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Determinazione

Determinazione ADM 100615/2021

E- commerce BTC

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli100615

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione disciplina, fino all’entrata in vigore del pacchetto IVA per il commercio elettronico, una nuova procedura semplificata per le importazioni relative a vendite a distanza tramite interfaccia elettronica destinate a soggetti privati. Viene istituito un Elenco presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce P4I", con sezioni distinte per corrieri espressi e altri operatori economici. Sono fissati requisiti di accesso, modalità di rilascio dell’autorizzazione, obblighi operativi, controlli periodici e cause di sospensione, revoca o annullamento. La determinazione sostituisce quella del 6 ottobre 2020 e introduce anche il raccordo con la sperimentazione del nuovo tracciato dichiarativo H7 per le spedizioni di valore tra 22 e 150 euro.

Nuova procedura autorizzativa e semplificata per importazioni e-commerce di merci non unionali di valore trascurabile destinate a privati, con Elenco "e-commerce P4I" e tracciato H7

Procedura semplificata per importazioni e-commerce e Elenco "e-commerce P4I"

La determinazione disciplina una procedura autorizzativa e dichiarativa semplificata per le importazioni di merci non unionali relative a vendite a distanza effettuate tramite interfaccia elettronica e destinate a soggetti privati. Il provvedimento si colloca nel quadro del Codice doganale dell’Unione, della disciplina sui corrieri espressi e delle regole sul commercio elettronico, e resta applicabile fino all’entrata in vigore del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico.

Quadro normativo e presupposti

La determinazione richiama, tra le principali fonti, il Regolamento (UE) n. 952/2013 (CDU), il Regolamento delegato (UE) 2446/2015, il Regolamento (CE) n. 1186/2009 sulle franchigie daziarie, la disciplina IVA sulle importazioni di basso valore e il quadro normativo europeo sul commercio elettronico. Sono inoltre richiamati l’art. 190 CDU, la circolare n. 2/D del 7 febbraio 2018 sulla presentazione delle merci presso luoghi approvati, l’art. 13 del D.L. n. 34/2019 in materia di vendite tramite piattaforme digitali, la precedente determinazione direttoriale n. 344910 del 6 ottobre 2020, il Memorandum d’Intesa con AICAI del 6 luglio 2015 e l’avvio del progetto di reingegnerizzazione delle procedure doganali con sperimentazione del tracciato H7 dal 10 maggio 2021.

Ambito di applicazione

La procedura si applica alle operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali derivanti da transazioni commerciali concluse attraverso marketplace, piattaforme, portali internet o strumenti analoghi. Il beneficio riguarda spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato e copre due soglie di valore:

  • 22 euro;
  • 150 euro.

Il valore applicabile è indicato nell’autorizzazione preventiva rilasciata dall’Agenzia.

Elenco "e-commerce P4I" e categorie di soggetti

I soggetti autorizzati sono iscritti in un apposito Elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce P4I" (platform for import). L’Elenco è articolato in sezioni distinte in base alla categoria del soggetto autorizzato:

  • Corrieri Espresso;
  • Altri operatori economici.

Gli operatori già titolari di autorizzazioni a modalità dichiarative semplificate per le spedizioni interessate sono iscritti d’ufficio nella sezione corrispondente. Per i corrieri aerei internazionali restano ferme anche le agevolazioni previste dal Memorandum con AICAI per le spedizioni B2B e C2C. Le autorizzazioni già rilasciate a operatori privi dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina decadono automaticamente decorsi 15 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.

Semplificazioni dichiarative riconosciute

I soggetti autorizzati possono effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato, dopo i controlli di sicurezza nel primo punto di ingresso e il successivo transito dei beni ai magazzini autorizzati. La semplificazione consiste nell’indicazione, al campo 33 del DAU, del codice convenzionale 9990 9909 00 in luogo del codice di nomenclatura combinata specifico della merce.

La disciplina si applica anche alle operazioni svolte in procedura ordinaria presso dogana. Sono però escluse:

  • le spedizioni contenenti prodotti alcolici;
  • i profumi e l’acqua da toeletta;
  • i tabacchi e i prodotti del tabacco.

