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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06641/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il condannato aveva ottenuto dal magistrato di sorveglianza un'ammissione provvisoria all'affidamento in prova al servizio sociale, ma il tribunale di sorveglianza non ha confermato tale ordinanza. Il provvedimento impugnato ha valorizzato due circostanze: la mancata presentazione del condannato per la sottoscrizione del verbale di affidamento e la sua assenza all'udienza dinanzi al tribunale, desumendone un difetto di interesse e di disponibilità ad avviare il percorso trattamentale. Nel ricorso per cassazione, l'interessato ha dedotto in modo generico censure contro la ratio decidendi, soffermandosi invece sulle condizioni generali per l'ammissione all'affidamento in prova, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del diniego di conferma.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse eccentrica rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, perché non si confrontava con il nucleo argomentativo della decisione del tribunale di sorveglianza, imperniato sulla mancata collaborazione e sulla mancata disponibilità del condannato ad avviare il percorso di affidamento. La Corte ha inoltre osservato che tale valutazione di merito è sorretta da motivazione adeguata e logicamente congrua, quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato solo indirettamente per la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, quale oggetto del procedimento di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono censurabili le valutazioni di merito del giudice di sorveglianza quando siano sorrette da motivazione adeguata, coerente e logicamente plausibile, fondata su una compiuta ricognizione degli elementi rilevanti.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a prospettare censure generiche o eccentriche rispetto alla motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione.
  • Nel giudizio di sorveglianza, la mancata collaborazione del condannato e la mancata disponibilità a dare avvio al percorso trattamentale possono legittimare il diniego di conferma dell'ammissione provvisoria alla misura alternativa.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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