Sentenza n. 494/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento del 10 luglio 2025 con il quale ANAS S.p.a., facendo propria la Relazione di Anomalia n. 4 “di rinnovo della verifica sulla congruità delle offerte” svolta dal Gruppo di Valutazione e al cui esito è stata ritenuta “non congrua” l'offerta della Guidi Costruzioni S.r.l., ha (nuovamente) escluso la Società ricorrente dalla gara indetta per “l'affidamento dell'intervento “BA 40/22 - S.S. 16 “Adriatica” - interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia - S.S. 673 (ex S.S. 16)”. Appalto suddiviso in n. 2 (due) Lotti. Lotto 1 Codice CIG: 9562682ED0. Codice CUP: F71b16000560001”; - della Determina prot. CDG-0665025-U del 24 luglio 2025 con cui ANAS S.p.a., vista “la Relazione di anomalia n. 4 del 10/07/2025, con cui il Gruppo di Valutazione ANAS ha ritenuto l'offerta di Guidi Costruzioni S.r.l. non congrua nella sua globalità”, ha aggiudicato la gara de qua in favore della Pagone Infrastrutture S.r.l.; - della nota prot. CDG-0666102-U del 24 luglio 2025 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato alla Società ricorrente l'aggiudicazione disposta in favore della Pagone Infrastrutture S.r.l.; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati; nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto arrecato alla ricorrente in forma specifica mediante annullamento degli atti impugnati ed eventuale aggiudicazione dell'appalto con subentro ex art. 122 c.p.a., nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato con l'illegittimo aggiudicatario; con conseguente declaratoria d’inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con l'illegittima aggiudicataria e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente. quanto al ricorso incidentale: - dei verbali di gara, nella parte in cui la Commissione di gara ha omesso di escludere la società Guidi Costruzioni; -delle operazioni di gara relative alla verifica di congruità, nella parte in cui non si dà atto di ulteriori vizi contenuti nell’offerta economica presentata dalla Guidi Costruzioni e nei giustificativi forniti in sede di verifica di anomalia; - del provvedimento del 10 luglio 2025 con il quale ANAS S.p.a., facendo propria la Relazione di Anomalia n. 4 “di rinnovo della verifica sulla congruità delle offerte” svolta dal Gruppo di Valutazione e al cui esito è stata ritenuta “non congrua” l’offerta della Guidi Costruzioni S.r.l., ha disposto l’esclusione del predetto operatore economico dalla gara indetta per “l’affidamento dell’intervento “BA 40/22 - S.S. 16 “Adriatica” – interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia - S.S. 673 (ex S.S. 16)”. Appalto suddiviso in n. 2 (due) Lotti. Lotto 1 Codice CIG: 9562682ED0. Codice CUP: F71b16000560001” per anomalia dell’offerta, nella parte in cui non ha provveduto, sotto autonomo e diverso profilo, alla esclusione dalla gara della società Guidi Costruzioni; -della Determina prot. CDG-0665025-U del 24 luglio 2025 con cui ANAS S.p.a., approvando gli atti della gara de qua, ha disposto l’aggiudicazione in favore della Pagone Infrastrutture, nella parte in cui non ha provveduto, sotto autonomo e diverso profilo, alla esclusione dalla gara della società Guidi Costruzioni; quanto ai motivi aggiunti al ricorso incidentale: - degli atti e dei provvedimenti gravati con il ricorso incidentale e i successivi motivi aggiunti; é -ove occorra, del disciplinare di gara nella parte in cui prevede che “per le valutazioni durante la verifica dell’offerta anomala ANAS prenderà a riferimento quanto rilevato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali per la provincia di esecuzione dei lavori (http://www.lavoro.gov.it sez. Analisi economiche e costo del lavoro), aggiornate all’ultimo rilevamento rispetto alla data di scadenza dell’offerta. Il costo della manodopera da adottare è quello più alto fra le Province interessate dall’esecuzione dei lavori e, segnatamente: il costo della manodopera in vigore per la provincia di FOGGIA”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rinnovata esclusione dalla gara per anomalia dell'offerta e successiva aggiudicazione ad altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rinnovazione della verifica di anomalia dell'offerta presentata dall'impresa ricorrente per il lotto 1 di una procedura aperta indetta da ANAS per interventi di manutenzione della tangenziale ovest di Foggia. La rinnovazione era stata disposta dal Consiglio di Stato, che aveva annullato il precedente giudizio di anomalia limitatamente alla voce di prezzo NP6, al costo della manodopera nei limiti dell'incidenza nella medesima voce e al costo del personale fisso di cantiere, lasciando ferme altre sottostime e riconoscendo come congruo il risparmio relativo alla voce A.01.010. La ricorrente ha impugnato il nuovo provvedimento di esclusione, la successiva aggiudicazione e la comunicazione dell'esito, deducendo violazione della normativa di settore ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, travisamento dell'offerta tecnica e contraddittorietà. In particolare, ha contestato: il calcolo della produttività della stabilizzatrice Bomag e lo spessore considerato per la lavorazione NP6; la mancata riconduzione automatica della riduzione del 10% del costo della manodopera alla riduzione della durata dei lavori da 657 a 592 giorni; il ricalcolo del costo del personale fisso di cantiere, con specifico riferimento agli assistenti/autisti e al numero di giornate lavorative. La ricorrente ha inoltre chiesto l'annullamento degli atti, il subentro nel contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica. L'aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti, sostenendo che l'offerta della ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa anche per ulteriori profili di non congruità, contestando altresì, ove occorresse, la disciplina di gara sul costo della manodopera.