Determinazione ADM 23641/2021
Procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EURMED, A.TR.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione introduce una nuova modalità di richiesta dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. nell’ambito delle esportazioni, collegata alla dichiarazione doganale e al sistema informativo ADM. L’inserimento di specifici codici nella casella 44 della dichiarazione sostituisce il formulario di domanda e vale come autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Il certificato viene generato dal sistema ADM, stampato dall’operatore e poi presentato all’Ufficio delle dogane per timbro e firma. È mantenuta fino al 30 aprile 2021 la precedente modalità con modelli previdimati; sono inoltre disciplinate la richiesta di duplicati e la decorrenza della nuova disciplina.
Digitalizzazione della richiesta e del rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. con nuova procedura telematica
Digitalizzazione della richiesta e del rilascio dei certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR.
La determinazione direttoriale disciplina una nuova modalità di richiesta e rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, EUR-MED e A.TR. per le esportazioni, nel quadro delle disposizioni unionale e convenzionali richiamate in premessa. L’atto si fonda, in particolare, sul Regolamento (UE) n. 952/2013, sugli artt. 37-40 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446, sugli artt. 61-69 del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, sulla Convenzione pan-euromediterranea e sulla Decisione n. 1/2006 del Comitato di cooperazione doganale CE-Turchia.
Quadro normativo e premesse
L’Agenzia richiama anche la legge n. 241/1990, il DPR n. 445/2000, la circolare n. 11D/2010, la circolare n. 42/2020 e la circolare n. 2/2021. Nelle premesse si evidenzia che la circolare n. 2/2021 ha segnalato criticità nella fase di rilascio del certificato, in via di soluzione, e che è in corso il progetto ADM denominato "Digitalizzazione EUR1", finalizzato a introdurre una procedura più rapida e tecnologicamente avanzata.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’atto, sono definiti:
- Certificato EUR.1, rilasciato dalle autorità doganali dei Paesi di esportazione nell’ambito degli accordi commerciali UE con Paesi terzi;
- Certificato EUR-MED, per prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale nell’area del cumulo paneuromediterraneo;
- Certificato A.TR., per merci in libera pratica nell’ambito dell’unione doganale UE/Turchia;
- Sistema informativo ADM, inteso come l’insieme dei sistemi hardware e software dell’Agenzia per il dialogo telematico con gli operatori e la gestione delle informazioni.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai certificati richiesti al momento dell’esportazione delle merci cui si riferiscono. Restano esclusi i certificati richiesti con procedure a posteriori.
Modalità di richiesta tramite dichiarazione doganale
L’esportatore, direttamente o tramite il rappresentante doganale, richiede il certificato indicando nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione uno dei seguenti codici:
- 26YY per la richiesta del certificato EUR.1;
- 27YY per la richiesta del certificato A.TR.;
- 28YY per la richiesta del certificato EUR-MED.
L’inserimento del codice sostituisce il formulario di domanda disciplinato dalla circolare n. 11D/2010 e ha valore di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sulla sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dagli accordi vigenti, sulla base dei dati qualitativi e quantitativi indicati nella dichiarazione doganale. Ne deriva una piena assunzione di responsabilità del dichiarante, anche con riguardo alla disponibilità immediata dei documenti giustificativi dell’origine unionale, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000. Sono superate, di conseguenza, le previsioni della circolare n. 11D/2010 sul formulario di domanda e sul relativo termine minimo di 10 giorni.
Generazione del certificato e controlli ADM
Il sistema informativo ADM, effettuati i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, genera il certificato e lo registra in un apposito archivio dell’Agenzia. La determinazione collega così la richiesta del certificato alla dichiarazione e al successivo esito automatizzato dei controlli.
Stampa, timbro e firma dell’Ufficio doganale
Per la stampa del certificato, gli operatori continuano a utilizzare i propri sistemi informativi e stampano autonomamente le informazioni in coerenza con quanto riportato nella dichiarazione doganale di esportazione, sui modelli o formulari previsti dagli allegati ai protocolli origine e, per l’A.TR., dalla Decisione n. 1/2006. Successivamente alla stampa, il certificato deve essere presentato all’Ufficio delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione, per l’apposizione del timbro con albi e della firma del funzionario preposto.
Regime transitorio dei modelli previdimati
Fino al 30 aprile 2021 resta ferma la precedente modalità di utilizzo dei modelli previdimati secondo la circolare n. 2/2021. In tale fase, la stampa avviene sul certificato già timbrato e firmato, senza necessità di un ulteriore passaggio presso l’Ufficio competente.
Duplicati e decorrenza
Il soggetto che ha richiesto il certificato può ottenerne un duplicato mediante nuova stampa secondo le modalità dell’articolo 4 e presentazione di apposita istanza all’Ufficio delle dogane competente, ai fini del timbro e della firma. La determinazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia, che vale anche ai fini della pubblicazione legale del provvedimento.
Punti principali
Ambito e finalità della determinazione
L’atto disciplina le modalità di richiesta e rilascio dei certificati EUR.1, EUR-MED e A.TR. richiesti al momento dell’esportazione delle merci. Restano esclusi i certificati richiesti secondo procedure a posteriori. La misura si inserisce nel progetto ADM di digitalizzazione delle procedure doganali, volto a semplificare e velocizzare l’iter amministrativo.
Richiesta del certificato tramite dichiarazione doganale
L’esportatore, direttamente o tramite il proprio rappresentante doganale, richiede il certificato indicando nella casella 44 della dichiarazione doganale di esportazione uno dei codici 26YY per EUR.1, 27YY per A.TR. e 28YY per EUR-MED. Tale indicazione sostituisce la presentazione del formulario di domanda previsto dalla circolare n. 11D/2010 e vale come autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa la sussistenza dei presupposti e requisiti di origine preferenziale unionale o di status unionale delle merci.
Responsabilità del dichiarante e superamento della precedente procedura
L’utilizzo dei codici comporta piena assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, anche in relazione alla pronta disponibilità dei documenti comprovanti l’origine unionale delle merci, con richiamo all’art. 76 del DPR 445/2000. Sono quindi superate le previsioni della circolare n. 11D/2010 sul formulario di domanda e, in particolare, il termine minimo di 10 giorni previsto per la sua presentazione.
Generazione e registrazione del certificato nel sistema ADM
Dopo i controlli automatizzati sulla dichiarazione doganale di esportazione, il sistema informativo ADM genera il certificato e lo registra in un apposito archivio dell’Agenzia.
Stampa e rilascio materiale del certificato
Per la stampa, gli operatori continuano a utilizzare i propri sistemi informativi e stampano autonomamente le informazioni coerenti con quelle riportate nella dichiarazione, sui modelli o formulari previsti dagli allegati ai protocolli origine e, per l’A.TR., dalla Decisione n. 1/2006. Dopo la stampa, il certificato va presentato all’Ufficio delle dogane che ha registrato la dichiarazione per l’apposizione del timbro con albi e della firma del funzionario preposto.
Previdimazione e regime transitorio
Fino al 30 aprile 2021 resta invariata la modalità di utilizzo dei modelli previdimati secondo la circolare n. 2/2021. In tale periodo la stampa avviene sul certificato già timbrato e firmato, senza necessità di un ulteriore passaggio presso l’Ufficio competente.
Duplicati e decorrenza
Il soggetto che ha richiesto il certificato può domandarne un duplicato mediante nuova stampa secondo le modalità dell’articolo 4 e presentazione di apposita istanza all’Ufficio delle dogane competente per timbro e firma. La determinazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.
Come è indicizzato
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