Sentenza del 18/12/2015 n. 1408 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposte sui redditi - Imposta reddito persone fisiche (Irpef)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza esclude la natura retributiva delle somme rimborsate. Il rimborso non incrementa il patrimonio del lavoratore né è corrisposto a suo esclusivo vantaggio, ma reintegra spese sostenute nell'interesse della società e in conseguenza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Pertanto, tali somme non devono essere considerate reddito imponibile del dipendente ai fini IRPEF.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione fiscale del rimborso, da parte della società datrice di lavoro, delle spese legali sostenute dal dipendente per difendersi da un'ipotesi di reato connessa all'attività ordinaria svolta per la società e nell'interesse di quest'ultima. Occorreva stabilire se tali somme costituissero reddito di lavoro dipendente di natura retributiva, quindi imponibile ai fini IRPEF, oppure un semplice reintegro di costi sostenuti esclusivamente a causa dell'attività lavorativa.
Massime di principio
- Il rimborso datoriale di spese sostenute dal dipendente non è automaticamente reddito di lavoro dipendente: occorre verificare la causa concreta dell'erogazione.
- Le somme tendono a essere escluse dalla retribuzione quando costituiscono un mero reintegro di costi sostenuti esclusivamente nell'interesse del datore di lavoro e in connessione necessaria con l'attività lavorativa.
- La natura non retributiva è più probabile quando il dipendente non ottiene un arricchimento personale, ma viene semplicemente posto nella situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovato se non avesse sostenuto la spesa per ragioni di servizio.
- Il rimborso di spese legali sostenute per fatti connessi all'esercizio delle mansioni può essere non imponibile se l'attività contestata è stata svolta nell'interesse della società e nell'adempimento dei doveri lavorativi.
- La valutazione deve essere concreta: se la spesa riguarda condotte personali, estranee al lavoro o finalizzate a un vantaggio esclusivo del dipendente, il rimborso può invece assumere natura retributiva e concorrere al reddito imponibile.
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