Determinazione ADM 435445/2020
Procedura ordinaria e semplificata per la reintroduzione in franchigia. Iscrizione nell’elenco “Retrelief” Returned goods – Relief from import duty
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione introduce una procedura semplificata per le operazioni di reintroduzione in franchigia nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di vendite su piattaforme e-commerce. I soggetti interessati possono chiedere l’iscrizione a un apposito elenco tenuto presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty". L’accesso è subordinato al possesso di specifici requisiti oggettivi e soggettivi e a verifiche svolte dall’Ufficio delle dogane competente. Il provvedimento disciplina inoltre il procedimento di iscrizione, i tempi di istruttoria, il regime dei controlli successivi e la possibilità di mantenimento, sospensione o revoca dell’iscrizione. Sostituisce la precedente determinazione del 31 ottobre 2020, fatti salvi gli effetti già prodotti.
Istituisce un elenco nazionale per la procedura semplificata di reintroduzione in franchigia di merci rese da e-commerce e ne disciplina requisiti, accesso e controlli.
Procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia di merci da e-commerce
La determinazione disciplina una procedura semplificata per le operazioni di reintroduzione in franchigia nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), quando la vendita originaria è avvenuta tramite piattaforme telematizzate e-commerce. Il provvedimento richiama inoltre l’art. 68, comma 1, lett. d), del DPR 633/72, l’art. 253 del Regolamento di esecuzione (UE) 2447/2015, l’art. 158 del Regolamento delegato (UE) 2446/2015 e l’art. 46 del CDU, oltre alle precedenti determinazioni direttoriali del 31 ottobre 2020 e del 19 novembre 2020 e alla Circolare n. 46 del 30 novembre 2020.
Quadro normativo e presupposti
La ratio del provvedimento è quella di estendere alle fattispecie di reintroduzione in franchigia per reso di merce da e-commerce le ulteriori semplificazioni già previste per altre operazioni analoghe. Il sistema si innesta sul quadro unionale relativo all’identificazione degli operatori tramite codice EORI, ai requisiti dell’art. 39 CDU per le semplificazioni doganali e all’utilizzo di dichiarazioni doganali con codici specifici che, secondo la Circolare n. 46/2020, rendono non più necessaria una formale autorizzazione autonoma per l’ammissione alla reintroduzione in franchigia.
Istituzione dell’elenco "e-commerce RETRELIEF (ERR)"
Il provvedimento istituisce presso la Direzione Dogane un elenco denominato "e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty". L’iscrizione all’elenco abilita i soggetti interessati a operare mediante la procedura semplificata e avviene in via preventiva con validità annuale.
Requisiti e condizioni di accesso
L’iscrizione è subordinata alla dimostrazione di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi. In particolare, il richiedente deve:
- effettuare almeno 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese;
- essere titolare dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito";
- garantire l’identità tra la merce esportata e quella reintrodotta, purché il bene sia rimasto nello stesso stato;
- assicurare l’identità del dichiarante in export e in reintroduzione;
- utilizzare il codice EORI e soddisfare i criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU;
- tracciare il singolo prodotto tramite codice univoco identificativo;
- consentire all’Ufficio delle dogane competente l’accesso alla piattaforma market place per i controlli doganali.
Procedimento di istanza, verifica e iscrizione
L’istanza deve essere presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’ufficio svolge l’istruttoria tramite esame documentale e sopralluoghi presso il richiedente e, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, trasmette una relazione con valutazione sull’accoglimento alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e digital transformation, informando anche la Direzione Territoriale di appartenenza.
Entro 5 giorni dal ricevimento della relazione, la Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni; l’ufficio risponde nei 5 giorni successivi. Il provvedimento di accoglimento è adottato dalla Direzione Dogane nei 10 giorni successivi tramite inserimento del soggetto nell’elenco. Il diniego è adottato dalla Direzione Dogane sentite le direzioni centrali e territoriali indicate dal provvedimento.
Controlli successivi e gestione dell’iscrizione
Una volta iscritti, i soggetti sono assoggettati a controlli prevalentemente a posteriori, anche presso la sede dell’operatore, mediante verifiche periodiche trimestrali. La disciplina precisa che i benefici sono riconoscibili anche quando export e reintroduzione in franchigia siano effettuati da un terzo per conto del soggetto iscritto, purché la dichiarazione avvenga in rappresentanza indiretta.
Sulla base degli esiti dei controlli, l’Ufficio delle dogane competente trasmette ogni sei mesi una relazione alla Direzione Dogane con proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’iscrizione nell’elenco.
Disposizioni attuative e sostituzione del precedente provvedimento
Le modalità operative di gestione della semplificazione e dei controlli saranno definite mediante un disciplinare di servizio redatto dall’Ufficio delle dogane in applicazione delle ulteriori disposizioni da emanare. La determinazione sostituisce la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, mantenendo però salvi gli effetti già prodotti.
Punti principali
Finalità e ambito della semplificazione
La determinazione riguarda i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione in franchigia, nel territorio nazionale, di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, quando la transazione commerciale è avvenuta su piattaforme telematizzate e-commerce. Per tali operazioni è prevista la possibilità di accedere a una procedura semplificata caratterizzata da formalità dichiarative specifiche e da deroghe ai controlli ordinari.
Istituzione dell’elenco nazionale
I soggetti ammessi alla procedura semplificata sono iscritti in un elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce RETRELIEF (ERR) Returnedgoods – Relief from import duty". L’iscrizione avviene in via preventiva e ha validità annuale.
Requisiti per l’iscrizione
L’accesso all’elenco è subordinato alla dimostrazione di requisiti e condizioni oggettive e soggettive, tra cui: almeno 50 reintroduzioni di merce in franchigia al mese; possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso "luogo approvato" e per "destinatario autorizzato transito"; identità tra merce esportata e reintrodotta, purché il bene sia rimasto nello stesso stato; identità tra dichiarante in export e in reintroduzione; utilizzo del codice EORI e rispetto dei criteri di cui all’art. 39, lettere a) e b), CDU; tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo; possibilità per l’Ufficio delle dogane competente di accedere alla piattaforma market place per finalità di controllo.
Procedura di istanza e istruttoria
L’istanza va presentata all’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio verifica i requisiti attraverso l’esame della documentazione e sopralluoghi presso il richiedente e, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, trasmette una relazione motivata alle direzioni centrali competenti, informando la propria Direzione Territoriale. La Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni entro 5 giorni dal ricevimento della relazione; l’Ufficio risponde nei 5 giorni successivi. L’accoglimento è disposto dalla Direzione Dogane entro i 10 giorni successivi mediante inserimento nell’elenco; il mancato accoglimento è adottato sentite le altre direzioni indicate dal provvedimento.
Controlli successivi e mantenimento dell’iscrizione
Dopo l’iscrizione, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche trimestrali. I benefici della procedura possono essere riconosciuti anche quando export e reintroduzione in franchigia siano effettuati da un terzo per conto del soggetto iscritto, tramite dichiarazione in rappresentanza indiretta. Sulla base degli esiti dei controlli, l’Ufficio delle dogane trasmette semestralmente una relazione con proposta di mantenimento, sospensione o revoca dell’iscrizione.
Discipline attuative e sostituzione del precedente atto
Le modalità applicative della semplificazione e dei controlli saranno definite con apposito disciplinare di servizio redatto dall’Ufficio delle dogane in applicazione delle future disposizioni attuative. La determinazione sostituisce la Determinazione Direttoriale prot. n. 386291/RU del 31 ottobre 2020, fatti salvi gli effetti prodotti.
Come è indicizzato
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