindacabile solo per travisamento dei fatti o manifesta illogicità; nel caso concreto essa è risultata coerente con i flussi di traffico e con la funzione di connessione alla rete viaria principale del quartiere. L'art. 9 della DAC n. 118/2025 è stato ritenuto legittimo nella parte in cui subordina le concessioni al Codice della strada e al PGTU e vieta, sulla viabilità principale, le occupazioni della sede stradale, salva l'eventuale fascia di sosta laterale nei casi previsti. Il Comune può infatti escludere in via generale le occupazioni della carreggiata, anche quando il Codice della strada non imponga uno specifico divieto, in ragione dell'ampia discrezionalità nella regolazione dell'uso privato degli spazi pubblici e nel bilanciamento degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici. In ogni caso, Via Fabio Massimo è risultata priva di una fascia di sosta laterale definita secondo il Codice della strada, sicché l'occupazione non era comunque assentibile. Il diniego è stato qualificato come atto vincolato; pertanto gli eventuali vizi procedimentali non avrebbero potuto determinare l'annullamento. È stato escluso il legittimo affidamento, poiché la precedente mancata repressione dell'occupazione non poteva sostituire il rilascio della concessione né fondare un affidamento tutelabile. La motivazione dell'atto è stata ritenuta adeguata perché coerente con la normativa e con la giurisprudenza richiamata. È stata ritenuta legittima anche la prescrizione di rimozione entro sette giorni: non essendo mai stata rilasciata la concessione, non operavano proroghe legislative; il termine era previsto dalla disciplina comunale, non era incongruo e non impediva la tutela cautelare. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'accertata legittimità degli atti. Le spese sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 20 d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata alle condizioni previste dalla norma.

    La disposizione non impedisce al Comune di escludere in via generale le occupazioni della carreggiata sulla viabilità principale, nell'esercizio della propria discrezionalità regolatoria; il giudice ha inoltre richiamato il comma 3 per le occupazioni nei centri abitati su marciapiedi e fasce di sosta laterali.

  • art. 2, comma 2, lett. E), d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La qualificazione della strada come interzonale o di quartiere è stata ritenuta compatibile con la sua ulteriore appartenenza alla viabilità principale individuata dal PGTU.

  • art. 3, comma 1, definizione 23, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La fascia di sosta laterale è la parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

    Poiché Via Fabio Massimo non presenta una fascia con tali caratteristiche, l'eccezione regolamentare che consente l'occupazione della fascia di sosta laterale non era applicabile.

  • art. 9 DAC Roma Capitale n. 118/2025

    Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto del Codice della strada e del PGTU; sulla viabilità principale le occupazioni sono vietate o ammesse, nei casi previsti, soltanto su marciapiede e fascia di sosta laterale.

    La norma è legittima espressione della discrezionalità comunale nella disciplina delle occupazioni di suolo pubblico e va interpretata restrittivamente nella parte derogatoria che ammette eccezionalmente alcune occupazioni.

  • art. 19, comma 3, DAC Roma Capitale n. 118/2025

    Prevede il termine di sette giorni per la rimozione dell'occupazione, ritenuto congruo e applicabile anche senza previa attività ispettiva quando non sia mai stata rilasciata la concessione.

  • punto 6 DAC Roma Capitale n. 81/2020

    La previsione del termine di sette giorni per la rimozione dell'occupazione emergenziale è stata ritenuta legittima.

  • Deliberazione Assemblea Capitolina n. 21/2015

    Il PGTU e il Regolamento viario, nella parte in cui includono Via Fabio Massimo nella viabilità principale, sono stati ritenuti legittimi; la classificazione è una scelta discrezionale sindacabile solo per travisamento o manifesta illogicità.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'illegittimità degli atti amministrativi impugnati.

Massime di principio

  • La qualificazione di una strada come appartenente alla viabilità principale operata dal PGTU costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di travisamento dei fatti o manifesta illogicità; la qualificazione come strada di quartiere non è incompatibile con l'appartenenza alla viabilità principale.
  • Il Comune può vietare in via generale le occupazioni commerciali della sede stradale sulla viabilità principale, anche quando il Codice della strada non preveda uno specifico divieto generale, poiché la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico implica un'ampia discrezionalità nella tutela della sicurezza e nel bilanciamento degli interessi viabilistici, urbanistici, architettonici e paesaggistici.
  • Le eccezioni regolamentari al divieto generale di occupazione della carreggiata sulla viabilità principale, come quella relativa alla fascia di sosta laterale, sono di stretta interpretazione e presuppongono la concreta presenza della fascia definita dal Codice della strada.
  • Quando la normativa applicabile rende vincolato il diniego di concessione di occupazione di suolo pubblico, gli eventuali vizi procedimentali non determinano l'annullamento dell'atto.
  • La precedente mancata repressione di un'occupazione emergenziale non fonda un legittimo affidamento se non è mai stata rilasciata una concessione, poiché l'istanza del privato mira proprio a ottenere il necessario provvedimento concessorio.
  • L'ordine di rimozione entro sette giorni dell'occupazione priva di concessione è legittimo quando il termine è previsto dalla disciplina comunale, non risulta incongruo e non preclude l'accesso alla tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoCircolazione stradale e viabilitàRegolamenti e atti amministrativi generaliMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimo affidamentoDifetto di motivazioneEccesso di potere

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