Cassazione Penale, Ordinanza n. 14304/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo relativo alla recidiva non evidenziasse un effettivo vizio censurabile in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'erronea applicazione della recidiva contestata. La Suprema Corte rileva però che la censura attiene al merito della valutazione di legittimità già compiuta dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
È la norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne affronta la portata sostanziale, ma ne presuppone l'applicazione nel giudizio di merito.
recidiva
La Corte afferma che la doglianza sull'erronea applicazione della recidiva non supera il vaglio di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico, coerente e puntuale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile, come vizio di motivazione o violazione di legge, una decisione di merito sulla recidiva che sia sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure prospettate mirano, in realtà, a una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello senza evidenziare reali anomalie motivazionali o errori di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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