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente il ricorso principale, ritenendo che l'eventuale suo rigetto avrebbe fatto venir meno l'interesse dell'aggiudicataria all'esame del ricorso incidentale. Ha chiarito che la precedente sentenza del Consiglio di Stato non aveva esaurito ogni margine di discrezionalità della stazione appaltante, ma aveva imposto una nuova valutazione limitata ai profili indicati, sicché gli atti impugnati costituivano provvedimenti nuovi, adottati all'esito di un distinto segmento procedimentale. Per tale ragione ha respinto anche la richiesta di acquisire la relazione del verificatore formata nel precedente giudizio. Nel merito, il ricorso principale è stato respinto. Quanto alla voce NP6, il TAR ha rilevato che ANAS aveva correttamente mantenuto il dato della produttività della stabilizzatrice Bomag con spessore di 5 cm, come espressamente stabilito dal Consiglio di Stato, e aveva accertato una diseconomia di euro 464.741,03, non assorbibile dal dichiarato utile d'impresa di euro 426.126,01. Quanto al costo della manodopera, il Collegio ha escluso ogni automatismo tra riduzione della durata dei lavori e riduzione proporzionale del costo del lavoro: la ricorrente non aveva fornito giustificativi idonei, essendosi limitata ad applicare una percentuale di riduzione, senza dimostrare l'effettiva incidenza della contrazione temporale sull'organizzazione della manodopera e sulla produttività. Quanto al personale fisso di cantiere, il TAR ha ritenuto non dimostrato il travisamento denunciato, poiché ANAS aveva considerato anche le ulteriori squadre previste nell'offerta tecnica per l'installazione, movimentazione e rimozione del cantiere e per la gestione della viabilità, mentre in sede di verifica la concorrente aveva rappresentato soltanto due assistenti/autisti per 113 giornate. La complessiva sottostima, quantificata in euro 905.356,97, non risultava quindi superata né compensata dall'utile dichiarato e la valutazione di non congruità non era affetta da errori manifesti, macroscopica irragionevolezza o contraddittorietà. Il ricorso incidentale e i motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in conseguenza del rigetto del ricorso principale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità della vicenda.
Norme richiamate
artt. 63 e ss. c.p.a.
La richiesta della ricorrente di acquisire la relazione del verificatore del precedente giudizio è stata respinta, poiché la controversia riguardava provvedimenti nuovi e distinti, adottati nell'ambito della rinnovazione della verifica di anomalia.
art. 122 c.p.a.
La ricorrente aveva chiesto, quale forma di reintegrazione, il subentro nel contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata accolta per il rigetto dell'impugnazione principale.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone la rinnovazione della verifica di anomalia limitatamente a specifici profili, lasciando margini di valutazione tecnica e amministrativa alla stazione appaltante, il nuovo giudizio costituisce un distinto segmento procedimentale e non può essere automaticamente qualificato come elusivo o violativo del giudicato.
- Nella verifica di anomalia, la riduzione della durata dei lavori non determina automaticamente una proporzionale riduzione del costo della manodopera; il concorrente deve fornire giustificazioni specifiche sull'incidenza della contrazione temporale sull'organizzazione del lavoro, sulla produttività e sulle quantità di personale impiegate.
- La valutazione della congruità dell'offerta rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e può essere censurata soltanto in presenza di errori manifesti, travisamento dei fatti, macroscopica irragionevolezza o contraddittorietà; non è sufficiente sostituire alla valutazione amministrativa una diversa ricostruzione tecnica del concorrente.
- Nel rinnovare una verifica di anomalia, la stazione appaltante deve attenersi ai limiti conformativi stabiliti dal giudice, inclusi i dati tecnici espressamente mantenuti fermi; il concorrente non può riproporre una ricostruzione già disattesa dal giudice d'appello.
- Il giudizio di non congruità può fondarsi sulla valutazione complessiva delle sottostime rilevate, anche considerando l'insufficienza dell'utile d'impresa a compensarle, purché la motivazione esponga analiticamente le singole voci e le ragioni per cui i giustificativi non risultano idonei.
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