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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07123/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal mancato riscontro a un'istanza con cui una pensionata, titolare di trattamento INPS e di pensione integrativa, chiedeva all'INPS e all'Agenzia delle entrate il rilascio di una certificazione attestante l'importo imponibile, rideterminato secondo il regime fiscale introdotto dal d.lgs. n. 252/2005. La contribuente aveva qualificato l'inerzia della p.a. come silenzio-rifiuto e aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario; la CTP aveva accolto la domanda, qualificandola come richiesta di rimborso e ritenendo l'Ufficio tenuto a riliquidare l'imposta versata in eccedenza quale sostituto d'imposta. L'Agenzia proponeva appello, poi respinto dalla CTR. In cassazione l'Agenzia articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'improponibilità del ricorso perché non riguardante un vero silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso quantificata, ma la mancata risposta a una richiesta di applicazione di disciplina fiscale e di rilascio di certificazione; 2) violazione dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, per avere la CTR applicato ai dipendenti pubblici il regime agevolato previsto per la previdenza complementare; 3) violazione degli artt. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in combinato con l'art. 64, comma 2, della l. n. 144/1999, assumendo che i montanti interessati fossero maturati entro il 30 settembre 1999 e quindi non assoggettabili al nuovo regime fiscale.

La decisione

La Corte non esamina nel merito i tre motivi perché rileva che l'Agenzia delle entrate ha rinunciato al ricorso in cassazione in modo rituale, prima dell'adunanza camerale, con sottoscrizione della difesa erariale e notifica alla controparte. Dichiara quindi estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Precisa che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, ma comporta la compensazione delle spese in considerazione della rinuncia della resistente al rimborso riconosciutole dalla sentenza impugnata. Esclude inoltre l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    viene richiamato per sostenere che solo determinati atti e comportamenti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili nel processo tributario; la Corte non entra nel merito della censura per rinuncia al ricorso.

  • artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    sono invocati come disciplina dei rimborsi e della relativa procedura, in rapporto alla qualificazione della domanda come richiesta di rimborso; nessuna statuizione di merito per effetto della rinuncia.

  • art. 11 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    la censura dell'Agenzia riguarda l'applicabilità del regime fiscale agevolato alla pensione integrativa; la Corte non decide sul punto.

  • art. 23 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

    è richiamato per sostenere che ai dipendenti pubblici e ai montanti maturati entro il 30 settembre 1999 continuerebbe ad applicarsi la disciplina ordinaria; anche su questo la Corte non si pronuncia nel merito.

  • art. 64, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144

    norma richiamata nel terzo motivo per la gestione complementare INPS e la data di maturazione dei montanti; nessuna decisione di merito.

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza, sottoscritta dalla difesa erariale e notificata alla controparte; produce estinzione del giudizio anche senza accettazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    è richiamato per lo svolgimento della trattazione in udienza con modalità previste dalla norma emergenziale.

  • l. 18 dicembre 2020, n. 176

    norma di conversione del d.l. n. 137/2020 richiamata nel contesto processuale della trattazione.

  • art. 360 c.p.c.

    è evocato nelle censure di ricorso come parametro dei motivi per violazione di legge e nullità processuale.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, effettuata prima dell'adunanza e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione del resistente.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno la necessità di scrutinare i motivi di impugnazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
  • La pronuncia di estinzione per rinuncia non integra i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • In presenza di rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione delle circostanze processuali rappresentate dalle parti.
  • Le questioni di impugnabilità del silenzio-rifiuto e di applicazione del regime fiscale della previdenza complementare, seppur dedotte, restano assorbite quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoDecadenza

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