Cassazione Penale, Sentenza n. 35672/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: si censura la sentenza impugnata perché, richiamandosi integralmente a quella di primo grado e senza adeguato confronto con le deduzioni difensive, ha ritenuto fittizia l'intestazione dei beni alla convivente Carmela Cirillo nonostante quest'ultima avrebbe avuto capacità economiche autonome per gli acquisti. Si deduce altresì che la Corte avrebbe impropriamente invertito l'onere della prova, non avendo dimostrato per ogni singolo bene la fittizietà dell'interposizione e avendo incluso nel giudizio di sproporzione beni formalmente intestati a terzi.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di Fiorente per i delitti di traffico internazionale di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990) e la conseguente confisca 'allargata' prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis c.p.). La Corte ha condiviso le valutazioni della sentenza di merito secondo cui i beni intestati alla convivente sono fittiziamente attribuiti perché: a) acquistati tutti nel 2012, periodo in cui erano stati commessi i delitti, per un valore sproporzionato rispetto al reddito familiare (reddito dichiarato pari a zero dal 2003 al 2013); b) gli accertamenti bancari sul conto di Cirillo hanno dimostrato insufficiente provvista per tali acquisti. Inoltre la Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'imputato non ha interesse a impugnare la confisca di beni intestati a terzi salvo che dimostri un interesse concreto e attuale alla restituzione; Fiorente non ha fornito deduzioni specifiche in tal senso. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che incrimina il traffico illecito di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna per narcotraffico internazionale relativa a ingenti quantità di cocaina.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Prevede le circostanze aggravanti e la disciplina sanzionatoria per i reati previsti dal d.P.R. 309/1990; richiamata insieme all'art. 73 nel capo di imputazione e nella conferma della condanna.
art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis c.p.)
Norma sulla confisca allargata: consente la confisca dei beni sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati dell'imputato anche se formalmente intestati a terzi quando risulta la loro riconducibilità all'attività criminosa o alla capacità patrimoniale del reo; la Corte l'ha interpretata come ammettente la confisca di beni fittiziamente intestati a terzi quando emergono elementi quali temporalità degli acquisti, sproporzione rispetto ai redditi e insufficienza della provvista bancaria del terzo.
Massime di principio
- Il soggetto imputato non ha generalmente interesse ad impugnare la confisca di beni intestati a terzi; solo il terzo intestatario ha interesse diretto a provarne la lecita acquisizione, salvo che l'imputato dimostri un interesse concreto e attuale alla restituzione.
- Per accertare la fittizietà dell'intestazione la Corte valuta elementi fattuali: periodo degli acquisti rispetto ai fatti di reato, sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati del nucleo familiare, e riscontri bancari che dimostrino l'insufficienza di provvista del terzo intestatario.
- La confisca 'allargata' può essere mantenuta anche se i beni sono intestati formalmente a terzi quando vi siano elementi indiziari convergenti della riconducibilità economica al reo; l'onere di provare l'effettiva disponibilità economica del terzo grava su quest'ultimo.
- L'inversione dell'onere della prova non è automatica: l'accusa deve fornire elementi di fatto idonei a fondare il sospetto di intestazione fittizia; successivamente il terzo o l'imputato possono provare la legittimità dell'acquisizione. In assenza di prove concrete da parte del terzo, prevalgono le presunzioni derivanti dalla sproporzione e dalla coincidenza temporale con l'attività criminosa.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre documentazione puntuale (es. fonti di reddito comprovate, atti bancari, trasferimenti finanziari documentati) per dimostrare che il terzo ha avuto effettiva e autonoma capacità economica per gli acquisti contestati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35655/2025 del 31/10/2025
- Sentenza penale · 31 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35661/2025 del 31/10/2025
- Sentenza penale · 31 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35663/2025 del 31/10/2025
- Sentenza penale · 31 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35664/2025 del 31/10/2025
- Sentenza penale · 31 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35666/2025 del 31/10/2025
- Sentenza penale · 31 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 35670/2025 del 31/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →