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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6087 - Corte di Cassazione

Imposte all'importazione - Beni comunitari - Transito da Paesi terzi - Inammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente aveva impugnato tre atti di accertamento e liquidazione con cui il Comune di Livigno chiedeva il pagamento dei diritti speciali previsti dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 762/1973, relativamente a merci di origine comunitaria transitate dalla Svizzera e introdotte nel territorio di Livigno. Il Comune sosteneva che la nozione di "estero" comprendesse tutti i prodotti non provenienti dal territorio doganale italiano e contestava, inoltre, l'interesse ad agire della contribuente, ritenendo il tributo neutrale e trasferibile sul consumatore finale. La questione centrale riguardava la compatibilità dell'imposizione con il principio unionale di libera circolazione delle merci.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune. Ha ritenuto sussistente l'interesse della contribuente, poiché gli atti impugnati prevedevano una specifica pretesa tributaria e sanzionatoria direttamente incidente sul suo patrimonio. Nel merito, ha stabilito che il diritto speciale non può essere applicato a prodotti di origine unionale, anche se transitati attraverso la Svizzera, poiché l'onere è collegato al semplice attraversamento della frontiera e costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio, vietata dagli artt. 28 e 30 TFUE. La locuzione "introdotti dall'estero" contenuta nella legge n. 762/1973 deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle importazioni da Paesi terzi rispetto all'Unione europea. Il regolamento comunale è stato quindi disapplicato nella parte incompatibile con il diritto nazionale e unionale. Le spese sono state compensate; è stato posto a carico del Comune l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire sussiste quando l'atto impugnato contiene una concreta pretesa impositiva e sanzionatoria incidente sulla sfera patrimoniale del contribuente; è irrilevante che il tributo possa essere economicamente trasferito sul consumatore.

  • Art. 2, primo e secondo comma, legge n. 762/1973

    Nel territorio extra doganale del comune di Livigno è istituito un diritto speciale [...]. Nello stesso territorio è altresì istituito un diritto speciale [...] sui seguenti generi introdotti dall'estero.

    La nozione di beni "introdotti dall'estero" deve essere riferita alle importazioni da Paesi terzi rispetto agli Stati membri dell'Unione europea, non al semplice ingresso attraverso la frontiera svizzera.

  • Artt. 28 e 30 TFUE

    Sono vietati [...] i dazi doganali all'importazione e all'esportazione e qualsiasi tassa di effetto equivalente.

    È vietata ogni imposizione pecuniaria gravante sulle merci per il solo fatto di attraversare una frontiera interna, salvo ipotesi eccezionali non ravvisate nel caso concreto.

  • Art. 110 TFUE

    Un tributo interno è compatibile con il diritto unionale solo se applicato secondo criteri oggettivi e indipendenti dalla provenienza delle merci. Un onere applicato esclusivamente ai prodotti che attraversano una frontiera non può essere qualificato come imposta interna.

  • Art. 355 TFUE e art. 52 TUE

    Il fatto che Livigno sia esclusa dal territorio doganale dell'Unione e dall'applicazione della direttiva IVA non comporta l'esclusione dall'applicazione generale dei Trattati europei.

  • Regolamento CE n. 2193/1992 e regolamento UE n. 952/2013

    Livigno è fuori dal territorio doganale dell'Unione, ma tale status riguarda la disciplina doganale e non consente deroghe ai principi fondamentali del mercato interno.

  • Direttiva 77/388/CEE e direttiva 2006/112/CE

    La non applicazione della disciplina IVA a Livigno non autorizza l'introduzione di un'imposizione locale incompatibile con la libera circolazione delle merci.

  • Art. 6 dell'Accordo tra CEE e Svizzera del 22 luglio 1972

    Anche negli scambi tra Unione europea e Svizzera sono vietate le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, secondo il principio di libero scambio.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • L'esclusione di un territorio dal territorio doganale o dal campo di applicazione dell'IVA non lo sottrae automaticamente all'applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
  • Un tributo locale collegato al semplice attraversamento di una frontiera può costituire una tassa di effetto equivalente a un dazio, anche se non è formalmente qualificato come dazio, è riscosso da un Comune o viene destinato al finanziamento generale della collettività.
  • Le merci originarie di uno Stato membro non possono essere assoggettate a un onere aggiuntivo solo perché transitano attraverso un Paese terzo prima di raggiungere un altro territorio dell'Unione.
  • Per distinguere le importazioni soggette a imposizione occorre guardare all'origine e allo status doganale della merce, non esclusivamente al percorso fisico seguito.
  • Un'imposizione può essere qualificata come tributo interno soltanto se colpisce categorie di prodotti secondo criteri oggettivi e indipendenti dalla loro provenienza o dal superamento di una frontiera.
  • Le amministrazioni locali devono disapplicare regolamenti o atti applicativi incompatibili con il diritto dell'Unione, anche quando tali atti si fondano su una legge nazionale o su una particolare disciplina territoriale.

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