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Sentenza

Sentenza n. 825/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 268 del 27.3.2024 all’esito del procedimento iscritto al n. 927/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500855

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, n. 268 del 27 marzo 2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a sua disposizione. La ricorrente ha dedotto la perdurante mancata esecuzione del giudicato e ha chiesto anche la corresponsione degli interessi legali, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'azione, rilevando la notificazione del titolo esecutivo, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il passaggio in giudicato della sentenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato nei limiti della sorte capitale. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Livorno non risultava eseguita e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ove non avesse già provveduto nelle more, di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, corrispondendo alla ricorrente la somma riconosciuta dal giudice ordinario. La richiesta di interessi legali è stata esclusa perché estranea al perimetro oggettivo del giudicato da eseguire. Per l'eventuale persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta dell'interessata successiva all'inutile scadenza del termine ministeriale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è stato ritenuto presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione.

  • l. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 1, comma 121

    È richiamata nel titolo giudiziale ottemperando quale base normativa della Carta elettronica del docente; il TAR ne dispone l'esecuzione nei limiti stabiliti dalla sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e il titolo è passato in giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve limitare l'esecuzione al contenuto oggettivo del giudicato: non possono essere riconosciuti interessi o altre utilità non attribuiti, neppure implicitamente, dal titolo da eseguire.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
  • Il commissario ad acta, attivato dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione, può essere incaricato di compiere tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato e al pagamento delle somme dovute.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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