Cassazione Civile, Ordinanza n. 19573/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito di verbale della Polizia stradale per la condotta di un automobilista sorpreso ad urinare in piedi sul guardrail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell'autostrada A11. L'interessato aveva proposto opposizione, poi rigettata in appello dal tribunale, che aveva ritenuto integrata la violazione dell'art. 726 c.p. per contrarietà alla pubblica decenza e aveva escluso la prova di una scriminante soggettiva legata alla mancanza di colpa. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 726 c.p. e omesso esame della mancanza di offensività in concreto, sostenendo che si tratterebbe di illecito a pericolo concreto e che il giudice avrebbe dovuto verificare se, nelle circostanze date, la condotta avesse realmente leso il bene giuridico protetto e se l'agente avesse adottato le cautele necessarie per non essere percepito da terzi; 2) violazione dell'art. 726 c.p. e dell'art. 156, comma 1, lett. d), cod. strada, lamentando il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, assumendo che l'impellente bisogno fisiologico giustificasse la sosta nella corsia d'emergenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura non si confrontava con la reale ratio della sentenza impugnata, la quale non aveva affermato una responsabilità automatica sulla sola base dell'atto compiuto, ma aveva invece valorizzato il mancato assolvimento dell'onere di provare che il ricorrente avesse adottato tutte le cautele possibili per non essere visto da terzi; in particolare era emerso che, per la presenza di lavori in corso, egli aveva occupato la corsia preferenziale ed era risultato ben visibile alla pattuglia della Polizia. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per novità della questione, poiché la dedotta scriminante dello stato di necessità non risultava trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato di averla già dedotta nei gradi di merito né ne aveva riprodotto il contenuto negli atti rilevanti. La Corte ha inoltre escluso rilievo alla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 726 c.p. limitatamente alla misura della sanzione, poiché non erano state mosse censure sulla quantificazione della stessa. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata reale attività difensiva del resistente; è stato altresì dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 726 c.p.
È richiamato come norma sanzionatoria per atti contrari alla pubblica decenza; la Corte non nega in astratto la configurabilità dell'illecito, ma ribadisce che la censura del ricorrente non coglie la ratio decidendi sul difetto di prova delle cautele adottate per evitare di essere visto.
art. 156, comma 1, lett. d), codice della strada
È evocato dal ricorrente per sostenere una scriminante legata allo stato di necessità nella sosta in corsia d'emergenza; la Corte non esamina nel merito la questione perché ritenuta nuova in cassazione.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, sotto cui il ricorrente ha incanalato le proprie censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È citato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte cost. n. 95 del 2022
È menzionata per escluderne l'incidenza sul caso concreto, perché la parte non aveva dedotto censure sulla misura della sanzione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; il motivo è infondato se critica una motivazione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'insufficienza della prova relativa a una scriminante o a una circostanza esimente, il ricorrente deve attaccare specificamente tale accertamento e dimostrare l'erroneità della valutazione probatoria compiuta dal giudice.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una questione che richiede accertamenti di fatto è inammissibile, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri di averla già prospettata nei gradi di merito, indicando specificamente l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- La memoria depositata in prossimità dell'udienza non può sanare la carenza di specificità del motivo di ricorso né supplire all'omessa allegazione della previa deduzione della questione nei giudizi di merito.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma sanzionatoria incide solo nei limiti oggetto della questione proposta e non rileva, nel giudizio di legittimità, se non è stata contestata la parte della decisione che applica la misura della sanzione.
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