Cassazione Civile, Ordinanza n. 09599/2025 del 12/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di pagamento fondate su cartelle esattoriali emesse per tributi, sanzioni e interessi riferiti ad anni d'imposta compresi tra il 1998 e il 2006. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione e le cartelle sottostanti, sostenendo in cassazione di essere stato dichiarato fallito nel 2006, che la propria impugnazione dovesse intendersi limitata ad alcune specifiche cartelle e all'intimazione notificata nel 2018, e che l'ultima interruzione della prescrizione dovesse individuarsi nella chiusura del fallimento del 2012. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, assumendo che le sanzioni incluse nelle cartelle non fossero soggette a prescrizione decennale ma quinquennale, perché il diritto alla riscossione non era stato accertato con sentenza irrevocabile. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 2943 n. 4 c.c. per avere la CTR applicato anche agli interessi il termine decennale, anziché quello quinquennale, sempre in assenza di un titolo giudiziale definitivo. La CTR aveva infatti ritenuto definitive le cartelle non tempestivamente impugnate, applicato il termine prescrizionale decennale e valorizzato una sospensione dei termini prescrizionali prevista dalla legge n. 147/2013.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha affermato che, quando la cartella di pagamento ha ad oggetto crediti per sanzioni e non è fondata su una sentenza passata in giudicato, la prescrizione è quinquennale ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997; analogamente, anche gli interessi relativi a obbligazioni tributarie sono soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di obbligazione autonoma rispetto al debito principale. Ha rilevato che la CTR aveva apoditticamente applicato il termine decennale e una sospensione ex l. 147/2013 senza considerare che la sospensione operava solo dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014 e che, dalla chiusura del fallimento fino alla notifica dell'intimazione, era comunque decorso più di un quinquennio senza ulteriori atti interruttivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Per le sanzioni tributarie, in mancanza di sentenza passata in giudicato che accerti il diritto alla riscossione, il termine di prescrizione è quinquennale.
art. 2943 n. 4 c.c.
Il riferimento è stato invocato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale degli interessi; la Corte ha ricondotto la disciplina degli interessi all'art. 2948 n. 4 c.c., riconoscendo comunque il termine quinquennale.
art. 2948, n. 4, c.c.
Gli interessi su obbligazioni tributarie sono soggetti a prescrizione quinquennale, in quanto obbligazione autonoma rispetto al debito principale.
art. 1, comma 623, L. n. 147 del 2013
La sospensione della prescrizione prevista da questa norma opera solo nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 15 giugno 2014.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, se la cartella di pagamento relativa a sanzioni non è sorretta da una sentenza passata in giudicato, il credito sanzionatorio si prescrive nel termine quinquennale.
- Gli interessi che accedono a obbligazioni tributarie hanno autonoma disciplina prescrizionale e soggiacciono, salvo diverso titolo, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c.
- La definitività della cartella per mancata tempestiva impugnazione non consente, di per sé, di applicare automaticamente la prescrizione decennale ai crediti per sanzioni e interessi.
- Quando si invoca una sospensione della prescrizione prevista da una norma speciale, il giudice deve verificarne con precisione il periodo di efficacia e confrontarlo con il tempo effettivamente decorso e con eventuali atti interruttivi.
- In sede di legittimità, la motivazione che affermi in modo generico la prescrizione decennale, senza distinguere tra tributi, sanzioni e interessi e senza verificare il decorso del termine, è censurabile per violazione di legge.
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