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Ordinanza

Ordinanza n. 349/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. FP/14688 emesso da Finpiemonte S.p.A. il 30 aprile 2026, di revoca delle agevolazioni concesse a Savio S.p.A. con nota prot. 22-35975 del 2.11.2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: il verbale della riunione del 9.4.2026 del Comitato Tecnico di Valutazione istituito ai sensi dell’art. 4.2 del Bando; la comunicazione prot. n. 2902 del 31 gennaio 2026 di avvio del procedimento revoca delle agevolazioni anzidette; ogni altro atto preso a riferimento ai fini del provvedimento di revoca totale dei contributi (allo stato non conosciuti), oltre che in parte qua l’art. 3.3., punto A.2, art. 4.2 e l’art. 5.3. del Bando “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” nonché le altre previsioni del bando medesimo (e/o allegati e/o atti successivi).

Giustizia amministrativa202601037

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca totale delle agevolazioni concesse nel 2022, unitamente agli atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Finpiemonte S.p.A. ha revocato le agevolazioni concesse, deducendo vizi riferiti alla revoca e agli atti del relativo procedimento, compresa la comunicazione di avvio, il verbale del Comitato Tecnico di Valutazione e le pertinenti disposizioni del bando. Dal testo emerge che la revoca si fonda sulla ritenuta insussistenza originaria di un requisito di ammissibilità al contributo: secondo l'amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. b), del regolamento (UE) n. 651/2014, sarebbero stati agevolabili soltanto i costi di acquisto sostenuti da un investitore privo di relazioni con il venditore, individuato nel Savio Thesan Group S.p.A. La ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento di revoca. Ha ritenuto che la questione relativa alla sussistenza del requisito di ammissibilità richieda il più approfondito esame proprio della fase di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l'esecuzione della revoca dell'ingente finanziamento concesso nel 2022 avrebbe prodotto un pregiudizio grave e irreparabile. La sospensione è stata quindi disposta per consentire una decisione di merito a situazione non ancora compromessa. Il Presidente della Sezione è stato incaricato di fissare l'udienza pubblica per il merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 3, lett. b), Regolamento (UE) n. 651/2014

    fossero eleggibili ad agevolazione solo i costi di acquisto da parte di un investitore che non ha “relazioni” con il venditore

    La revoca cautelaremente contestata si fonda sull'interpretazione secondo cui il requisito di ammissibilità richiede che l'investitore acquirente non abbia relazioni con il venditore; il TAR ha ritenuto necessario approfondire tale questione nella fase di merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e della sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • Quando la revoca di un finanziamento pubblico si fonda sulla ritenuta insussistenza originaria di un requisito di ammissibilità previsto dalla disciplina europea e dal bando, la verifica della corretta interpretazione e applicazione di tale requisito può richiedere un approfondito esame di merito e non può essere definitivamente anticipata nella fase cautelare.
  • L'esecuzione della revoca di un finanziamento pubblico di importo ingente può integrare un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare, qualora la riscossione o il recupero immediato comprometta la situazione del beneficiario prima della definizione del giudizio.
  • In presenza di una questione di merito ancora da approfondire e di un pregiudizio cautelare grave e irreparabile, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell'atto di revoca per consentire una decisione di merito a situazione non compromessa.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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