Ordinanza n. 5580/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della delibera di giunta regionale della Campania (“DGRC”) 6 agosto 2026, n. 461, pubblicata sul B.U.R.C. n. 44 del 17 agosto 2026, con oggetto: “Prestazioni di Radioterapia erogate dalle strutture private accreditate - Determinazioni per l’esercizio 2026”; b) se e in quanto occorra, della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 31 agosto 2026 con cui è stato costituito il “Tavolo Tecnico regionale in materia di radioterapia” e sono stati designati i componenti rappresentativi del settore privato accreditato; c) se e in quanto occorra, della comunicazione ricevuta via p.e.c. il 2 settembre 2026, trasmessa da uoc.centriaccreditati@pec.aslcaserta.it, recante la richiesta del Direttore dott. Edgardo Di Lullo della documentazione elencata, al fine di procedere alla stipula dei contratti per il 2026 in seguito alla DGR 461/2026; d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Centro Di Medicina Nucleare N 1 S.r.l. il 18/9/2026: per l’annullamento, previa adozione di adeguate misure cautelari, oltre che dei provvedimenti impugnati col ricorso originario: a) della comunicazione del Referente Medico UOS e del Direttore U.O.C. dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta Prot. n. 0223492/C.PRES.ACC. del 10-09-2026, avente ad oggetto: “Notifica Deliberazione del Direttore Generale n. 1295 del 09/09/2026-Presa d’atto D.G.R.C. n. 461 del 06/08/2026 avente ad oggetto «Prestazioni di Radioterapia erogate dalle strutture private accreditate-Determinazioni per l’esercizio 2026», pubblicata sul B.U.R.C. n.44 del 17.08.2026”; b) della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 9 settembre 2026, n. 1295, avente ad oggetto: “Presa d’atto D.G.R.C. n. 461 del 06/08/2026 avente ad oggetto «Prestazioni di Radioterapia erogate dalle strutture private accreditate-Determinazioni per l’esercizio 2026 pubblicata sul B.U.R.C. n.44 del 17.08.2026»”, c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi dei diritti e interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera regionale che ha determinato per il 2026 le prestazioni di radioterapia erogate dalle strutture private accreditate, nonché gli atti regionali e dell’ASL conseguenti, inclusa la presa d’atto della deliberazione regionale e la richiesta di documenti per la stipula dei contratti
Esito
La controversia
La struttura privata accreditata ha impugnato la D.G.R.C. n. 461 del 6 agosto 2026, gli atti relativi alla costituzione del Tavolo tecnico regionale e alla stipula dei contratti per il 2026 e, con motivi aggiunti, la comunicazione e la deliberazione dell’ASL Caserta n. 1295 del 9 settembre 2026, recanti presa d’atto della delibera regionale. La censura centrale riguarda l’insufficienza del budget assegnato e l’irragionevolezza di averlo lasciato invariato nonostante il significativo aumento delle tariffe, con possibile compromissione dell’erogazione delle prestazioni radioterapiche e del fabbisogno assistenziale, trattandosi di prestazioni salvavita.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito. Ha disposto l’acquisizione, presso la ricorrente e le amministrazioni resistenti, di chiarimenti documentati sull’eventuale compromissione dei livelli essenziali di assistenza per i pazienti che necessitano di radioterapia, da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Ha rinviato la decisione cautelare alla camera di consiglio del 17 novembre 2026 e, nelle more, ha confermato fino a tale udienza gli effetti del decreto cautelare n. 2398/2026.
Massime di principio
- L’aumento delle tariffe delle prestazioni sanitarie non comporta, di per sé, l’obbligo della Regione di aumentare il budget delle strutture accreditate; la programmazione sanitaria e la fissazione dei tetti di spesa rientrano nella discrezionalità regionale, nei limiti delle risorse disponibili e degli equilibri di finanza pubblica.
- Quando si tratta di prestazioni salvavita, la scelta di mantenere invariato il budget può essere sindacata se determina l’impossibilità di garantire il fabbisogno assistenziale programmato o compromette i livelli essenziali di assistenza, anche sotto i profili dell’illogicità e della carenza istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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