Sentenza n. 1237/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un manufatto in legno e tegole ritenuto realizzato in assenza di titolo edilizio, nonché atti istruttori e atti di nomina dei responsabili comunali
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale sostenendo che il manufatto, adiacente all'edificio principale e delle dimensioni di circa 6,15 per 4,75 metri, non fosse abusivo e fosse stato realizzato anteriormente alla domanda di condono del 1986, o comunque anteriormente al 1° settembre 1967. Ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta illogicità, richiamando risultanze catastali, fotografie e documentazione negoziale, nonché l'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mancata interlocuzione con l'interessato, la pendenza della domanda di condono edilizio del 1986, nonché l'incompetenza del Responsabile dell'Area VI, che avrebbe adottato l'ordinanza in sostituzione del Responsabile dell'Area V per una non specificata incompatibilità e senza un formale atto di sostituzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che l'immobile ricadesse in zona A2, compresa nel centro abitato, sicché l'obbligo di licenza edilizia era già previsto dall'art. 31 della legge urbanistica n. 1150/1942; pertanto, per dimostrare l'irrilevanza del titolo edilizio, il ricorrente avrebbe dovuto provare la realizzazione del manufatto anteriormente al 1942, e non al 1967. L'onere di provare la legittima preesistenza dell'opera grava sul privato e richiede elementi certi, oggettivi e convergenti. Le risultanze catastali hanno valore prevalentemente fiscale e descrittivo, le fotografie non identificavano con certezza il manufatto nella configurazione accertata e la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 40 della legge n. 47/1985, provenendo dall'interessato, non aveva efficacia probatoria privilegiata. È stata invece ritenuta decisiva la mancata rappresentazione del manufatto negli elaborati grafici e fotografici allegati alla domanda di condono del 1986, elemento indiziario grave, preciso e concordante della successiva realizzazione. L'incertezza sulla data esatta di edificazione non rendeva illegittima l'ordinanza, non potendo l'amministrazione essere onerata di una prova impossibile e gravando sul privato la dimostrazione della data utile a sottrarsi alla repressione. È stata respinta anche la censura procedimentale, poiché l'ordine di demolizione è atto vincolato e doveroso e non richiede la comunicazione di avvio né una specifica motivazione sull'interesse pubblico. La pendenza del condono produce effetto sospensivo soltanto per le opere effettivamente comprese nella domanda e non per manufatti autonomi non rappresentati. Esclusa anche la contraddittorietà tra sopralluogo e ordinanza, il TAR ha ritenuto infondata la censura di incompetenza: il provvedimento era stato adottato da un soggetto titolare di competenza gestionale in forza del decreto sindacale richiamato, relativo all'incompatibilità del responsabile ordinario; inoltre, l'eventuale questione organizzativa interna non avrebbe comunque inciso sulle garanzie partecipative o sostanziali, trattandosi di attività vincolata. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata della causa all'esito della camera di consiglio quando il contraddittorio è integro e la causa è matura per la decisione.
art. 31 l. 1150/1942
obbligo della licenza edilizia per le costruzioni realizzate nei centri abitati
Poiché l'immobile ricadeva nel centro abitato, l'obbligo del titolo edilizio era applicabile già prima dell'estensione a tutto il territorio comunale operata dalla legge n. 765/1967.
l. 765/1967
l'obbligo è stato esteso all'intero territorio comunale, comprese le aree esterne ai centri abitati
Individua il momento di estensione generale dell'obbligo edilizio, ma non costituisce nel caso concreto la data discriminante, dato che l'immobile era collocato nel centro abitato.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
lo stato legittimo degli immobili realizzati in epoca risalente può essere desunto anche dalle risultanze catastali, dalle riprese fotografiche e da altri documenti probanti
Il richiamo non ha consentito al ricorrente di dimostrare la data e la legittimità dell'opera, poiché la documentazione prodotta non era certa, univoca e idonea a identificare il manufatto.
art. 7 l. 241/1990
non necessita della preventiva comunicazione di avvio del procedimento
La comunicazione di avvio non è necessaria per l'ordinanza di demolizione, qualificata come atto vincolato e doveroso conseguente all'accertamento dell'abuso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
la valutazione dell'interesse pubblico è già compiuta a monte dal legislatore
L'ordine di demolizione dell'abuso edilizio non richiede una specifica motivazione sulle ragioni di interesse pubblico, poiché la scelta repressiva è predeterminata dalla legge.
art. 40 l. 47/1985
dichiarazione resa ai sensi dell'art. 40
La dichiarazione dell'interessato sulla preesistenza dell'opera non ha efficacia probatoria privilegiata e deve essere valutata insieme agli altri elementi istruttori.
Massime di principio
- Quando un immobile ricade in un centro abitato, l'obbligo di licenza edilizia previsto dall'art. 31 della legge n. 1150/1942 opera già anteriormente all'estensione dell'obbligo a tutto il territorio comunale disposta dalla legge n. 765/1967; chi invoca la realizzazione dell'opera in epoca anteriore al regime autorizzatorio deve quindi provare una data anteriore al 1942, se questa è la disciplina applicabile al luogo.
- In materia edilizia grava sul privato che intenda sottrarsi all'ordine di demolizione l'onere di dimostrare, con elementi certi, oggettivi e convergenti, la legittima esistenza del manufatto e la sua realizzazione in epoca antecedente all'obbligo del titolo edilizio; non sono sufficienti allegazioni generiche o documenti non univoci.
- Le risultanze catastali, aventi funzione prevalentemente fiscale e descrittiva, e la documentazione fotografica non univoca non provano, da sole, né la conformità urbanistico-edilizia né l'epoca certa di realizzazione di un manufatto; anche la dichiarazione proveniente dal proprietario non gode di efficacia probatoria privilegiata.
- La mancata inclusione di un manufatto negli elaborati grafici e fotografici allegati a una domanda di condono presentata dal proprietario può costituire elemento indiziario grave, preciso e concordante della sua realizzazione successiva; l'effetto sospensivo della domanda di condono opera soltanto per le opere effettivamente comprese nell'istanza.
- L'ordinanza di demolizione, quale atto vincolato e doveroso conseguente all'accertamento dell'abuso, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sull'interesse pubblico alla demolizione.
- L'eventuale irregolarità organizzativa interna nella sostituzione del responsabile competente non determina l'illegittimità dell'ordine demolitorio se il provvedimento è adottato da un soggetto munito di competenza gestionale e il ricorrente non dimostra una concreta lesione delle proprie garanzie partecipative o sostanziali.
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