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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La lite nasce da una controversia tra vicini in materia di distanze legali. L'originario attore aveva chiesto la demolizione di una costruzione realizzata sul fondo della convenuta, deducendo che, dopo la demolizione di un fabbricato preesistente, fosse stata eseguita una nuova edificazione in violazione dei distacchi previsti dallo strumento urbanistico vigente. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale e anche la riconvenzionale della convenuta, ordinando all'attore la demolizione di un vano lavanderia costruito sul suo fondo. In appello la domanda dell'originario attore era stata accolta solo parzialmente, limitando la riduzione in pristino alle sole parti eccedenti l'edificio originario demolito; era stato inoltre confermato l'ordine di demolizione del vano lavanderia dell'attore, con esclusione dell'applicazione della prevenzione a suo favore. In cassazione gli eredi dell'attore articolavano sei motivi: 1) violazione dell'art. 873 c.c. e dell'art. 9 d.m. 1444/1968, sostenendo che, qualificata l'opera come nuova costruzione, dovessero applicarsi integralmente le distanze vigenti al momento della ricostruzione; 2) violazione delle norme tecniche e del regolamento edilizio comunale, deducendo che la norma locale consentisse solo il mantenimento degli allineamenti sul fronte strada e non anche dei distacchi verso il confine con terzi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la diversa copertura del fabbricato ricostruito rispetto a quello demolito; 4) violazione degli artt. 2934 e 1158 c.c. per il rigetto dell'eccezione di prescrizione/usucapione relativa al vano lavanderia; 5) violazione dell'art. 873 c.c. e del d.m. 1444/1968, sostenendo che il vano lavanderia non fosse una costruzione e che la demolizione del fabbricato preesistente avesse fatto perdere alla convenuta la qualità di preveniente; 6) censura sulla regolazione delle spese, assumendo che dovessero essere poste a carico della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato, quanto alla ricostruzione di un edificio demolito, che la qualificazione dell'opera come nuova costruzione non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina delle distanze vigente al momento della riedificazione; occorre che lo strumento urbanistico preveda espressamente tale estensione anche alle ricostruzioni. In mancanza di una previsione espressa, il manufatto va considerato nuova costruzione solo per le parti eccedenti l'edificio originario, con demolizione limitata ai volumi eccedenti. Ha poi interpretato restrittivamente la norma tecnica comunale invocata, ritenendo che essa consentisse solo il mantenimento degli allineamenti sul fronte strada per gli edifici demoliti e ricostruiti, senza introdurre una deroga espressa al principio sopra richiamato. Il terzo motivo è stato respinto perché la diversa forma del tetto era questione, al più, di esecuzione e comunque non era stata allegata la decisività del fatto omesso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la sentenza d'appello non aveva esaminato le eccezioni di prescrizione/usucapione e i ricorrenti avrebbero dovuto censurare l'omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non una violazione di legge sostanziale. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: il vano lavanderia era comunque una costruzione ai fini delle distanze e la ricostruzione nel sito originario non faceva perdere alla convenuta la qualità di preveniente; la scelta costruttiva del primo costruttore resta rilevante se originariamente legittima. Il sesto motivo è stato respinto perché la compensazione delle spese era giustificata dalla reciproca soccombenza, essendo la domanda principale accolta solo in parte e la domanda riconvenzionale accolta nei gradi di merito. La Corte ha anche posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Costituisce la base della disciplina codicistica delle distanze legali tra costruzioni, applicabile anche al concetto ampio di costruzione rilevante ai fini delle distanze.

  • art. 9 d.m. 1444 del 1968

    Le distanze previste per le nuove costruzioni si applicano alle ricostruzioni solo se lo strumento urbanistico lo preveda espressamente; in difetto non opera un'estensione automatica all'intero fabbricato ricostruito.

  • art. 14 preleggi

    Le norme tecniche di attuazione che derogano al regime ordinario delle distanze sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge non è il mezzo corretto quando il vizio reale è l'omessa pronuncia su un'eccezione o domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omissione di esame di un'eccezione o domanda integra un vizio di omessa pronuncia che deve essere dedotto come nullità della sentenza.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato con l'art. 1158 c.c. ai fini dell'eccezione di prescrizione/usucapione sul vano lavanderia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per erronea qualificazione del vizio.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato ai fini dell'usucapione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata deduzione del vizio di omessa pronuncia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di distanze tra costruzioni, la ricostruzione di un edificio demolito non è automaticamente soggetta alla disciplina delle nuove costruzioni: l'applicazione delle distanze vigenti al momento della riedificazione richiede una previsione espressa dello strumento urbanistico che estenda tale regime anche alle ricostruzioni.
  • In difetto di una deroga espressa, la demolizione e ricostruzione di un fabbricato comporta l'applicazione della disciplina sulle distanze solo per le parti eccedenti il manufatto originario; la tutela demolitoria va quindi limitata ai volumi in sovrappiù accertati in concreto.
  • Le norme tecniche di attuazione che incidono in deroga sul regime ordinario delle distanze sono di stretta interpretazione e non possono essere ampliate per via analogica o con letture estensive che introducano nuove eccezioni non previste dal testo.
  • Ai fini delle distanze legali, per "costruzione" deve intendersi qualsiasi opera non completamente interrata che presenti solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla concreta destinazione ad abitazione o da usi specifici del manufatto.
  • La ricostruzione nel sito originario di un edificio demolito non fa di per sé perdere al costruttore la qualità di preveniente; il principio di prevenzione continua a operare se la scelta originaria era legittima.
  • Quando la sentenza non esamina un'eccezione o una domanda, il vizio va censurato come omessa pronuncia e quindi come nullità della decisione, non come mera violazione di legge sostanziale.
  • La compensazione delle spese di lite è insindacabile in cassazione quando risulti una reciproca soccombenza sostanziale tra le parti nei diversi capi della decisione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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