Ordinanza n. 424/2026 - Venezia, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del decreto del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale, prot. n. -OMISSIS- del 18 marzo 2026, notificato in data 24 marzo 2026, con cui è stata disposta l’interruzione dell’indennità di direzione con decorrenza retroattiva dal 5 novembre 2025; - ove occorra, del provvedimento del Provveditore Regionale per il Triveneto prot. -OMISSIS- (a limitata divulgazione) del 10 ottobre 2025, con cui si è disposto che la reggenza della Casa Circondariale di Venezia venisse temporaneamente assunta, previo c.d. passaggio di consegne, dal Dott. -OMISSIS-, direttore della Casa Circondariale di Rovigo, nonché (sempre in via temporanea) si è disposto l’affidamento della reggenza della Casa Circondariale di Belluno, e l’incarico di supporto presso il Provveditorato di Padova, in capo al Dott. -OMISSIS-; e per l’accertamento e la declaratoria - del diritto del Dott. -OMISSIS- a percepire l’indennità di direzione di cui all’art. 14 del d.l. 75/2023, in relazione alla titolarità della Casa Circondariale di Venezia, istituto di II livello, senza soluzione di continuità dal 5 novembre 2025; - in subordine, del diritto a percepire, a far data dal 15 dicembre 2025, l’indennità di direzione commisurata all’incarico di reggenza dell’Ufficio III – Detenuti e Trattamento del PRAP Triveneto (Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria), in misura almeno equivalente all’indennità prevista per l’Ufficio I del medesimo PRAP; - del diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione per l’attività di servizio prestata presso la sede del PRAP di Padova a far data dal 21 ottobre 2025; e per l’accertamento dell’illegittimità del comportamento complessivamente tenuto dall’amministrazione, configurante demansionamento e/o straining; e per la conseguente condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali (perdita di chance) e non patrimoniali (danno all’immagine, professionale, morale e da stress lavoro-correlato), subiti e subendi dal ricorrente per effetto dell’illegittima condotta amministrativa, da liquidarsi in via equitativa o nella misura che risulterà di giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale che ha disposto l'interruzione retroattiva dell'indennità di direzione dal 5 novembre 2025, nonché il provvedimento presupposto di riorganizzazione temporanea degli incarichi direttivi e di supporto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il decreto del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2026, notificato il 24 marzo 2026, con cui è stata interrotta con effetto retroattivo dal 5 novembre 2025 l'indennità di direzione. Ha inoltre impugnato il provvedimento presupposto del Provveditore Regionale per il Triveneto del 10 ottobre 2025, relativo alla temporanea reggenza della Casa Circondariale di Venezia da parte di altro direttore, alla reggenza della Casa Circondariale di Belluno e all'incarico di supporto del ricorrente presso il Provveditorato di Padova. In via di accertamento, il ricorrente ha dedotto il diritto all'indennità di direzione collegata alla titolarità dell'istituto di Venezia o, in subordine, a un'indennità correlata alla reggenza dell'Ufficio III del PRAP Triveneto; ha chiesto altresì il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione per il servizio prestato presso il PRAP di Padova, nonché l'accertamento dell'illegittimità della condotta amministrativa, ritenuta configurante demansionamento e/o straining, e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Nella fase cautelare ha prospettato il periculum in mora in relazione alla decurtazione retroattiva di una componente continuativa della retribuzione e alla prosecuzione del comportamento amministrativo asseritamente lesivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la fondatezza dei motivi posti a sostegno delle domande di annullamento, accertamento e condanna richieda gli approfondimenti propri della fase di merito. Ha tuttavia respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Secondo il Collegio, la mancata corresponsione dell'indennità non determina un pregiudizio grave e irreparabile, poiché l'indennità costituisce un assegno aggiuntivo rispetto agli ordinari istituti retributivi e non risultano eliminate le componenti stipendiali di base. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione integrale delle spese della fase cautelare tra le parti costituite. L'ordinanza non definisce nel merito le domande di annullamento, accertamento e risarcimento.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; è stata respinta per carenza del periculum in mora.
art. 14 d.l. 75/2023
È indicato dal ricorrente quale base normativa del diritto all'indennità di direzione; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'interpretazione o l'applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la fondatezza delle domande di annullamento, accertamento e condanna può essere rimessa agli approfondimenti della fase di merito quando il difetto del periculum in mora è di per sé decisivo per il rigetto della misura cautelare.
- La mancata corresponsione di un'indennità aggiuntiva rispetto agli ordinari istituti retributivi, senza incidenza sulle componenti stipendiali di base, non integra di per sé un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della sospensione cautelare.
- La prospettazione di un comportamento amministrativo ancora in corso, qualificato come demansionamento o straining, non è sufficiente a ottenere la tutela cautelare se non viene dimostrato un pregiudizio concretamente grave e irreparabile.
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