Sentenza n. 884/2026 - Genova, Sezione 1
quanto al ricorso introduttivo: per l’annullamento della deliberazione di Giunta del Comune di Santa Margherita Ligure 21/12/2022 n. 291, trasmessa a mezzo PEC il 27/12/2022, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Li-gure”; nonché per l’annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto tra i quali, segnatamente ed ove occorra, l’atto del Comune di Santa Margherita Ligure 27/12/2022, recante “trasmissione della deliberazione GC del 21/12/2022”. quanto ai motivi aggiunti presentati da Excelsior Palace Hotel S.r.l. il 6/3/2024: per l’annullamento, in parte qua, in relazione a quanto infra dedotto, di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 155/2023, vale a dire: - l’atto del Comune di Santa Margherita Ligure 18/12/2023 prot. n. 57097/2023, avente ad oggetto "Trasmissione deliberazione G.C. n. 255 dell’1/12/2023 e proroga tecnica concessioni in essere al 31/12/2024", ricevuto da Excelsior Palace Hotel a mezzo PEC il 18.12.23; - la Deliberazione di Giunta Comunale 01/12/2023 n. 255, trasmessa a Excelsior in al-legato all’atto ricevuto a mezzo PEC il 18.12.23, avente ad oggetto "riordino delle concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Margherita Ligure - atto di indirizzo a seguito del parere motivato della Commissione UE del 16/11/2023 – proroga tecnica al 31/12/2024 delle concessioni in essere, anche ai sensi della versione originaria dell’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022, e per l’espletamento delle procedure attivate ed attivande"; nonché per l’annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Excelsior Palace Hotel S.r.l. il 24/5/2024: per l’annullamento, se del caso in parte qua, in relazione a quanto infra dedotto, di atti conseguenti e connessi con il ricorso R.G.R. n. 155/2023, vale a dire: - il provvedimento del Comune di Santa Margherita Ligure 11/3/2024, ricevuto da Excelsior Palace Hotel a mezzo PEC il medesimo 11/3/2024, avente ad oggetto "procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure. Indicazioni in merito alla presentazione di istanza di concessione ai sensi dell’art. 36 cod. nav., in esecuzione delle deliberazioni della Giunta comunale n. 291 del 21 dicembre 2022 e n. 47 dell’1/03/2024" e recante trasmissione della DGC n. 47/2024; - la Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Santa Margherita Ligure 1/3/2024 n. 47, trasmessa a Excelsior in allegato al provvedimento 11/3/2024, recante declinazione dei "criteri per l’assentimento di concessioni demaniali marittime per l’esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico-ricreative ad essi assimilabili nell’ambito del Comune di Santa Margherita Ligure"; nonché per l’annullamento di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, sulla base della dichiarazione della stessa ricorrente relativa alla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: deliberazioni e atti comunali relativi al riordino delle concessioni demaniali marittime, alla proroga tecnica delle concessioni in essere e alla definizione dei criteri per nuove concessioni
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta comunale del 21 dicembre 2022, recante l'atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime, nonché gli atti connessi e presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la deliberazione dell'1 dicembre 2023 e il relativo atto di trasmissione, concernenti la proroga tecnica delle concessioni in essere al 31 dicembre 2024 e l'espletamento delle procedure attivate o da attivare, nonché la deliberazione dell'1 marzo 2024 e il relativo provvedimento di trasmissione, recanti i criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e attività turistico-ricreative assimilabili. Il testo della sentenza non riporta i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 29 aprile 2026, la ricorrente ha dichiarato sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla parte ricorrente comporta l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare nel merito i motivi dedotti.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando la controversia presenta peculiarità.
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