Requisiti di accesso per gli altri operatori economici

Per l’iscrizione nella sezione "Altri operatori economici" è necessario dimostrare una serie di requisiti e condizioni di tipo oggettivo e soggettivo. In particolare:

  • 2.000 operazioni minime mensili per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione della determinazione; nessun minimo per le autorizzazioni efficaci dal 1 maggio 2021;
  • autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato;
  • autorizzazione per destinatario autorizzato transito;
  • utilizzo del codice EORI;
  • possesso dell’autorizzazione AEO C+S;
  • tracciabilità della filiera dall’origine nel Paese terzo alla consegna in Italia;
  • possibilità per ADM di accedere alla piattaforma logistica in cui si svolgono le operazioni;
  • adeguata organizzazione del magazzino per l’esecuzione dei controlli;
  • procedure e sistema di controllo interno idonei a prevenire o intercettare errori e inesattezze nelle dichiarazioni doganali e a consentire il pieno accesso ai flussi logistici.

Condizioni ulteriori per le spedizioni fino a 150 euro e tracciato H7

Per ottenere l’autorizzazione relativa alle spedizioni di valore fino a 150 euro è inoltre necessario:

  • essere titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento ex art. 110 CDU;
  • essere titolari della garanzia globale ex art. 95 CDU;
  • prestare la relativa garanzia nelle forme accettate dall’Agenzia ai sensi dell’art. 92 CDU.

Inoltre, per il periodo dal 10 maggio al 14 giugno 2021, il soggetto deve dichiarare la disponibilità all’avvio della sperimentazione operativa, in ambiente reale, del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia mediante il tracciato H7 di cui all’allegato B del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. Dal 15 giugno 2021 l’utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale diviene obbligatorio per tali spedizioni. Il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione alla semplificazione.

Obblighi operativi dei soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati devono garantire, a pena di decadenza, la corretta esecuzione delle formalità e la messa a disposizione delle informazioni necessarie ai controlli doganali. In particolare devono:

  • compilare correttamente la dichiarazione doganale a dati ridotti secondo il disciplinare di servizio o secondo le istruzioni già contenute nelle autorizzazioni pregresse;
  • fornire, per ogni carico in arrivo, il dato relativo al valore e alla qualità/descrizione delle merci presenti sul mezzo di trasporto;
  • trasmettere, su richiesta e per via elettronica, un elenco riepilogativo delle singole transazioni con la relativa documentazione, utile a verificare la correttezza dei diritti dovuti e l’assenza di vincoli o limitazioni;
  • consentire all’Agenzia l’interoperabilità con la piattaforma logistica e, se necessario, fornire la corrispondenza tra il valore dichiarato nel DAU e l’acquisto effettivamente effettuato sulla piattaforma di marketplace.

Controlli e monitoraggio

La determinazione stabilisce che la quantità di controlli fisici e documentali deve essere proporzionata all’affidabilità dimostrata dal soggetto, sia sulla base degli esiti dei controlli eseguiti, sia in funzione del livello di accesso alle informazioni reso disponibile. Per tali attività può continuare a essere utilizzata la strumentazione di controllo non intrusivo già disponibile.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione sono previsti monitoraggi periodici, con cadenza almeno mensile, anche presso il soggetto autorizzato, a cura dell’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

Procedura di rilascio dell’autorizzazione

Il soggetto interessato deve presentare istanza entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. L’Ufficio verifica il possesso dei requisiti tramite esame documentale e sopralluoghi e trasmette, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, una relazione alla Direzione Dogane, alla Direzione Antifrode e Controlli e alla Direzione Organizzazione e Digital Transformation, per il tramite della Direzione territoriale competente.

Entro 5 giorni dalla ricezione della relazione, la Direzione Dogane può chiedere chiarimenti o integrazioni; l’Ufficio risponde nei 5 giorni successivi. Il provvedimento di accoglimento è adottato nei successivi 10 giorni dalla Direzione Dogane, che iscrive il soggetto nell’Elenco. Il mancato accoglimento è adottato dalla Direzione Dogane sentite le altre strutture competenti.

Sospensione, revoca e annullamento

Qualora, all’esito dei controlli, emergano elementi ostativi al mantenimento dell’autorizzazione, l’Ufficio delle dogane competente trasmette alla Direzione Dogane una relazione con proposta di sospensione, revoca o annullamento dell’autorizzazione.

Disposizioni finali

La determinazione annulla e sostituisce la precedente determinazione prot. n. 344910/RU del 6 ottobre 2020. La sua efficacia cessa alla data di entrata in vigore del c.d. pacchetto IVA per il commercio elettronico. Il provvedimento è pubblicato sul sito dell’Agenzia e produce effetti di legge dalla pubblicazione.

