Cassazione Penale, Sentenza n. 46152/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente lamentava che la Corte di Cassazione, nel rigettare il suo ricorso avverso la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale, non aveva rilevato l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il termine massimo di prescrizione, calcolato ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p. e tenuto conto degli atti interruttivi, era di 12 anni e 6 mesi decorrenti dalla data di consumazione fissata al 30/12/2009 (data dichiarazione fallimento). Alla data della pronuncia impugnata (16/02/2023) il termine era perento. Il ricorrente ha prodotto documentazione (otto produzioni) e dettagliato la sequenza procedimentale, mostrando che le sospensioni eccezionali (7 giorni per rinvio e 64 giorni per emergenza Covid-19) non posticipavano la perenzione oltre il 10/09/2022; perciò la prescrizione risultava già maturata prima della sentenza della Prima Sezione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., ritenendo sussistente un errore di fatto nella decisione della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso senza rilevare la prescrizione. La Corte ha concluso che la questione era documentata e non richiedeva valutazioni giudiziarie complesse, essendo un elemento di immediata evidenza. Di conseguenza la Corte ha revocato la propria sentenza n. 19148/2023 e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Perugia del 23/11/2021 per essere il reato estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto contro provvedimenti della Corte di Cassazione; applicato per dedurre l'omesso rilievo della prescrizione quando l'omissione costituisce un errore di percezione e non richiede valutazioni autonome di merito.
art. 129, co. 2, c.p.p.
Principio della immediata declaratoria delle cause di non punibilità (estintive), applicabile anche in sede di cassazione: il giudice d'appello o di legittimità deve dichiarare d'ufficio le cause estintive del reato quando emerga con chiarezza, purché l'impugnazione sia valida e non inammissibile.
artt. 157 e 161 c.p.
Norme sostanziali sul calcolo della prescrizione: combinate hanno determinato il termine massimo di prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (nel caso, 12 anni e 6 mesi) tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni eventualmente documentate.
art. 627 c.p.p.
Norma citata in relazione al giudice del rinvio (la Corte di Appello di Perugia aveva operato quale giudice del rinvio ex art. 627 c.p.p.); contesto processuale rilevante per la sequenza procedimentale.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammissibile per lamentare l'omesso rilievo della prescrizione da parte della Corte di Cassazione quando si tratti di un errore di percezione evidente e non di una valutazione giuridica complessa.
- Perché l'omissione della prescrizione sia emendabile con art. 625-bis è necessario che il ricorrente fornisca una rappresentazione chiara e documentata della sequela procedimentale tale da dimostrare l'intervenuta maturazione del termine prescrizionale senza necessità di ulteriori accertamenti di merito.
- La decorrenza del termine di prescrizione si calcola dalla data di consumazione del reato: se questa è pacificamente individuata (es. data di dichiarazione del fallimento), il computo che mostra la perenzione può essere rilevato d'ufficio dal giudice di legittimità e determinare l'immediata estinzione del reato.
- Le sospensioni (es. rinvii, sospensioni per emergenza sanitaria) devono essere documentate e contabilizzate nel calcolo della prescrizione; tuttavia temporanee sospensioni non impediscono la declaratoria di prescrizione se, anche tenendole in conto, il termine è perento prima della pronuncia.
- L'art. 129 c.p.p. (immediata declaratoria delle cause di non punibilità) opera anche in cassazione, ma non ha effetto se l'impugnazione è inammissibile; occorre dunque una valida impugnazione per far dispiegare tale principio.
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