Cassazione Civile, Ordinanza n. 34778/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. In conseguenza della concorde richiesta delle parti, ha inoltre ordinato all’Ufficio di pubblicità immobiliare competente la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. Non ha provveduto sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (leasing)
La controversia
Due società utilizzatrici avevano impugnato la decisione del Tribunale che, riuniti più procedimenti, aveva rigettato le domande dirette ad accertare la natura usuraria di due contratti di leasing immobiliare stipulati con la concedente, aveva rigettato l’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla concedente per canoni insoluti e interessi di mora, aveva confermato il decreto, accertato la risoluzione dei contratti e condannato una delle società al rilascio degli immobili. In cassazione erano stati proposti quattro motivi: nullità dell’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; violazione della normativa sull’usura e sull’art. 1815 c.c. in relazione alla penale per estinzione anticipata; medesime violazioni con riferimento agli interessi moratori e all’onere della prova; violazione dell’art. 117 TUB. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta rinuncia al ricorso, notificata alla controparte e da questa accettata, con conseguente richiesta congiunta di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 4; n. 3; u.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma il giudizio si è chiuso per rinuncia senza esame nel merito
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta nullità dell’ordinanza d’appello
artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
richiamati per contestare l’ordinanza di inammissibilità dell’appello
art. 350 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel procedimento d’appello
L. 108/1996
richiamata in relazione alla dedotta usurarietà dei costi del leasing e degli interessi
art. 1815 c.c.
richiamato in tema di nullità/irrilevanza degli interessi in caso di usura
art. 1, comma 1, D.L. 394/2000
richiamato in relazione alla disciplina dell’usura e alla penale per estinzione anticipata, nonché agli interessi moratori
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento all’onere della prova su usura e tassi applicati
art. 117 TUB
richiamato come norma invocata per la validità/trasparenza dei tassi e delle condizioni economiche del rapporto
art. 2688 c.c.
richiamato quale base per disporre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, in presenza di richiesta concorde delle parti
Massime di principio
- Quando interviene rinuncia al ricorso per cassazione validamente notificata e accettata dalla controparte, il giudizio di legittimità si estingue senza decisione sul merito.
- In presenza di concorde richiesta delle parti, la Corte può ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia assorbe l’esame dei motivi di ricorso, anche se attinenti a presunte violazioni in tema di usura, interessi moratori, penali e disciplina bancaria.
- Se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, non vi è luogo a pronuncia sulle spese, salvo diversa disciplina processuale non emergente dal provvedimento.
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