Determinazione ADM 34603/2021
Autorizzazione esportazione vaccini contro il COVID
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa determinazione recepisce in via operativa il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111, che subordina l'esportazione di taluni vaccini contro la SARS-CoV-2 al rilascio di un'autorizzazione preventiva. L'atto indica che, per i vaccini classificati NC 3002 20 10 e per alcune sostanze attive connesse, l'autorizzazione deve essere presentata in dogana e verificata nella dichiarazione doganale, pena il divieto di esportazione. Vengono inoltre specificati l'autorità competente al rilascio, il momento di presentazione del titolo e le principali esclusioni territoriali e materiali dall'obbligo autorizzatorio.
disposizioni urgenti per l'esportazione di vaccini anti COVID-19 soggetta ad autorizzazione preventiva
Autorizzazione preventiva all'esportazione di vaccini anti COVID-19
La determinazione direttoriale dà applicazione immediata al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 della Commissione, adottato per tutelare le forniture unionali di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS e per subordinare l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. L'atto richiama inoltre il comunicato del MAECI sulle prime indicazioni applicative e il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, quale contesto normativo emergenziale.
Quadro normativo e presupposti
Il provvedimento si fonda sulla necessità, evidenziata dall'Unione europea, di una misura immediata e di durata limitata per fronteggiare la situazione critica determinata dalla pandemia, garantendo che le forniture di vaccini siano adeguate a soddisfare la domanda vitale. L'ADM interviene quindi con disposizioni iniziali e urgenti per la gestione doganale delle esportazioni soggette ad autorizzazione.
Ambito oggettivo della disciplina
L'obbligo riguarda l'esportazione verso Paesi terzi dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS classificati con il codice NC 3002 20 10. La previsione è estesa anche alle sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini.
Autorizzazione richiesta e soggetto rilasciante
Per tali esportazioni deve essere prodotta una specifica autorizzazione, redatta secondo il modello contenuto nell'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111. Il titolo è rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, presso la DG UE – Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.
Modalità di presentazione in dogana
L'autorizzazione deve essere esibita al momento dell'esportazione oppure, al più tardi, al momento dello svincolo della merce. La determinazione richiede che la sua presenza sia riscontrata nella dichiarazione doganale.
Divieto in assenza di titolo
In mancanza di un'autorizzazione valida, l'esportazione è espressamente vietata. La disposizione assume quindi rilievo operativo immediato per gli uffici doganali e per gli operatori economici coinvolti.
Esenzioni territoriali e funzionali
L'atto individua una serie di casi in cui l'autorizzazione non è necessaria. In particolare, sono escluse le esportazioni dirette verso specifici Paesi e territori, tra cui vari Stati europei ed extra-UE, i paesi e territori d'oltremare richiamati dall'allegato II TFUE, nonché alcune enclave o territori speciali come Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Sono inoltre escluse le esportazioni verso paesi a basso e medio reddito compresi nell'elenco COVAX AMC e quelle destinate a partecipanti al COVAX quando le merci siano acquistate e/o consegnate tramite COVAX, UNICEF o PAHO. Ulteriori esclusioni riguardano le merci donate o rivendute a un paese terzo se acquistate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli Accordi Preliminari di Acquisto con l'Unione, le esportazioni effettuate nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza e le spedizioni verso strutture situate nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro ai sensi della Convenzione UNCLOS.
Pubblicazione del provvedimento
La determinazione dispone la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a norma e ad ogni effetto di legge.
Punti principali
Ambito oggettivo dell'obbligo di autorizzazione
Per l'esportazione verso Paesi terzi dei vaccini contro i coronavirus legati alla SARS, classificati al codice NC 3002 20 10, è richiesta apposita autorizzazione. L'obbligo comprende anche le sostanze attive, incluse le banche di cellule madri e le banche cellulari di lavorazione utilizzate per la fabbricazione di tali vaccini, come previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/111.
Autorità competente e modello dell'autorizzazione
L'autorizzazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) 2021/111 ed è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Direzione Generale UE – Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.
Presentazione in dogana e momento di esibizione
L'autorizzazione deve essere presentata all'atto dell'esportazione o, al più tardi, all'atto dello svincolo della merce. La sua presenza deve risultare nella dichiarazione doganale.
Effetti dell'assenza di autorizzazione
In mancanza di un'autorizzazione valida, l'esportazione è vietata.
Esclusioni dall'obbligo autorizzatorio
L'autorizzazione non è richiesta per esportazioni dirette verso specifici Paesi e territori indicati dall'atto, tra cui Albania, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, San Marino, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Stato della Città del Vaticano, i paesi e territori d'oltremare dell'allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, nonché Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Israele, Moldova e Ucraina. Sono inoltre esclusi i paesi a basso e medio reddito inclusi nell'elenco COVAX AMC e le esportazioni verso partecipanti al COVAX quando le merci sono acquistate e/o consegnate tramite COVAX, UNICEF o PAHO.
Ulteriori casi di esclusione
L'autorizzazione non è richiesta anche per merci donate o rivendute a un paese terzo quando siano state acquistate dagli Stati membri dell'UE nell'ambito degli Accordi Preliminari di Acquisto conclusi con l'Unione, per le esportazioni nel contesto di una risposta umanitaria di emergenza e per le spedizioni verso strutture situate nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro dichiarate ai sensi della Convenzione UNCLOS.
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento dispone la pubblicazione sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a norma di legge, quale modalità di conoscenza ed efficacia dell'atto.
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