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Ordinanza

Ordinanza n. 1621/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato recante l’esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per l’assunzione di n. 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 nonché degli atti consequenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202601692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dal concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato che ne ha disposto l'esclusione dal concorso bandito il 22 aprile 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento degli atti consequenziali e connessi. Il testo non espone analiticamente le singole censure, ma precisa che esse sono idonee a richiedere un approfondimento nella fase di merito e non sono prive di fumus di fondatezza. L'esclusione risulta collegata, secondo il contesto dell'ordinanza, a un verbale della Guardia di Finanza di Ostuni del 30 ottobre 2018, n. 493754, del quale il giudice ha disposto l'acquisizione unitamente a una relazione illustrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, confermando la misura già concessa con decreto cautelare del 18 febbraio 2026 e, conseguentemente, l'ammissione del ricorrente al corso di formazione, che nel frattempo era già stato avviato e frequentato in esecuzione del decreto. Il Collegio ha ritenuto sussistente un fumus di fondatezza delle censure, pur riservando ogni valutazione definitiva alla decisione di merito, fissata per il 6 novembre 2026. Per esigenze di concentrazione processuale ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno; il termine è di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova dell'adempimento entro i successivi 10 giorni. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Comando Compagnia Guardia di Finanza Ostuni, tenuto a depositare il verbale del 30 ottobre 2018 e, ove possibile, una relazione sul contesto della sua elevazione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha ritenuto sussistente un fumus di fondatezza delle censure e ha confermato la misura cautelare di ammissione al corso di formazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'ammissione provvisoria a un corso di formazione già disposta con decreto monocratico può essere confermata quando le censure appaiano non prive di fumus di fondatezza e la situazione fattuale sia medio tempore consolidata mediante l'effettivo avvio e la frequentazione del corso, ferma restando la riserva della decisione definitiva al merito.
  • Quando il numero dei controinteressati collocati nella graduatoria finale rende difficoltosa la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, imponendo modalità e termini perentori per la pubblicazione e per il deposito della relativa documentazione.
  • Il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di un verbale formato da un'amministrazione diversa da quella parte del giudizio e richiedere a tale amministrazione una relazione sul contesto dei fatti, qualora tali elementi siano utili all'approfondimento delle censure e alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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