Sentenza del 19/04/2021 n. 543 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società - cancellazione dal registro delle imprese - interruzione del giudizio - non consegue - rinuncia al mandato - effetto solamente interno - è tale. Interpello - disapplicazione regime "società di comodo" - inammissibilità - impugnazione - interesse - non sussiste - inammissibilità del gravame - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la controversia riguarda due questioni principali: 1) se la cancellazione della società dal Registro delle Imprese comporti l'interruzione del giudizio; 2) la impugnazione di un provvedimento amministrativo relativo a un interpello per la disapplicazione della disciplina delle cosiddette "società di comodo", dichiarato dall'amministrazione sostanzialmente improcedibile. È stato inoltre dedotto che la rinuncia al mandato del difensore avrebbe avuto effetti processuali esterni.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che la cancellazione dal Registro delle Imprese non comporta di per sé l'interruzione del processo se la società non è stata dichiarata come tale in sede processuale. La rinuncia al mandato ha effetto solo nei rapporti interni e non produce effetti esterni fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore secondo l'art. 85 c.p.c. Quanto all'interpello, il provvedimento dell'Amministrazione è stato qualificato come atto interlocutorio di improcedibilità per carenza della descrizione e della documentazione; non si è trattato di un diniego definitivo sulla disapplicazione della disciplina delle "società di comodo", pertanto mancava un interesse concreto e attuale ad impugnare e il gravame è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
la rinuncia al mandato del difensore ha effetto solo nei rapporti interni; non produce effetti esterni fino alla sostituzione del difensore prevista dall'art. 85 c.p.c., quindi non interrompe il processo
disciplina fiscale delle "società di comodo"
il provvedimento dell'Amministrazione che dichiara l'istanza di interpello improcedibile per carenza istruttoria non costituisce un diniego definitivo della disapplicazione della disciplina delle "società di comodo" e dunque non genera interesse impugnatorio sufficiente
Massime di principio
- La cancellazione dal Registro delle Imprese non interrompe automaticamente un giudizio: l'effetto interruttivo è riconosciuto solo se la condizione rilevante viene formalmente assunta nel processo.
- La rinuncia al mandato del difensore ha effetto soltanto nel rapporto interno col cliente fino alla regolare sostituzione del difensore; pertanto non può far decorrere o interrompere termini processuali né modificare lo stato del procedimento senza la formale sostituzione ai sensi dell'art. 85 c.p.c.
- Non è opponibile né impugnabile, per mancanza di interesse concreto, un provvedimento amministrativo meramente interlocutorio che dichiari l'istanza di interpello improcedibile per carenza documentale: va differita l'impugnazione finché non intervenga un provvedimento decisorio di merito o negativo definitivo.
- Nelle richieste di interpello occorre fornire una descrizione completa della situazione e la documentazione probatoria necessaria; in difetto l'amministrazione può dichiarare l'istanza improcedibile, vanificando il potenziale diritto ad impugnare.
- Prima di proporre ricorso, verificare sempre che l'atto amministrativo impugnato sia definitivo e che sussista un interesse concreto e attuale all'impugnazione; in caso di ritiro/rinuncia del difensore, provvedere tempestivamente alla sostituzione formale per evitare conseguenze processuali
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