Determinazione ADM 46832/2021
BREXIT – Direttiva (UE) 2020/1756 – Modifica codice identificativo IVA dei soggetti passivi stabiliti nell’Irlanda del Nord – Modelli INTRA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione aggiorna, nell’Allegato XI della disciplina degli elenchi riepilogativi Intrastat, la Tabella A relativa ai codici paese e al numero di caratteri del codice IVA dei soggetti passivi UE. La modifica recepisce gli effetti del Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord connessi alla Brexit, introducendo il codice XI per identificare i soggetti VIES stabiliti in Irlanda del Nord per le cessioni e gli acquisti di beni dal 2021. La nuova tabella sostituisce integralmente quella precedente e si applica agli elenchi con periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2021.
Aggiornamento della Tabella A dell’Allegato XI per gli elenchi Intrastat, con introduzione del codice XI per l’Irlanda del Nord dal 2021.
Aggiornamento della Tabella A dell’Allegato XI Intrastat per l’Irlanda del Nord
La determinazione, adottata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat, interviene sulla disciplina degli elenchi riepilogativi Intrastat. Il provvedimento si fonda sull’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331/1993, sulle regole UE in materia di IVA e statistiche degli scambi intra-UE, e tiene conto delle modifiche connesse alla Brexit e al Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord.
Quadro normativo e ragioni dell’intervento
Sono richiamate le principali fonti unionale e nazionali relative:
- al sistema comune IVA, in particolare le direttive 2006/112/CE, 2008/117/CE e 2020/1756/UE;
- alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, mediante il regolamento (CE) n. 638/2004 e i relativi atti attuativi e modificativi;
- all’obbligo di presentazione, anche a fini statistici, degli elenchi riepilogativi periodici delle operazioni intracomunitarie.
Il richiamo al comunicato del Dipartimento delle Finanze del 15 gennaio 2020 evidenzia il contesto della Brexit e la necessità di adeguare il trattamento dei soggetti stabiliti in Irlanda del Nord. La nota dell’Istituto Nazionale di Statistica del 5 febbraio 2021 attesta il parere favorevole all’intervento.
Modifica della Tabella A dell’Allegato XI
L’articolo 1 sostituisce la Tabella A dell’Allegato XI della determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018. La tabella contiene i codici ISO degli Stati membri dell’UE e il numero di caratteri del relativo codice IVA da utilizzare nei modelli Intrastat.
La sostituzione non incide sull’impianto complessivo degli adempimenti, ma aggiorna la codifica da utilizzare nei controlli e nella compilazione degli elenchi riepilogativi, con riflessi pratici per operatori, intermediari e uffici che gestiscono le dichiarazioni intracomunitarie.
Nuovo codice per l’Irlanda del Nord
La principale innovazione è l’introduzione del codice XI per l’Irlanda del Nord. La tabella specifica che:
- il codice XI può essere utilizzato per individuare i soggetti VIES per le cessioni e gli acquisti di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021;
- il codice GB resta utilizzabile per individuare i soggetti VIES per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021;
- per l’Irlanda del Nord, le operazioni di servizi prestati o ricevuti sono escluse dalla rilevazione Intrastat.
Ne deriva che l’adeguamento riguarda esclusivamente i flussi di beni e non amplia l’ambito della rilevazione statistico-fiscale ai servizi verso soggetti nordirlandesi.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che la determinazione si applica agli elenchi riepilogativi con periodi di riferimento dal 1° gennaio 2021. La previsione assicura uniformità tra la nuova codifica e la compilazione delle dichiarazioni Intrastat per i periodi successivi alla data di efficacia.
Il provvedimento dispone infine la pubblicazione sui siti istituzionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate, con effetto legale di conoscibilità della modifica.
Punti principali
Presupposti normativi e finalità
L’atto è adottato congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istat. Richiama la disciplina unionale sull’IVA e sulle statistiche degli scambi intracomunitari, nonché l’articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, che impone la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi Intrastat anche per finalità statistiche.
Aggiornamento dell’Allegato XI
L’articolo 1 sostituisce nell’Allegato XI alla determinazione prot. n. 13799/RU dell’8 febbraio 2018 la Tabella A contenente le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti. La nuova tabella riporta i codici ISO degli Stati membri e il corrispondente numero di caratteri del codice IVA.
Introduzione del codice XI per l’Irlanda del Nord
La tabella aggiornata inserisce il codice XI per identificare l’Irlanda del Nord ai fini VIES e Intrastat per le cessioni e gli acquisti di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021. È espressamente previsto che, per tali periodi, il codice paese GB resti utilizzabile per le transazioni commerciali riferite a periodi antecedenti il 2021.
Esclusione dei servizi da Intrastat per l’Irlanda del Nord
La nota alla tabella precisa che le operazioni di servizi prestati a o ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord sono escluse dalla rilevazione Intrastat. L’aggiornamento riguarda quindi solo i flussi di beni per il nuovo codice XI.
Decorrenza e pubblicazione
L’articolo 2 stabilisce che la determinazione si applica agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2021. Il provvedimento dispone inoltre la pubblicazione sui siti internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate.
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