Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14304/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo relativo alla recidiva non evidenziasse un effettivo vizio censurabile in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza impugnata era congrua e coerente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 391-ter c.p. Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge, sostenendo l'erronea applicazione della recidiva contestata. La Suprema Corte rileva però che la censura attiene al merito della valutazione di legittimità già compiuta dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo logico, coerente e puntuale sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    È la norma incriminatrice per il reato oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne affronta la portata sostanziale, ma ne presuppone l'applicazione nel giudizio di merito.

  • recidiva

    La Corte afferma che la doglianza sull'erronea applicazione della recidiva non supera il vaglio di legittimità quando il giudice di merito abbia motivato in modo logico, coerente e puntuale.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile, come vizio di motivazione o violazione di legge, una decisione di merito sulla recidiva che sia sorretta da motivazione logica, coerente e puntuale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure prospettate mirano, in realtà, a una nuova valutazione del merito già compiuta dal giudice di appello senza evidenziare reali anomalie motivazionali o errori di diritto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.