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Determinazione

Determinazione ADM 109510/2021

Autorizzazione esportazione vaccini contro il Covid. Proroga termini e ulteriori indicazioni

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli109510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La determinazione disciplina, in applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/442 e 2021/521, l’obbligo di autorizzazione preventiva per l’esportazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS e di alcune sostanze attive impiegate nella loro fabbricazione. Definisce il perimetro delle merci interessate, chiarisce cosa debba intendersi per esportazione ai fini del meccanismo, individua l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione e stabilisce le modalità di presentazione in dogana. Sono inoltre previste specifiche esclusioni dall’obbligo autorizzatorio per talune destinazioni e per taluni casi particolari, oltre alla regola generale di divieto di esportazione in assenza di autorizzazione valida.

Disposizioni applicative sull’autorizzazione preventiva all’esportazione di vaccini anti-SARS-CoV e relative sostanze attive

Autorizzazione preventiva all’esportazione di vaccini anti-SARS-CoV e sostanze attive

La determinazione direttoriale del 14 aprile 2021 detta disposizioni applicative dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/442 e 2021/521 della Commissione, relativi al meccanismo di autorizzazione preventiva all’esportazione di vaccini contro i coronavirus legati alla SARS e delle sostanze attive impiegate nella loro fabbricazione. Il provvedimento interviene in un contesto di penuria mondiale di vaccini e di rischio di deviazione delle esportazioni verso Paesi non soggetti a controllo, con l’obiettivo di garantire trasparenza e corretta applicazione del sistema autorizzatorio.

Quadro normativo e presupposti

La determinazione richiama:

  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/111, che aveva istituito il meccanismo preventivo di autorizzazione all’esportazione;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, che ne ha esteso l’applicazione fino al 30 giugno 2021 e ha identificato le sostanze attive mediante specifici codici TARIC/NC;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, che ha modificato e integrato il regolamento 2021/442 sospendendone temporaneamente l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 9, lettera a), salvo alcune esclusioni.

Le premesse evidenziano l’aggravarsi della penuria globale di vaccini anti-SARS-CoV e la necessità di disciplinare, a livello nazionale operativo, l’applicazione dei regolamenti UE.

Merci soggette ad autorizzazione

L’articolo 1 stabilisce che, per l’esportazione di:

  • vaccini contro i coronavirus legati alla SARS, classificati con codice NC 3002 20 10, indipendentemente dall’imballaggio;
  • sostanze attive utilizzate per la loro fabbricazione, incluse cellule madri e banche cellulari di riproduzione, classificate con i codici TARIC NC 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 e 3504 00 90;

deve essere prodotta una specifica autorizzazione ed accertata la sua presenza nella dichiarazione doganale.

Nozione di esportazione ai fini del provvedimento

L’articolo 2 chiarisce che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) 2021/442, per esportazione si intende sia:

  • l’esportazione di merci unionali in regime di esportazione ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • sia la riesportazione di merci non unionali ai sensi dell’articolo 270, paragrafo 1, del medesimo regolamento, quando tali merci siano state oggetto di operazioni di fabbricazione nel territorio doganale dell’Unione, ivi compresi riempimento e confezionamento.

Autorità competente e modello dell’autorizzazione

L’articolo 3 dispone che l’autorizzazione sia redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e sia rilasciata dal competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DG UE – Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.

Modalità operative per la spedizione e la dichiarazione doganale

L’articolo 4 consente che l’autorizzazione riguardi una sola spedizione composta da più partite di merci, purché:

  • siano destinate al medesimo Paese terzo;
  • siano svincolate da un unico ufficio doganale di esportazione.

L’articolo 5 prevede che l’autorizzazione sia presentata al momento della dichiarazione per l’esportazione o, al più tardi, allo svincolo della merce. La dichiarazione deve inoltre riportare il numero di dosi; per i contenitori multidose, deve essere indicato il numero di dosi per adulti.

Divieto di esportazione senza autorizzazione

L’articolo 6 stabilisce una regola generale netta: in assenza di autorizzazione valida l’esportazione è vietata.

Esclusioni dall’obbligo autorizzatorio

L’articolo 7 individua i casi in cui l’autorizzazione non è richiesta.

Destinazioni esenti

Non occorre autorizzazione se l’esportazione è diretta verso:

  • Andorra, Isole Fær Øer, San Marino, Città del Vaticano;
  • i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE;
  • Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla;
  • i paesi a basso e medio reddito compresi nell’elenco COVAX AMC;
  • le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite COVAX, Unicef e PAHO verso qualsiasi altro paese partecipante al COVAX.

Ulteriori casi esclusi

L’autorizzazione non è richiesta anche per:

  • merci acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA conclusi dall’Unione e donate o rivendute a un Paese terzo;
  • esportazioni effettuate quale risposta umanitaria di emergenza;
  • esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella sua zona economica esclusiva dichiarata ai sensi della convenzione UNCLOS.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento prevede la pubblicazione sul sito dell’Agenzia, a norma e ad ogni effetto di legge, quale forma di conoscenza ufficiale del contenuto dispositivo.

Punti principali

Ambito oggettivo dell’obbligo di autorizzazione

L’obbligo riguarda i vaccini contro i coronavirus legati alla SARS, classificati con codice NC 3002 20 10, indipendentemente dall’imballaggio, e le sostanze attive utilizzate per la loro fabbricazione, incluse cellule madri e banche cellulari di riproduzione, identificate dai codici TARIC NC 2933 99 80, 2934 99 90, 3002 90 90 e 3504 00 90.

Nozione di esportazione rilevante

Ai fini del provvedimento, per esportazione si intende sia l’esportazione di merci unionali in regime di esportazione ex articolo 269, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, sia la riesportazione di merci non unionali ex articolo 270, paragrafo 1, dello stesso regolamento, quando tali merci siano state oggetto di lavorazioni nel territorio doganale dell’Unione, compreso il riempimento e il confezionamento.

Rilascio e forma dell’autorizzazione

L’autorizzazione deve essere redatta secondo il modello previsto dall’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 ed è rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, DG UE - Ufficio X della Direzione Generale per la Politica commerciale internazionale.

Modalità di presentazione in dogana e contenuto della dichiarazione

L’autorizzazione può coprire una sola spedizione composta da più partite di merce, a condizione che siano destinate al medesimo Paese terzo e svincolate da un unico ufficio doganale di esportazione. Essa deve essere presentata al momento della dichiarazione di esportazione o, al più tardi, allo svincolo della merce. La dichiarazione deve indicare il numero di dosi, e per i contenitori multidose il numero di dosi per adulti.

Divieto in mancanza di autorizzazione e deroghe

In assenza di autorizzazione valida l’esportazione è vietata. L’autorizzazione non è richiesta per alcune destinazioni espressamente indicate, tra cui Andorra, Isole Fær Øer, San Marino, Città del Vaticano, i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II TFUE, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla, i paesi a basso e medio reddito inclusi nell’elenco COVAX AMC e le esportazioni di merci acquistate o consegnate tramite COVAX, Unicef e PAHO verso altri paesi partecipanti al COVAX. Sono inoltre escluse le esportazioni di merci acquistate dagli Stati membri nell’ambito degli APA e donate o rivendute a un Paese terzo, le esportazioni per risposta umanitaria di emergenza e quelle verso strutture situate nella piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro ai sensi UNCLOS.

Come è indicizzato

Materieprocedureregimi doganalicontrolli all'esportazionedazi doganaliorganizzazione e competenze

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