Cassazione Penale, Sentenza n. 28671/2022 del 20/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. L'imputato contestava che l'appello aveva indicato punti specifici di censura: la mancata valutazione dell'esimente dello stato di necessità dovuta a disagio economico e la valutazione del bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, chiedendo che le attenuanti prevalessero o comunque ottenessero una valutazione più favorevole rispetto a quanto fatto dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità di formulazione. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia esposto in modo specifico e argomentato i rilievi critici rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni generiche sull'applicabilità dello stato di necessità e sulla valutazione comparativa delle circostanze. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione che i beni sottratti non erano di primaria necessità e che il Tribunale aveva, nella sostanza, valutato le attenuanti a favore del ricorrente in termini di significativa modestia del disvalore del fatto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54 cod. pen.
L'esimente dello stato di necessità è ritenuta inapplicabile perché i beni sottratti non erano di primaria necessità e la situazione di disagio economico non è stata adeguatamente chiarita né collegata ai presupposti normativi.
art. 624 cod. pen.
Richiamato relativamente all'individuazione della pena base per il reato di furto; la Corte territoriale aveva fatto riferimento al minimo edittale quale indice della valutazione di scarso disvalore del fatto.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per affermare che l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità è sindacabile anche in sede di cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in ordine alla possibilità di irrogare una sanzione patrimoniale (versamento alla cassa delle ammende) quando sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 8825/2016 e Sez. 3, n. 12727/2019)
Principio consolidato secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non indica e argomenta i rilievi critici rispetto ai passaggi motivazionali della sentenza impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede d'appello (e quindi anche in cassazione) i motivi devono essere specifici: occorre indicare i passaggi motivazionali contestati e spiegare perché non si condividono, non limitandosi a censure astratte.
- Per far valere lo stato di necessità è necessario dimostrare il collegamento concreto tra la situazione di bisogno e la condotta, e che i beni sottratti fossero effettivamente indispensabili per fronteggiare l'urgenza.
- Quando si chiede un diverso bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, bisogna indicare i fatti e le ragioni giuridiche che giustificano la diversa valutazione e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di primo grado.
- La genericità dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio e porta all'inammissibilità anche in Cassazione, con possibile condanna alle spese e a sanzione a favore della cassa delle ammende se emergono profili di colpa.
- È utile, nelle impugnazioni, richiamare norme e precedenti decisionali pertinenti e spiegare concretamente la loro applicazione al caso concreto, per soddisfare l'onere di specificità richiesto dalla giurisprudenza.
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