Ordinanza n. 945/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione n. 412 del 30 aprile 2026, limitatamente alla parte in cui la Comunità Montana Valli del Verbano, pur sostanzialmente accogliendo la domanda di autorizzazione presentata da Zefiro Net ai sensi dell’art. 44 del d.lgs 259/2003, e la domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs 42/2004, per l’installazione di una nuova stazione radio base nel Comune di Tronzano Lago Maggiore, in Località Monte di Bassano snc, censito al N.C.E.U. al foglio 905, mappale 1875 (codice sito “VA228 Maccagno Monti di Pino”), ha però recepito “tutte le osservazioni e/o prescrizioni riportate nel verbale della conferenza di servizi”; - del verbale della conferenza di servizi del 30 aprile 2026, nella parte in cui, pur dichiarando favorevolmente conclusa la conferenza, ha prescritto, conformemente al parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 1° aprile 2026 con verbale n. 2 e al parere favorevole con prescrizioni del 27 aprile 2026 della Comunità Montana, Responsabile dell’Area agricoltura e foreste, che: “La soluzione progettuale dovrà obbligatoriamente prevedere l’unificazione e l’accorpamento di tutti i servizi di telecomunicazione sia in progetto che già presenti nel sito. Pertanto, la realizzazione per cui è la presente istanza paesaggistica, dovrà contemplare, previa idonea intesa tra le parti, la sussistenza di un unico palo, con contestuale dismissione del traliccio esistente, al fine di adottare una soluzione “centralizzata” volta a ridurre l’impatto paesaggistico dovuto alla proliferazione degli impianti tecnologici ...”; - del parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 1° aprile 2026 con verbale n. 2 e del parere favorevole con prescrizioni del 27 aprile 2026 della Comunità Montana, Responsabile dell’Area agricoltura e foreste, limitatamente alla sopra riportata prescrizione; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto e per l’accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo senza la riportata prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, nella parte in cui recepisce la prescrizione di unificare tutti i servizi di telecomunicazione in un unico palo e dismettere il traliccio esistente
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione della Comunità Montana e gli atti della conferenza di servizi, nonché i pareri paesaggistici presupposti, sostenendo l’illegittimità della prescrizione secondo cui la nuova stazione radio base avrebbe dovuto prevedere l’unificazione e l’accorpamento di tutti i servizi di telecomunicazione presenti e progettati nel sito, mediante un unico palo e la contestuale dismissione del traliccio esistente. È stata inoltre proposta domanda cautelare e chiesto l’accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo senza la prescrizione contestata. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti gli ulteriori motivi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità della prescrizione né la domanda di annullamento. Ha ritenuto che, trattandosi di un’autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base subordinata all’adozione della soluzione progettuale accentrata e alla dismissione del traliccio esistente, le esigenze della ricorrente potessero essere tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., anziché attraverso una misura cautelare immediata. Ha quindi fissato l’udienza pubblica del 1° dicembre 2026 e ha compensato tra le parti le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
Indicato quale base normativa della domanda di autorizzazione per l’installazione della stazione radio base; l’ordinanza non ne sviluppa l’interpretazione.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Indicato quale base normativa della domanda di autorizzazione paesaggistica; l’ordinanza non ne sviluppa l’interpretazione.
art. 55 c.p.a.
Consente, al comma 10, di tutelare le esigenze cautelari mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza adottare una misura cautelare immediata.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Applicato dal TAR per fissare l’udienza pubblica di merito in luogo della concessione o del diniego di una specifica misura cautelare.
Massime di principio
- Quando l’autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base è subordinata a una prescrizione progettuale incidente sull’unificazione degli impianti e sulla dismissione di strutture esistenti, il giudice può ritenere adeguata tutela cautelare la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi immediatamente sulla legittimità della prescrizione.
- L’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria rispetto alla domanda di annullamento: la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito non equivale né all’accoglimento né al rigetto delle censure sostanziali.
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