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Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale Ordinario di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 42 dell’8 gennaio 2025, resa nel procedimento iscritto al n.R.G. 3821/2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 42 dell’8 gennaio 2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, condannando il Ministero all'attivazione della carta per complessivi euro 2.000,00. La sentenza era stata notificata anche ai fini esecutivi e il relativo passaggio in giudicato è stato comprovato mediante certificazione degli uffici competenti. Dedotta l'inottemperanza dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata esecuzione, l'ordine al Ministero di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito né ha fornito elementi comprovanti l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile l'azione, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando la pubblica amministrazione non si conformi alle statuizioni rese nel caso deciso. Nel merito, in assenza di qualsiasi prova dell'adempimento da parte del Ministero, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di eseguire la sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, riconoscendo alla ricorrente quanto stabilito dal giudice ordinario. È stato nominato, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o un funzionario delegato quale commissario ad acta, con ulteriore termine di sessanta giorni e compenso posto a carico del Ministero, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il giudicato deriva da una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il cui decorso è stato ritenuto necessario ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo di una pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pronuncia contenga statuizioni rimaste ineseguite nei confronti dell'Amministrazione.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di ottemperanza devono risultare comprovati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni derivanti da pronunce giudiziarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'Amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni contenute nel giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di provvedere, su istanza della parte interessata e dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione, entro un ulteriore termine fissato dal giudice; il relativo compenso può essere posto a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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