Punti principali

Ambito della semplificazione

La procedura si applica alle operazioni di introduzione nel territorio nazionale di merci non unionali relative a spedizioni di valore trascurabile destinate a un soggetto privato, originate da vendite a distanza effettuate mediante marketplace, piattaforme, portali internet o strumenti analoghi. L’accesso avviene solo previo rilascio di autorizzazione e riguarda valori riconducibili alle soglie di 22 euro o 150 euro, indicate nell’autorizzazione stessa.

Istituzione dell'Elenco "e-commerce P4I"

I soggetti autorizzati sono iscritti in un Elenco istituito presso la Direzione Dogane, denominato "e-commerce P4I" (platform for import), articolato in due sezioni: "Corrieri Espresso" e "Altri operatori economici". Gli operatori già autorizzati a modalità dichiarative semplificate per le spedizioni interessate sono iscritti d’ufficio nella sezione corrispondente; le autorizzazioni rilasciate a soggetti privi dei nuovi requisiti decadono automaticamente dopo 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione.

Semplificazioni dichiarative riconosciute

I soggetti autorizzati, dopo i controlli di sicurezza nel primo punto di ingresso e il successivo transito ai propri magazzini autorizzati, possono presentare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato utilizzando nel campo 33 del DAU il codice convenzionale 9990 9909 00 invece del codice NC specifico della merce. La semplificazione si applica anche alle operazioni svolte in procedura ordinaria presso dogana. Sono escluse le spedizioni contenenti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

Requisiti di accesso per gli altri operatori economici

Per la sezione "Altri operatori economici" è richiesto il possesso di requisiti oggettivi e soggettivi: 2.000 operazioni minime mensili per le autorizzazioni efficaci dalla pubblicazione, mentre per quelle efficaci dal 1 maggio 2021 non è richiesto alcun minimo; autorizzazione per lo sdoganamento presso luogo approvato e per destinatario autorizzato transito; utilizzo del codice EORI e possesso di AEO C+S; tracciabilità completa della filiera; accesso di ADM alla piattaforma logistica; organizzazione adeguata del magazzino; procedure e controlli interni idonei a prevenire errori dichiarativi e a consentire l’accesso completo ai flussi logistici.

Ulteriori condizioni per le spedizioni fino a 150 euro e tracciato H7

Per le spedizioni fino a 150 euro è inoltre necessario avere l’autorizzazione alla dilazione di pagamento ex art. 110 CDU, la garanzia globale ex art. 95 CDU e la relativa garanzia ex art. 92 CDU. Dal 10 maggio al 14 giugno 2021 è richiesta la disponibilità alla sperimentazione operativa del nuovo sistema dichiarativo reingegnerizzato dell’Agenzia, con invio delle informazioni del tracciato H7; dal 15 giugno diventa obbligatorio l’utilizzo del messaggio H7 in ambiente reale. Il mancato rispetto comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione.

Obblighi operativi e controlli

I soggetti autorizzati devono compilare correttamente la dichiarazione doganale a dati ridotti secondo il disciplinare di servizio o le istruzioni già contenute nell’autorizzazione, fornire per ogni carico il dato relativo a valore e descrizione/qualità delle merci, trasmettere su richiesta e per via elettronica l’elenco delle singole transazioni con documentazione, e consentire l’interoperabilità con la piattaforma logistica, compresa la verifica della corrispondenza tra valore dichiarato nel DAU e acquisto effettuato. I controlli fisici e documentali sono proporzionati all’affidabilità del soggetto e possono avvalersi della strumentazione non intrusiva già disponibile.

Procedura di rilascio, monitoraggio e provvedimenti successivi

L’istanza di autorizzazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali. L’Ufficio verifica i requisiti anche mediante sopralluoghi e trasmette una relazione entro 10 giorni; la Direzione Dogane può chiedere chiarimenti entro 5 giorni e decide sull’accoglimento entro i 10 giorni successivi, iscrivendo il soggetto nell’Elenco. Dopo il rilascio sono previsti monitoraggi periodici almeno mensili; se emergono elementi ostativi, l’Ufficio propone sospensione, revoca o annullamento dell’autorizzazione.

Disposizioni finali

La determinazione annulla e sostituisce la precedente determinazione prot. n. 344910/RU del 6 ottobre 2020 e cessa di avere effetto alla data di entrata in vigore del pacchetto IVA per il commercio elettronico. È prevista la pubblicazione sul sito dell’Agenzia con efficacia di legge.

Come è indicizzato

Materieprocedureregimi doganalicommercio elettronicoorganizzazione e competenzecontrolli doganali

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