Cassazione Penale, Ordinanza n. 15541/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità. La difesa ha dedotto, da un lato, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove fossero errate; dall'altro, vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo insufficiente la motivazione resa sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto la sentenza impugnata sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logici su entrambi i profili dedotti. Ha osservato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come vizio di legittimità, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito. Quanto alle attenuanti generiche, ha reputato sufficiente la motivazione fondata sulla negativa personalità dell'imputato, sui numerosi precedenti penali anche specifici e sull'assenza di elementi positivi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Disposizione incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto delle conformi sentenze di merito, relativo alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 62 bis c.p.
Per il diniego delle attenuanti generiche non è necessaria una valutazione analitica di ogni deduzione difensiva; è sufficiente indicare gli elementi di maggiore rilevanza ostativi al beneficio, potendo il diniego fondarsi anche sui precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente un vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, perché tale apprezzamento spetta al giudice di merito quando la motivazione di merito sia congrua e immune da vizi logici.
- Il giudice di merito può legittimamente negare le attenuanti generiche valorizzando la personalità negativa dell'imputato e i suoi precedenti penali, anche specifici, senza dover confutare singolarmente tutte le deduzioni difensive.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente una motivazione che individui gli elementi di maggiore rilievo ritenuti ostativi al beneficio, non essendo richiesta una motivazione diffusa o analitica su ogni circostanza allegata dalla difesa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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