Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagato)

La controversia

Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nei confronti di una persona indagata per il reato previsto dall'art. 334 c.p., invitando il pubblico ministero a formulare l'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, c.p.p. Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando l'assenza di motivazione, poiché il giudice, a fronte di un'articolata richiesta di archiviazione fondata anche sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., avrebbe utilizzato una motivazione meramente stereotipata. La persona indagata ha depositato memoria difensiva aderendo alle deduzioni del pubblico ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio di tassatività delle impugnazioni e ha ritenuto non impugnabile il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione. Il reclamo al tribunale è previsto soltanto contro il decreto o l'ordinanza di archiviazione e nei casi di nullità specificamente contemplati dall'art. 410-bis, commi 1 e 2, c.p.p.; tale rimedio non è estensibile al provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    Norma incriminatrice del reato ipotizzato a carico della persona sottoposta alle indagini; la sentenza non ne esamina nel merito gli elementi costitutivi.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato quale fondamento della richiesta di archiviazione, in relazione alla particolare tenuità del fatto; la Corte non esamina nel merito la sua applicabilità.

  • art. 568 c.p.p.

    Richiamato per il principio di tassatività delle impugnazioni.

  • art. 409, comma 5, c.p.p.

    Richiamato quale disposizione in base alla quale il giudice per le indagini preliminari, respingendo la richiesta di archiviazione, aveva invitato il pubblico ministero a formulare l'imputazione.

  • art. 410-bis, commi 1 e 2, c.p.p.

    Prevede i casi di nullità e il reclamo contro il decreto o l'ordinanza di archiviazione; secondo la Corte, il relativo rimedio non riguarda il provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Richiamata per la modifica della forma dell'impugnazione del provvedimento di archiviazione.

Massime di principio

  • In applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinge la richiesta di archiviazione non è impugnabile mediante ricorso per cassazione.
  • Il reclamo al tribunale previsto dall'art. 410-bis c.p.p. è esperibile contro il decreto o l'ordinanza di archiviazione e limitatamente ai casi di nullità previsti dalla legge; non è proponibile contro il provvedimento di rigetto della richiesta di archiviazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.