Cassazione Civile, Ordinanza n. 07123/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riscontro a un'istanza con cui una pensionata, titolare di trattamento INPS e di pensione integrativa, chiedeva all'INPS e all'Agenzia delle entrate il rilascio di una certificazione attestante l'importo imponibile, rideterminato secondo il regime fiscale introdotto dal d.lgs. n. 252/2005. La contribuente aveva qualificato l'inerzia della p.a. come silenzio-rifiuto e aveva proposto ricorso dinanzi al giudice tributario; la CTP aveva accolto la domanda, qualificandola come richiesta di rimborso e ritenendo l'Ufficio tenuto a riliquidare l'imposta versata in eccedenza quale sostituto d'imposta. L'Agenzia proponeva appello, poi respinto dalla CTR. In cassazione l'Agenzia articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo l'improponibilità del ricorso perché non riguardante un vero silenzio-rifiuto su un'istanza di rimborso quantificata, ma la mancata risposta a una richiesta di applicazione di disciplina fiscale e di rilascio di certificazione; 2) violazione dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, per avere la CTR applicato ai dipendenti pubblici il regime agevolato previsto per la previdenza complementare; 3) violazione degli artt. 23, commi 5 e 7, del d.lgs. n. 252/2005, in combinato con l'art. 64, comma 2, della l. n. 144/1999, assumendo che i montanti interessati fossero maturati entro il 30 settembre 1999 e quindi non assoggettabili al nuovo regime fiscale.
La decisione
La Corte non esamina nel merito i tre motivi perché rileva che l'Agenzia delle entrate ha rinunciato al ricorso in cassazione in modo rituale, prima dell'adunanza camerale, con sottoscrizione della difesa erariale e notifica alla controparte. Dichiara quindi estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Precisa che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, ma comporta la compensazione delle spese in considerazione della rinuncia della resistente al rimborso riconosciutole dalla sentenza impugnata. Esclude inoltre l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia di estinzione non rientra nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previsti dalla norma.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
viene richiamato per sostenere che solo determinati atti e comportamenti dell'amministrazione finanziaria sono impugnabili nel processo tributario; la Corte non entra nel merito della censura per rinuncia al ricorso.
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
sono invocati come disciplina dei rimborsi e della relativa procedura, in rapporto alla qualificazione della domanda come richiesta di rimborso; nessuna statuizione di merito per effetto della rinuncia.
art. 11 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
la censura dell'Agenzia riguarda l'applicabilità del regime fiscale agevolato alla pensione integrativa; la Corte non decide sul punto.
art. 23 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
è richiamato per sostenere che ai dipendenti pubblici e ai montanti maturati entro il 30 settembre 1999 continuerebbe ad applicarsi la disciplina ordinaria; anche su questo la Corte non si pronuncia nel merito.
art. 64, comma 2, L. 17 maggio 1999, n. 144
norma richiamata nel terzo motivo per la gestione complementare INPS e la data di maturazione dei montanti; nessuna decisione di merito.
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso è ritenuta rituale perché intervenuta prima dell'adunanza, sottoscritta dalla difesa erariale e notificata alla controparte; produce estinzione del giudizio anche senza accettazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato quando la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
è richiamato per lo svolgimento della trattazione in udienza con modalità previste dalla norma emergenziale.
l. 18 dicembre 2020, n. 176
norma di conversione del d.l. n. 137/2020 richiamata nel contesto processuale della trattazione.
art. 360 c.p.c.
è evocato nelle censure di ricorso come parametro dei motivi per violazione di legge e nullità processuale.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, effettuata prima dell'adunanza e notificata alla controparte, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione del resistente.
- La rinuncia al ricorso fa venir meno la necessità di scrutinare i motivi di impugnazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- La pronuncia di estinzione per rinuncia non integra i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- In presenza di rinuncia al ricorso, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione delle circostanze processuali rappresentate dalle parti.
- Le questioni di impugnabilità del silenzio-rifiuto e di applicazione del regime fiscale della previdenza complementare, seppur dedotte, restano assorbite quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06981/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06982/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06983/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06984/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06985/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06986/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →