Sentenza n. 1825/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione forense, conseguente all’attribuzione di 15/30 alla prova scritta di diritto penale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la comunicazione di non ammissione alle prove orali, l’elenco degli ammessi e il verbale di correzione dell’elaborato, deducendo violazione dell’art. 4-quater del d.l. n. 51/2023, dell’art. 3 l. n. 241/1990, dei criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione centrale, degli artt. 3 Cost. e 1 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, illogicità manifesta, contraddittorietà, travisamento, violazione dei principi di proporzionalità e trasparenza e falsa applicazione di disposizioni del codice di procedura penale e del codice penale. Ha sostenuto che l’elaborato fosse formalmente e sostanzialmente corretto, leggibile, coerente con la traccia, adeguatamente motivato e idoneo a conseguire lo scopo proprio dell’atto giudiziario, lamentando anche la disparità rispetto a un diverso elaborato che, pur prospettando la medesima soluzione, aveva ricevuto il punteggio di 24/30. L’amministrazione ha contestato tali deduzioni, evidenziando l’essenzialità della ricostruzione teorica, la carenza di rielaborazione critica e di persuasività, nonché l’insufficiente articolazione della tecnica argomentativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il giudizio tecnico-discrezionale della commissione. Le valutazioni delle commissioni d’esame sono sindacabili soltanto in presenza di errori di fatto, sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà ictu oculi rilevabile o abnormità, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’organo esaminatore. Nel caso concreto, l’esame esterno dell’elaborato ha evidenziato una ricostruzione essenziale dei fondamenti teorici degli istituti della legittima difesa e dell’eccesso colposo e una tecnica argomentativa non sufficientemente articolata rispetto ai criteri prefissati, che richiedevano conoscenza dei fondamenti teorici, adeguata argomentazione delle conclusioni e padronanza delle tecniche di persuasione. La mera correttezza della soluzione giuridica, il raggiungimento dello scopo dell’atto a forma libera e il parere pro veritate non sono sufficienti a dimostrare l’abnormità della valutazione. Il parere pro veritate non può sostituire la valutazione riservata alla commissione. È stata inoltre esclusa la rilevanza decisiva del confronto con un altro elaborato: i compiti devono essere valutati individualmente secondo i criteri prefissati e la medesima soluzione giuridica non implica identità di struttura, completezza, profondità e percorso argomentativo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata dopo l’avviso alle parti.
art. 4-quater d.l. 10 maggio 2023 n. 51, convertito dalla l. 3 luglio 2023 n. 87, come modificato dall’art. 10, comma 8-bis, d.l. 27 dicembre 2024 n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025 n. 15
È stato invocato dal ricorrente quale disciplina dell’esame di abilitazione forense; il TAR non ha ravvisato violazioni rilevanti.
art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha ritenuto non illegittimo il giudizio espresso dalla commissione.
art. 1, commi 1 e 2, l. 7 agosto 1990 n. 241
Richiamato in relazione ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; non è stata accertata alcuna violazione.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta disparità di trattamento; il confronto con altro elaborato è stato ritenuto non decisivo, poiché ogni prova deve essere valutata individualmente.
verbale n. 2 della Commissione centrale per l’esame di avvocato del 5 dicembre 2025
dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere; capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni raggiunte; dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione
I criteri legittimamente orientano la valutazione non soltanto verso la soluzione giuridica, ma anche verso la completezza teorica, la struttura argomentativa, la chiarezza e la capacità persuasiva dell’elaborato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni giudicatrici d’esame, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto quando emergano errori di fatto, sviamento, manifesta illogicità, contraddittorietà ictu oculi rilevabile o abnormità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Nella valutazione di una prova scritta per l’abilitazione forense non rileva soltanto la soluzione giuridica prospettata, ma anche la ricostruzione dei fondamenti teorici pertinenti, la completezza e la profondità dell’elaborato, la chiarezza espositiva, la struttura logico-argomentativa e la capacità persuasiva, quando tali elementi siano previsti dai criteri di correzione.
- La correttezza della soluzione giuridica e il raggiungimento dello scopo tipico di un atto giudiziario a forma libera non comportano automaticamente il conseguimento della sufficienza, se l’elaborato risulta carente nella ricostruzione teorica o nell’articolazione dell’argomentazione.
- Un parere pro veritate redatto da un soggetto estraneo alla commissione non può sostituire la valutazione tecnica dell’organo esaminatore e assume rilievo soltanto se concorre a evidenziare una manifesta abnormità o illogicità del giudizio impugnato.
- La comparazione tra elaborati non dimostra di per sé disparità di trattamento o illogicità manifesta: la commissione deve valutare ciascun elaborato individualmente secondo i criteri prefissati, considerando l’intero percorso logico-giuridico, la struttura, la completezza e la profondità della singola prova.
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